Quesito Rumori molesti provenienti da un esercizio pubblico quali rimedi?
Sono un cittadino ( esasperato) che abita all’interno di uno stabile condominiale al cui primo piano è ubicato un Bar che da oltre due anni ha cambiato gestione ed in particolare tipo di attività. Ogni fine settimana si verificano problemi per le emissioni rumorose provenienti sia dall’interno a causa della diffusione di musica in mancanza di adeguata insonorizzazione del locale sia dall’esterno per il mancato impedimento di assembramenti rumorosi di persone. Tale situazione ha spinto i condomini a modificare i propri stili di vita ad esempio molti si sono trasferiti in altra lato della casa costretti a chiudere le finestre anche nel periodo estivo. Ci siamo rivolti più volte alle Autorità. Nonostante siano trascorsi due anni dai primi ricorsi, presentati alla caserma dei carabinieri e al Sindaco da me e da altere sei famiglie che vivono nel mio stesso stabile, ancora nulla è avvenuto . I Carabinieri hanno consigliato di coinvolgere nel ricorso almeno altri tre condomini oltre al nostro. Vorrei gentilmente avere delle delucidazioni in merito alle disposizioni sanzionatorie che possono essere applicate per la soluzione dei nostri problemi.
Risposta Dott. Giuseppe Aiello, C.te Polizia municipale , esperto in tutela dell’Ambiente
In materia di inquinamento acustico / disturbo alla quiete pubblica è certamente controverso il rapporto tra le due ipotesi di reato considerate dall’art 659 del Codice Penale, e la disciplina dettata dall’art. 10, comma 2, della legge 26 ottobre 1995, n. 447 (cd. legge quadro sull’inquinamento acustico).
La Legge 447, legge quadro sull’inquinamento acustico, definisce i principi fondamentali in materia di tutela dell’ambiente esterno e dell’ambiente abitativo dall’inquinamento acustico. Non indica in sostanza limiti da rispettare ma definisce “chi deve fare cosa”.
L’ Art. 659 Codice penale – Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone – stabilisce che:
<< Chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche, ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone, ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici, è punito con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a euro 309.
Si applica l’ammenda da euro 103 a euro 516 a chi esercita una professione o un mestiere rumoroso contro le disposizioni della legge o le prescrizioni dell’autorità>>. IL disposto in questione prevede due fattispecie di reato: la prima, contemplata dal comma 1, punisce il disturbo della pubblica quiete da chiunque cagionato, peraltro con modalità espressamente e tassativamente determinate, mentre la seconda, disciplinata dal comma 2, punisce le attività rumorose, industriali o professionali, esercitate in difformità dalle prescrizioni di legge o dalle disposizioni dell’autori la contravvenzione di cui all’art. 659, comma primo, cod. pen.;
Detto questo secondo consolidata giurisprudenza il reato di cui all’art 659 C.P. “ Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone” può essere considerato solo eventualmente permanente e si può consumare anche con un’unica condotta rumorosa o di schiamazzo recante, in determinate circostanze, un effettivo disturbo alle occupazioni o al riposo delle persone, in quanto non è necessaria la prova che il rumore abbia concretamente molestato una platea più diffusa di persone, essendo sufficiente l’idoneità del fatto a disturbare un numero indeterminato di individui (Sez. 3, n. 8:351 del 24/06/2014, dep. 2015, Calvarese, Rv. 262510). In definitiva, quindi, per l’integrazione del reato è sufficiente l’idoneità della condotta ad arrecare disturbo ad un numero indeterminato di persone, non occorrendo l’effettivo disturbo alle stesse (in specie è stata così ritenuta integrata la fattispecie a carico del proprietario di cani, tenuti in un giardino recintato, che non aveva impedito il loro continuo abbaiare, tale da arrecare disturbo al riposo delle persone dimoranti in abitazioni contigue)(Sez. 1, n. 7748 del 24/01/2012, Giacomasso e altro, Rv. 252075). Sì che la ricerca di una platea più diffusa di persone che possano essere state effettivamente disturbate riguarda l’intensità e la diffusività del danno, non la sussistenza del reato (così, in motivazione, Sez. 3, n. 8351 cit.).
Per quanto concerne le diverse tipologie di sanzioni previste è da precisare che secondo un indirizzo giurisprudenziale intermedio, è configurabile l’illecito amministrativo di cui all’art. 10, comma 2, della legge n. 447/1995 ove si verifichi soltanto il superamento dei limiti differenziali di rumore fissati dalle leggi e dai decreti presidenziali in materia; si sostanzia invece la contravvenzione di cui al comma 1 dell’art. 659, cod. pen., ove il fatto costituivo dell’illecito sia rappresentato da qualcosa di diverso dal mero superamento dei limiti di rumore, per effetto di un esercizio del mestiere che ecceda le sue normali modalità o ne costituisca un uso smodato; la violazione di cui al comma 2 dell’art. 659 cod. pen. Si verifica qualora la violazione riguardi altre prescrizioni legali o della Autorità, attinenti all’esercizio del mestiere rumoroso, diverse da quelle impositive di limiti di immissioni acustiche (Sez. 3, n. 25424 del 5/06/2015, Pastore, non massimata; Sez. 3, n. 5735 del 21/01/2015, Giuffrè, Rv. 261885; Sez. 3, n. 42026 del 18/09/2014, Claudino, Rv. 260658; Sez. 1, n. 25601 del 19/04/2013, Casella, non massimata; Sez. 1, n. 39852 del 12/06/2012, Minetti, Rv. 253475; Sez. 1, n. 48309 del 13/11/2012, Carrozzo, Rv. 254088; Sez. 1, n. 44167 del 27/10/2009, Fiumara, Rv. 245563; Sez. 1, n. 23866 del 9/06/2009, Valvassore, Rv. 243807).
In ultimo bisogna sottolineare che il reato di cui all’art 659 C.P. è un reato di pericolo perseguibile d’ufficio per il quale vi è doveroso intervento da parte della P.G. e non necessità di querela di parte ma è sufficiente la semplice segnalazione da parte degli interessati. Secondo una pronuncia della Corte di Cassazione. Pen. Sez. III Data: 04/09/2017 n. 39883 << La responsabilità per tale reato non implica, data la natura di reato di pericolo, nel quale la turbativa della pubblica tranquillità è presunta, la prova dell’effettivo disturbo di più persone: è sufficiente l’idoneità della condotta a disturbarne un numero indeterminato. Inoltre, l’attitudine dei rumori a disturbare più persone non deve essere per forza accertata mediante polizia o consulenza tecnica, ed il Giudice può, quindi, dedurla anche dalle dichiarazioni di coloro che siano in grado di riferire le caratteristiche dei rumori percepiti, dalle quali risulti superata la soglia della normale tollerabilità (nella specie, si trattava di un albergo munito di un impianto di condizionamento dell’aria non insonorizzato, particolarmente rumoroso sì da disturbare il riposo di numerosi residenti dei dintorni)>>.
AD ogni buon modo risponde del reato di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone il gestore di un pubblico esercizio (in specie, un locale di intrattenimento) che non impedisca i continui schiamazzi provocati degli avventori in sosta davanti al locale anche nelle ore notturne, poiché al gestore è imposto l’obbligo giuridico di controllare, anche con ricorso allo ius excludendi o all’autorità, che la frequenza del locale da parte degli utenti non sfoci in condotte contrastanti con le norme poste a tutela dell’ordine e della tranquillità pubblica (Sez. F, n. 34283 del 28/07/2015, Gallo, Rv. 264501; Sez. 1, n. 48122 del 03/12/2008, Baruffaldi, Rv. 242808). Infatti la qualità di titolare della gestione dell’esercizio pubblico comporta l’assunzione dell’obbligo giuridico di controllare che la frequentazione del locale da parte dei clienti non sfoci in condotte contrastanti con le norme concernenti la polizia di sicurezza (Sez. 1, n. 16686 del 28/03/2003, Massazza, Rv. 224802).
Per la soluzione del problema si ritiene dover inoltrare nuovamente esposto firmato da tutti gli interessati ( è sufficiente coinvolgere solo il vostro condominio) all’autorità Giudiziaria e al Sindaco per le rispettive competenze da entrambi ricoperte .
A tale scopo si ritiene utile fornire in allegato un fac simile del ricorso/diffida che potrebbe essere utilizzato per il caso di specie.
FAC SIMILE
Gentile ……………………….gestore dell’esercizio pubblico ………………….
Via ……………………… Città …………………….
Al Sig. Sindaco
Alla P.G. Comando _______________________
Raccomandata AR
Oggetto: Ricorso/ Diffida per immissione di rumori molesti provenienti dall’esercizio Pubblico
Sono un condomino del palazzo sito in … via …. n° civico … Risiedo in particolare nell’appartamento situato al piano … n. …. Soprastante il locale in cui è ubicato il BAR ___________ gestito dal Sig. ____________________, cui la presente è pure rivolta quale diffida a sospendere le immissioni di rumori molesti.
La presente per segnalare alle rispettive Autorità, ognuna per le competenze spettanti, che dal locale su indicato, da circa due anni ad ogni ora e giorno della settimana , provengono dall’interno dello stesso rumori, schiamazzi e/o altro prodotti da emissioni sonore, dovuti a spettacoli musicali dal vivo e/o riproduzioni con apparecchiature dotate di amplificazioni che superano la normale tollerabilità. Inoltre situazioni fastidiose sono generate dai continui schiamazzi provocati degli avventori in sosta davanti al locale anche nelle ore notturne ed in particolare da quelli che occupano i tavoli posti all’esterno del locale su suolo pubblico, senza che il gestore faccia nulla per impedirlo. Tali rumori, che vengono prodotti in modo particolare durante il periodo notturno dalle 22 alle 4 dei fine settimana non consentono a chi scrive e ai propri familiari e agli altri condomini che sottoscrivono, di attendere alle normali occupazioni e di godere del dovuto riposo che le nostre abitazioni dovrebbero garantirci. Tutti gli interessati sono costretti a cambiare il proprio stile di vita e a tenere chiuse le finestre anche nelle notti afose d’estate e a dormire con i tappi alle orecchie.
La circostanza è confermabile da numerosi testimoni che hanno potuto percepire sul luogo i suddetti rumori molesti, nonché dalle registrazioni video – audio effettuate dai condomini e già trasmesse alle autorità.
Per questo motivo, chiedo al gestore Sig. ______di interrompere al più presto tali cause di disturbo, avvertendo che, in difetto di quanto sopra, sarò costretto a ricorrere direttamente all’Autorità giudiziaria e a richiedere altresì un risarcimento del danno per tutti i danni subiti sino ad oggi. Alle Autorità adite chiedo di adoperarsi a tutela dei ricorrenti in linea con le disposizioni vigenti in materia per far cessare ogni causa del disturbo.
Cordiali saluti.
Luogo e data
Firma ____________________________________
Dicembre 2019 Dott. Giuseppe Aiello
Dott. Giuseppe Aiello,
Ricopre l’incarico di Comandante della Polizia Municipale presso Enti Locali ininterrottamente sin dal 1988, attualmente dirige la Polizia Municipale di Lioni (AV) , esperto e consulente in materie ambientali e come tale è relatore in numerosi convegni e seminari nonché docente in corsi di formazione che si svolgono in tutt’Italia. Autore di numerosi lavori ed articoli in materia ambientale, collabora con diverse riviste giuridiche specializzate (www.associazionemarcopolo.it, www.dirittoitalia.it, www.lexambiente.it ecc.), svolge, altresì, attività di consulenza sulle problematiche relative alla gestione dei rifiuti, costituzione dei nuclei di ispettori ambientali e organizzazione dei servizi.
Ha Collaborato, in tutta Italia, con diversi Comuni ed associazioni di volontariato per la corretta costituzione e organizzazione del servizio relativo alle GAV ( Guardie Ambientali Volontarie) / Ispettori Ecologici Comunali e la relativa formazione tra queste : Ekoclub International O.N.L.U.S. Servizio Nazionale di Sorveglianza Guardie Volontarie Ittico Ambientali Zoofile Venatorie, Guardie Ambientali Centro Italia Zoofile Volontarie per la tutela e la Protezione Ambientale, Protezione Animali e Civile – Comando Regione Sicilia sede di Marsala ( Trapani) / sede di ACI Catena ,Comune di Castrovillari (CS), Comune di Calitri – Lioni (AV), Comuni di VALLATA CARIFE SCAMPITELLA E TREVIGO (AV), Comune di LAMEZIA Terme(CZ), Comune di Cutro (CR), Comune di Pozzuoli (NA), Comune di Terzigno (NA), Comune di Casoria (NA), Comune di San Giorgio A Cremano (NA) ecc. ecc.-
Ha preso parte a innumerevoli seminari e convegni internazionali e nazionali trattando argomenti sulla tutela dell’ambiente, gestione dei rifiuti, tecnica investigativa ambientale e procedura dei controlli , nelle stesse materie ha partecipato, in veste di docente, a corsi di formazione organizzati, in tutta Italia, da diverse scuole di formazione (Scuola Regionale di Polizia Municipale di Benevento , Area Formazione del Consorzio dei Comuni Trentini, A.N.C.I. FORM spa. < ora FormAutonomie S.p.a> Centro di Formazione per le Autonomie locali, Formez, Scuola superiore della pubblica amministrazione locale (SSPAL), Legautonomie, PROMO PA Fondazione, Scuola Giuridica Luigi Graziano ecc. ecc.-
Attualmente Docente e Responsabile della formazione sulla tutela ambientale e istituzione servizio GAV presso la Scuola Giuridica Diritto Italia (MI), nonché, componente della redazione della rubrica telematica mensile “Lo strumentario” edito dalla stessa scuola e pubblicato sul sito www.Diritto Italia.it.
Collabora, quale relatore e docente, nei seminari e corsi di Formazione organizzati sul territorio nazionale dalla Ethos Media Group Srl Via Venini, 37 20127 Milano (Italy).
Per contatti diretti :info@associazionemarcopolo.it