ALIMENTI – ETICHETTATURA – LA NUOVA DISCIPLINA-
ALIMENTI – ETICHETTATURA – LA NUOVA DISCIPLINA
autore : Cav. Mario RICCA
Il 9 maggio 2018 entrerà in vigore il D.Lgvo 15 dicembre 2017, n. 231 – G.U. 8 febbraio 2018, recante la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del Regolamento (UE) nr.1169/2011, ai sensi di quanto già disposto dalla legge di delegazione europea 2015, in pratica sostituendo la vecchia normativa sanzionatoria in materia di etichettatura degli alimenti.
Tale decreto abolisce definitivamente il D.L.gvo 27 gennaio 1992, n. 109.
Il nuovo decreto interviene in due distinti ambiti:
- Da un lato, stabilisce la disciplina sanzionatoria del Reg. (UE) nr.1169/2011;
- Da un altro lato, introduce norme nazionali che riguardano sia l’indicazione del numero di lotto, sia l’etichettatura dei prodotti non preimballati, con le relative sanzioni.
Per tutte le sanzioni, viene espressamente confermata l’applicabilità delle seguenti agevolazioni (art. 27 del decreto 231/2017):
- pagamento in misura ridotta (doppio del minimo o un terzo del massimo) entro 60 giorni dalla contestazione, ai sensi dell’articolo 16 della legge n. 689/1981;
- l’ulteriore riduzione del 30%, se il pagamento è effettuato entro 5 giorni, ai sensi dell’articolo 1, comma 3 del decreto legge n. 91/2014;
- l’adozione della sola diffida a provvedere entro 20 giorni alla regolarizzazione, senza applicazione di sanzioni, nel caso in cui vengano contestate per la prima volta delle violazioni sanabili, ai sensi dell’articolo 1, comma 3 del decreto legge n. 91/2014.
- Riduzione sino ad un terzo delle sanzioni comminate alle microimprese (Ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, si definisce microimpresa un’impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro).
- Non si applicano le disposizioni sanzionatorie del presente decreto alle forniture ad organizzazioni senza scopo di lucro, per la successiva cessione gratuita a persone indigenti, di alimenti che presentano irregolarità di etichettatura non riconducibili alle informazioni relative alla data di scadenza o relative alle sostanze o a prodotti che possono provocare allergie o intolleranze.
Inoltre all’art.28 del medesimo decreto, stabilisce che gli alimenti immessi sul mercato o etichettati prima della data di entrata in vigore del presente decreto (9 maggio 2018) in difformità dallo stato possono essere commercializzati fino all’esaurimento delle scorte.
Il nuovo decreto 231/2017 fa divieto di porre in vendita un alimento privo di indicazione del numero identificativo del lotto cui appartiene il prodotto, salvo alcuni casi di esenzione.
Per i prodotti preimballati, il lotto deve figurare sull’etichetta. Per quelli non preimballati, invece, è sufficiente l’indicazione sui soli documenti commerciali di vendita.
L’art.19 del decreto n. 231/2017, dice che i prodotti non preimballati (compresi quelli imballati nello stesso punto vendita) devono essere accompagnati dalle seguenti informazioni obbligatorie:
- la denominazione dell’alimento;
- l’elenco degli ingredienti (salvo i casi di esenzione);
- le sostanze che provocano allergie ed intolleranze, come indicate dall’allegato II del reg. (UE) n. 1169/2011;
- le modalità di conservazione, per i soli prodotti rapidamente deperibili;
- la data di scadenza, per le sole paste fresche e le paste fresche con ripieno di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 187;
- il titolo alcolometrico volumico effettivo, per le sole bevande con più dell’1,2% alc. vol.
- la percentuale di glassatura (ossia, ghiaccio), per i prodotti congelati con presenza di ghiaccio;
- l’indicazione “decongelato“, per gli alimenti congelati e venduti dopo lo scongelamento (salvo i casi di esenzione, in particolare qualora il prodotto scongelato sia utilizzato come ingrediente).
Le informazioni di cui sopra devono essere riportate su un cartello applicato al recipiente che contiene il prodotto, oppure su altro sistema equivalente anche digitale, purché facilmente accessibile dagli acquirenti – collocato nello stesso comparto in cui il prodotto è esposto.
Confermato, per i prodotti di gelateria, pasticceria, panetteria, pasta fresca e gastronomia, la possibilità di riportare gli ingredienti sul cosiddetto “cartello unico“, oppure su un apposito registro o sistema digitale messi a disposizione dei clienti.
Le disposizioni sui prodotti non preimballati, tuttavia non si applicano agli alimenti fabbricati o commercializzati negli altri Stati membri dell’Unione europea.
Per quanto riguarda i prodotti non preimballati serviti negli esercizi di somministrazione per il consumo immediato (es., ristoranti, bar, mense e simili), sono richieste soltanto le seguenti informazioni obbligatorie:
- le sostanze che provocano allergie ed intolleranze, di cui all’allegato II del reg. (UE) n. 1169/2011;
- l’indicazione “decongelato” (salvo i casi di esenzione).
Le indicazioni devono essere leggibili su menù, registri, cartelli o altri sistemi equivalenti, anche digitali.
In alternativa, per gli allergeni è possibile limitarsi ad esporre sul menù, registro o cartello un avviso scritto sulla “possibile presenza di sostanze che provocano allergie ed intolleranze”, nel quale si inviti, inoltre, la clientela a rivolgersi al personale per consultare l’ulteriore documentazione scritta, contenente l’elenco completo degli allergeni contenuti in ciascun alimento.
I prodotti non destinati al consumatore (B2B) devono riportare sull’imballaggio (o confezione o recipiente o etichetta) o sui documenti commerciali (anche telematici) le indicazioni previste dall’articolo 9, paragrafo 1, lettere a), c) ed e) del regolamento UE 1169/2011 con le medesime modalità e deroghe previste per i prodotti preimballati compresi il nome o la ragione sociale o il marchio depositato, l’indirizzo dell’operatore alimentare e il lotto quando obbligatorio.
Il nuovo decreto 231/2017, precisa anche disposizioni in materia di distributori automatici ed i prodotti non destinati al consumatore (B2B), inoltre definisce quale soggetto responsabile l’operatore del settore alimentare di cui all’art.8 parag.1 del Reg.(UE) 1169/2011.
Altro aspetto importante l’esclusione dell’applicazione del decreto 231/2017 delle organizzazioni senza scopo di lucro, salvo omissione o mancata conformità sugli allergeni e sulla data di scadenza.
Per il procedimento sanzionatorio il decreto rinvia alle norme della legge 689/1981 ed individua quale autorità competente ad attuare le sanzioni previste, il Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Restano naturalmente le competenze spettanti all’Autorità garante della concorrenza e del mercato e quelle spettanti, ai sensi della normativa vigente, agli organi preposti all’accertamento delle violazioni.
L’autorità sanitaria mantiene quindi un ruolo primario nei controlli e le sanzioni, come invocato da più parti e ribadito, da ultimo, nel regolamento UE 2017/625.
Di seguito si riporta un prontuario con le sanzioni previste per il Reg. (UE) n. 1169/2011:
| Violazione | Sanzione |
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Art.3 D.Lg.vo 231/2017 – Violazione delle pratiche leali di informazione Quale Operatore del settore alimentare Violava pratiche leali d’informazioni come da art.7 reg.UE 1169/2011 – (Art.7 – Le informazioni sugli alimenti non devono indurre in errore, in particolare: a) per quanto riguarda le caratteristiche dell’alimento e, in particolare, la natura, l’identità, le proprietà, la composizione, la quantità, la durata di conservazione, il paese d’origine o il luogo di provenienza, il metodo di fabbricazione o di produzione; b) attribuendo al prodotto alimentare effetti o proprietà che non possiede; c) suggerendo che l’alimento possiede caratteristiche particolari, quando in realtà tutti gli alimenti analoghi possiedono le stesse caratteristiche, in particolare evidenziando in modo esplicito la presenza o l’assenza di determinati ingredienti e/o sostanze nutritive; d) suggerendo, tramite l’aspetto, la descrizione o le illustrazioni, la presenza di un particolare alimento o di un ingrediente, mentre di fatto un componente naturalmente presente o un ingrediente normalmente utilizzato in tale alimento è stato sostituito con un diverso componente o un diverso ingrediente. Le informazioni sugli alimenti sono precise, chiare e facilmente comprensibili per il consumatore. e alla pubblicità).
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Da €.3.000 A €.24.000 |
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Art.4/1 D.Lg.vo 231/2017 – Violazione degli obblighi informativi da parte degli operatori del settore alimentare. Salvo che il fatto costituisca reato, l’operatore del settore alimentare diverso dal soggetto responsabile di cui all’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento, il quale, in violazione delle disposizioni di cui al medesimo paragrafo 3, fornisce alimenti di cui conosce o presume, in base alle informazioni in suo possesso in qualità di professionista, la non conformità alla normativa in materia di informazioni sugli alimenti applicabile e ai requisiti delle pertinenti disposizioni nazionali.
Art.4/2 D.Lg.vo 231/2017 Salvo che il fatto costituisca reato, l’operatore del settore alimentare che modifica le informazioni che accompagnano un alimento in violazione delle disposizioni di cui all’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento.
Art.4/3 D.Lg.vo 231/2017 Salvo che il fatto costituisca reato, l’operatore del settore alimentare che, in violazione dell’articolo 8, paragrafo 6, del regolamento, non assicura che le informazioni sugli alimenti non preimballati siano trasmesse all’operatore del settore alimentare che riceve tali prodotti – Mancata indicazione B2B
Art.4/4 D.Lg.vo 231/2017 Salvo che il fatto costituisca reato, l’operatore del settore alimentare che viola le disposizioni relative alla fornitura delle indicazioni obbligatorie di cui all’articolo 8, paragrafo 7, primo comma, del regolamento. La medesima sanzione si applica per le violazioni delle disposizioni di cui all’articolo 8, paragrafo 7, secondo comma, del regolamento, nel caso in cui le indicazioni obbligatorie di cui all’articolo 8, paragrafo 7, primo comma, siano state riportate solo sul documento commerciale.
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Da €.500 A €.4.000
Da €.2.000 A €.16.000
Da €.1.000 A €.8.000
Da €.1.000 A €.8.000 |
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Art.5/1 D.Lg.vo 231/2017 – Mancata indicazione degli allergeni Salvo che il fatto costituisca reato, la mancata apposizione delle indicazioni obbligatorie di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettera c), del regolamento relativa alle sostanze che possono provocare allergie o intolleranze, fatte salve le deroghe previste dal medesimo regolamento, comporta l’applicazione al soggetto responsabile. La sanzione non si applica nel caso in cui il soggetto responsabile abbia avviato le procedure previste dall’articolo 19 del regolamento (UE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, prima dell’accertamento della violazione da parte dell’autorità di controllo.
Art.5/2 D.Lg.vo 231/2017 – Mancanza di una o più indicazioni obbligatori Salvo che il fatto costituisca reato, la mancata apposizione di una o più delle altre indicazioni obbligatorie di cui all’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento, diverse da quelle del comma 1 e di cui all’articolo 10, paragrafo 1, e all’allegato III del medesimo regolamento, fatte salve le deroghe ivi previste, comporta l’applicazione al soggetto responsabile. La mancata apposizione dell’indicazione di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettera g), comporta l’applicazione al soggetto responsabile della sanzione amministrativa di cui al periodo precedente quando le condizioni particolari di conservazione o le condizioni di impiego siano richieste dalla natura o dalle caratteristiche dell’alimento.
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Da €.5.000 A €.40.000
Da €. 3.000 A €. 24.000 |
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Art.6/1 D.Lg.vo 231/2017 – Violazione degli obblighi relativi alle modalità di espressione, posizionamento e presentazione delle indicazioni obbligatorie. mancata osservanza delle modalità di espressione delle indicazioni obbligatorie come prescritte all’articolo 9, paragrafi 2 e 3, nonché delle condizioni di presentazione e di posizionamento delle indicazioni obbligatorie di cui agli articoli 12 e 13 e dell’allegato IV del regolamento
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Da €.1.000 A €.8.000 |
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Art.7/1 D.Lg.vo 231/2017 – Violazione delle disposizioni sulla vendita a distanza Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione delle disposizioni relative alla vendita a distanza di cui all’articolo 14 del regolamento comporta l’applicazione al soggetto responsabile.
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Da €.2.000 A €.16.000 |
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Art.8/1 D.Lg.vo 231/2017 – Violazione delle disposizioni specifiche sulle indicazioni obbligatorie. Salvo che il fatto costituisca reato, la denominazione dell’alimento in violazione delle disposizioni di cui all’articolo 17, paragrafi 1 e 4, del regolamento.
Art.8/2 D.Lg.vo 231/2017 Quando la violazione di cui al comma 1 riguarda esclusivamente errori od omissioni formali.
Art.8/3 D.Lg.vo 231/2017 violazione delle disposizioni di cui all’articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento.
Art.8/4 D.Lg.vo 231/2017 violazione delle disposizioni relative alla denominazione degli alimenti e alle indicazioni specifiche che la accompagnano di cui all’allegato VI del regolamento, fatte salve le deroghe ivi previste.
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Da €.2.000
A €.16.000
Da €.500 A €.4.000
Da €.500 A €.4.000
Da €.1.000 A €.8.000 |
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Art.9/1 D.Lg.vo 231/2017 – Violazioni in materia di elenco degli ingredienti. Fatte salve le deroghe previste agli articoli 19 e 20 del regolamento, la violazione delle disposizioni di cui all’articolo 18, paragrafi 1 e 3, nonché la violazione delle disposizioni di cui all’allegato VII del citato regolamento, comporta l’applicazione al soggetto responsabile
Art.9/2 D.Lg.vo 231/2017 Quando la violazione di cui al comma 1 riguarda esclusivamente errori od omissioni formali
Art.9/3 D.Lg.vo 231/2017 violazione delle disposizioni relative all’indicazione e designazione degli ingredienti di cui all’allegato VII del regolamento, fatte salve le deroghe ivi previste
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Da €.2.000 A €.16.000
Da €.500 A €.4.000
Da €.1.000 A €.8.000 |
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Art.10/1 D.Lg.vo 231/2017 – Non conformità nelle indicazioni degli allergeni violazione delle disposizioni relative ai requisiti dell’etichettatura di alcune sostanze o prodotti che possono provocare allergie o intolleranze, di cui all’articolo 21 e all’allegato II del regolamento.
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Da €.2.000 A €.16.000 |
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Art.11/1 D.Lg.vo 231/2017 – Violazioni in materia di indicazione quantitativa degli ingredienti. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione delle disposizioni relative all’indicazione quantitativa degli ingredienti di cui all’articolo 22 ed all’allegato VIII del regolamento, nonché la violazione delle disposizioni relative all’indicazione della quantità netta di cui all’articolo 23 ed all’allegato IX del medesimo regolamento, fatte salve le deroghe ivi previste.
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Da €.1.000 A €.8.000 |
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Art.12/1 D.Lg.vo 231/2017 – Cessione a qualsiasi titolo o esposizione per vendita di un alimento oltre la data di scadenza. violazione delle disposizioni di cui all’articolo 24 ed all’allegato X, paragrafo 1, del regolamento relative all’indicazione del termine minimo di conservazione, fatte salve le deroghe ivi previste
Art.12/2 D.Lg.vo 231/2017 violazione delle disposizioni di cui all’articolo 24 ed all’allegato X, paragrafi 2 e 3, del regolamento, relative all’indicazione, rispettivamente, della data di scadenza e della data di congelamento per la carne, le preparazioni di carne e i prodotti della pesca non trasformati congelati, fatte salve le deroghe ivi previste. Le diciture relative alle carni, alle preparazioni di carne ed ai prodotti della pesca non trasformati, surgelati conformemente alle norme dell’Unione europea, per le quali gli obblighi di cui all’allegato X, paragrafo 3, del regolamento vengono ottemperati riportando in etichetta l’espressione «Surgelato il …», in luogo dell’espressione «Congelato il …» prevista alla lettera a), non comportano l’applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo.
Art.12/3 D.Lg.vo 231/2017 Salvo che il fatto costituisca reato, quando un alimento è ceduto a qualsiasi titolo o esposto per la vendita al consumatore finale oltre la sua data di scadenza, ai sensi dell’articolo 24 e dell’allegato X del regolamento, il cedente o il soggetto che espone l’alimento.
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Da €.1.000 A €.8.000
Da €.1.000 A €.8.000
Da €.5.000 A €.40.000 |
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Art.13/1 D.Lg.vo 231/2017 – Violazioni in merito al paese d’origine o luogo di provenienza. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione delle disposizioni relative a contenuti e modalità dell’indicazione del paese d’origine o del luogo di provenienza di cui all’articolo 26 del regolamento.
Art.13/2 D.Lg.vo 231/2017 Quando la violazione di cui al comma 1 riguarda solo errori ed omissioni formali.
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Da €.2.000 A €.16.000
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Art.14/1 D.Lg.vo 231/2017 – Violazioni in materia di titolo alcolometrico. La violazione delle disposizioni relative alla modalità di indicazione del titolo alcolometrico di cui all’articolo 28 e all’allegato XII del regolamento.
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Da €.500 A €.4.000 |
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Art.15/1 D.Lg.vo 231/2017 – Violazioni in materia di dichiarazioni nutrizionali. violazione delle disposizioni relative a modalità di indicazione, contenuto, espressione e presentazione della dichiarazione nutrizionale, di cui agli articoli da 30 a 35 ed agli allegati XIII, XIV e XV del regolamento, fatte salve le deroghe previste.
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Da €.2.000 A €.16.000
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Art.16/1 D.Lg.vo 231/2017 – Violazioni in materia di informazioni volontarie sugli alimenti. Salvo che il fatto costituisca reato, al soggetto responsabile che fornisce volontariamente informazioni sugli alimenti in violazione dell’articolo 36, paragrafo 1, del regolamento si applicano, per le rispettive violazioni, le sanzioni previste agli articoli da 5 a 15 del presente decreto
Art.16/2 D.Lg.vo 231/2017 Salvo che il fatto costituisca reato, al soggetto responsabile che fornisce volontariamente informazioni sugli alimenti in violazione dell’articolo 36, paragrafi 2 e 3, del regolamento UE 1169/2011. La sanzione che consegue alla violazione delle fattispecie previste dal paragrafo 3 del predetto articolo 36 si applica alle violazioni commesse successivamente all’adozione da parte della Commissione degli atti di esecuzione previsti dalla medesima disposizione.
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Da €.3.000 A €.24.000
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Art.21/1 D.Lg.vo 231/2017 – Violazioni delle disposizioni nazionali L’omissione dell’indicazione del lotto, o partita, in violazione dell’articolo 17 comporta l’applicazione all’operatore del settore alimentare di cui al comma 4 del medesimo articolo 17
Art.21/2 D.Lg.vo 231/2017 L’indicazione del lotto, o partita, con modalità differenti da quelle previste dall’articolo 17 comporta l’applicazione all’operatore del settore alimentare. |
Da €.3.000 A €.24.000
Da €.1.000 A €.8.000 |
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Art.22/1 D.Lg.vo 231/2017 – Violazione in materia di indicazioni obbligatorie nella distribuzione di alimenti non preimballati attraverso distributori automatici. L’operatore del settore alimentare che viola le disposizioni di cui all’articolo 18, comma 1. (Fatte salve le ulteriori indicazioni obbligatorie prescritte da norme nazionali e dell’Unione europea per tipi o categorie specifici di alimenti, nel caso di distribuzione di alimenti non preimballati messi in vendita tramite distributori automatici o locali commerciali automatizzati, devono essere riportate sui distributori e per ciascun prodotto le indicazioni di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento, nonché il nome o la ragione sociale o il marchio depositato e la sede dell’impresa responsabile della gestione dell’impianto). La medesima sanzione si applica quando le predette indicazioni obbligatorie non sono riportate in lingua italiana in conformità alle disposizioni dell’articolo 18, comma 2. (Le indicazioni di cui al comma 1 devono essere riportate in lingua italiana ed essere chiaramente visibili e leggibili).
Art.22/2 D.Lg.vo 231/2017 Salvo che il fatto costituisca reato, l’operatore del settore alimentare che omette di apporre sui distributori automatici l’indicazione delle sostanze o prodotti che possono provocare allergie o intolleranze a norma dell’articolo 9, paragrafo 1,lettera c), del regolamento, come previsto dall’articolo 44, paragrafo 1, lettera a), del medesimo regolamento.
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Da €.1.000 A €.8.000
Da €.1.000 A €.8.000
Da €.5.000 A €.40.000
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Art.23/1 D.Lg.vo 231/2017 – Violazioni in materia di indicazioni obbligatorie per la vendita dei prodotti non preimballati. L’operatore del settore alimentare che viola le disposizioni dell’articolo 19 in materia di vendita dei prodotti non preimballati.
Art.23/2 D.Lg.vo 231/2017 Salvo che il fatto costituisca reato, l’operatore del settore alimentare che omette, nella vendita dei prodotti non preimballati di cui all’articolo 19 e degli alimenti non preimballati serviti dalle collettività, l’indicazione delle sostanze o prodotti che possono provocare allergie o intolleranze, di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettera c), del regolamento,prevista obbligatoriamente dall’articolo 44, paragrafo 1, lettera a), del medesimo regolamento
Art.23/3 D.Lg.vo 231/2017 Quando l’indicazione di cui al comma 2 è resa con modalità difformi da quelle previste dalle disposizioni nazionali emanate ai sensi dell’articolo 44, paragrafo 1, del regolamento. Quando la violazione riguarda solo aspetti formali.
Art.23/4 D.Lg.vo 231/2017 L’operatore del settore alimentare che omette, nelle fasi precedenti la vendita al consumatore o alle collettività, le indicazioni obbligatorie previste dall’articolo 19, comma 7 (Fatti salvi gli obblighi di cui all’articolo 8, paragrafo 6, del regolamento, sui prodotti di cui al comma 1, nelle fasi precedenti la vendita al consumatore e alle collettività, devono essere riportate le menzioni di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento, con le medesime modalità e deroghe previste per i prodotti preimballati, il nome o la ragione sociale o il marchio depositato e l’indirizzo dell’operatore del settore alimentare, nonché l’indicazione del lotto di appartenenza, di cui all’articolo 17, quando obbligatoria; tali menzioni possono essere riportate soltanto su un documento commerciale, anche in modalità telematica, se è garantito che tali documenti accompagnano l’alimento cui si riferiscono o sono stati inviati prima o contemporaneamente alla consegna).
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Da €.1.000 A €.8.000
Da €.3.000 A €.24.000
Da €.1.000 A €.8.000
Da €.500 A €.4.000
Da €.500 A €.4.000
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Art.24/1 D.Lg.vo 231/2017 – Violazioni in materia di indicazioni obbligatorie per i prodotti non destinati al consumatore finale ed alle collettività. L’operatore del settore alimentare che viola gli obblighi sulle menzioni obbligatorie e sulle modalità di apposizione delle stesse previste dall’articolo 20 del presente decreto (Fatti salvi gli obblighi di cui all’articolo 8, paragrafo 8, del regolamento, i prodotti alimentari destinati all’industria, agli utilizzatori commerciali intermedi ed agli artigiani per i loro usi professionali ovvero per essere sottoposti ad ulteriori lavorazioni nonché i semilavorati non destinati al consumatore devono riportare le menzioni di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettere a), c) ed e), del regolamento, con le medesime modalità e deroghe previste per i prodotti preimballati, il nome o la ragione sociale o il marchio depositato e l’indirizzo dell’operatore alimentare, nonché l’indicazione del lotto di appartenenza, di cui all’articolo 17, quando obbligatoria. 2. Le indicazioni di cui al comma 1 possono essere riportate sull’imballaggio o sul recipiente o sulla confezione o su una etichetta appostavi o sui documenti commerciali, anche in modalità telematica, purché agli stessi riferiti).
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Da €.500 A €.4.000
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