SCHEDA OPERATIVA CONTROLLI DELL’OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO
| SCHEDA OPERATIVA CONTROLLI DELL’OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO
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| I parte | |||||||
| “le occupazioni di suolo in genere” | |||||||
| Com’è noto, qualsivoglia occupazione del suolo pubblico va preventivamente autorizzata: le occupazioni a qualsiasi titolo di tali aree infatti, non possono essere realizzate se non previo rilascio del titolo da parte dell’ente proprietario della strada; è materia esplicitamente esclusa dall’operatività del silenzio assenso[1]. Tant’è che sono molto limitate le circostanze in cui determinate attività possano intraprendersi previa mera comunicazione e/o altro, ipotesi a volte, previste in regolamenti locali/territoriali[2] che vanno a disciplinare casistiche e peculiarità tipiche, con atti adottati per tali scopi.
In base alle loro caratteristiche, le occupazioni si distinguono innanzitutto in due macro-categorie: – Occupazioni temporanee; – Occupazioni permanenti. Le finalità, la natura dell’occupazione come – l’apertura di un cantiere stradale; – le collocazioni a fini commerciali e/o private (disposizione di una fioriera, di un dissuasore di sosta, etc…) vanno influiscono ulteriormente sull’iter burocratico (richiesta di pareri, acquisizione documentale da uffici/enti diversi). Le norme poste a tutela della materia sono molteplici, a volte speciali, talora concorrenti e, come anzidetto, vanno a coordinarsi altresì con atti emanati dagli enti territoriali che, benché non debbano essere in contrasto con le norme statali, dettano – i criteri di rilascio del titolo autorizzatorio; – le modalità e tempi dell’occupazione; – l’elenco della documentazione da allegare alla domanda di autorizzazione; – l’importo della relativa tassa e/o canone; – le prescrizioni a cui attenersi durante tutto il tempo dell’occupazione dell’area.
NORME PRINCIPALI DI RIFERIMENTO: Ø art. 20 del Codice della Strada – occupazione della sede stradale; Ø art. 21 del Codice della Strada – opere, depositi e cantieri stradali; Ø artt. 633 e 639bis Codice Penale – invasione di terreni o edifici pubblici; Ø Legge Regionale n° 24 del 16/04/2015 – Codice del Commercio; Ø d. Lgs. 15/11/1993, n° 507 e d. Lgs. 15/12/1997, n° 446; Ø d.P.R. 06/06/2001, n° 380 – “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia” Ø d. Lgs. 22/01/2004, n° 42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 Ø Regolamenti e Ordinanze approvati/emanate dagli Enti Locali
Si vedrà come, in base agli accertamenti in loco, possano scaturire violazioni sia di natura amministrativa che di carattere penale.
Di seguito si illustra/no schematicamente w la casistica maggiormente di interesse, situazioni in cui l’operatore di Polizia Locale trova ad imbattersi quotidianamente durante il servizio di istituto; w le soluzioni operative da adottarsi; w gli uffici pubblici e/o enti a cui inoltrare gli atti redatti per la singola circostanza, per i rispettivi adempimenti di competenza/consequenziali;
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| DESCRIZIONE DELL’ILLECITO | NORMA/E VIOLATA/E | atti/comunicazioni da redigere | |||||
| 1) | occupazione di parte di marciapiede comunale previa la collocazione di una fioriera, senza la prevista autorizzazione amministrativa | art. 20/1° – 4° c. Codice della Strada | w redigere verbale di violazione alle norme del Codice della Strada;
w inviare a: |
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| Ø Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo (art. 211 C.d.S.) | |||||||
| Ø Ufficio Tributi Comunale, per la tassa evasa (art. 38 d. Lgs. 15/11/1993, n° 507 e apposito Regolamento Comunale) | |||||||
| € 173,00 – misura ridotta
€ 121,10 – pagamento entro 5 gg. dalla notifica sanzione accessoria: ripristino dello stato dei luoghi |
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| 2) | occupazione di parte di marciapiede comunale previa la collocazione di una fioriera, in violazione delle prescrizioni dell’autorizzazione amministrativa ovvero in modo irregolare (es.: senza lasciare lo spazio sufficiente per il transito dei pedoni – m. 02,00) | art. 20/3° – 4° c. Codice della Strada | w redigere verbale di violazione alle norme del Codice della Strada;
w inviare a: |
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| € 173,00 – misura ridotta
€ 121,10 – pagamento entro 5 gg. dalla notifica sanzione accessoria: ripristino dello stato dei luoghi |
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| Ø Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo (art. 211 C.d.S.) | |||||||
| 3) | occupazione della sede stradale previa l’apertura di un cantiere | art. 21/1° – 4° c. Codice della Strada | w redigere verbale di violazione alle norme del Codice della Strada;
w inviare a: |
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| € 868,00 – misura ridotta
€ 607,60 – pagamento entro 5 gg. dalla notifica sanzione accessoria: obbligo rimozione delle opere realizzate |
Ø Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo (artt. 211 e 212 C.d.S.);
Ø Ente proprietario della strada |
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| 4) | Benché autorizzato ad occupare la sede stradale per l’apertura di un cantiere, non teneva nei luoghi di lavoro il titolo autorizzatorio | art. 27/10° – 11° c. Codice della Strada | w redigere verbale di violazione alle norme del Codice della Strada;
w inviare a: |
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| € 868,00 – misura ridotta
€ 607,60 – pagamento entro 5 gg. dalla notifica sanzione accessoria: sospensione dei lavori e obbligo rimozione delle opere realizzate |
Ø Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo (artt. 211 e 212 C.d.S.); | ||||||
| Ø Ente proprietario della strada | |||||||
| Le implicazioni dell’occupazione di suolo a scopi commerciali, a seconda delle modalità in cui la stessa avviene, può condurre ad illeciti sia amministrativi che di natura giudiziaria ed in connessione obiettiva con essa[3].
Giova sin d’ora evidenziare che l’applicazione dell’apparato sanzionatorio disciplinato in tal senso dal Codice della Strada non è né speciale, né tantomeno sub-sovra/ordinato alle ulteriori violazioni normative che di seguito vengono elencate in dettaglio. E’ sotteso infatti che, mentre l’art. 20 Cds è norma a tutela della sicurezza della circolazione veicolare/pedonale, gli artt. 633 – 639bis del codice penale sono posti a garanzia della difesa del diritto di proprietà[4]. |
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| DESCRIZIONE DELL’ILLECITO | NORMA/E VIOLATA/E | ATTI/COMUNICAZIONI DA REDIGERE | |||||
| 1) | 1. | Commercio su area pubblica tipol. A – su posteggio con l’occupazione di parte di sede stradale pubblica oltre i metri quadri del veicolo utilizzato per la vendita | art. 20/1° – 4° c. Codice della Strada | A. redigere verbale di violazione alle norme del Codice della Strada;
o inviare a: |
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| 2. | Commercio su area pubblica tipol. B – itinerante con l’occupazione di parte di sede stradale pubblica oltre i metri quadri del veicolo utilizzato per la vendita | € 173,00 – misura ridotta entro 60 gg. dalla notifica
€ 121,10 – pagamento entro 5 gg. dalla notifica sanzione accessoria: ripristino dello stato dei luoghi |
Ø Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo (art. 211 C.d.S.) | ||||
| art. 61/3°c. L.R. 16/04/2015, n° 24 | B. 1) redigere verbale di violazione alle norme sul commercio;
2) redigere verbale di sequestro amministrativo – art. 61/4 c. L.R. 24/2015, delle merci esposte per la vendita nella parte eccedente l’autorizzazione; |
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| € 5.000,00 – misura ridotta entro 60 gg dalla notifica
sanzione accessoria: sequestro amministrativo delle SOLE merci ed attrezzature poste FUORI dal veicolo |
w inviare a: | ||||||
| o Dirigente Comunale competente;
o Concessionario per la riscossione, ai fini dell’introito della tassa di occupazione evasa; o Comando Provinciale Guardia di Finanza (art. 3/18°c. L. 15/07/2009, n° 94) |
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| DESCRIZIONE DELL’ILLECITO | NORMA/E VIOLATA/E | ATTI/COMUNICAZIONI DA REDIGERE | |||||
| 2) | Commercio su area pubblica tipol. A – su posteggio con l’occupazione di parte di sede stradale pubblica oltre i metri quadri del veicolo utilizzato per la vendita , previa la collocazione di banchi ed attrezzature per l’esposizione della merce, e copertura con altri strumenti inamovibili[5] | artt. 633 – 639bis c.p.
(per l’illecita e duratura occupazione del suolo pubblico) |
A. redigere verbale di accertamento urgente sui luoghi e sulle cose – art. 354 c.p.p.;
B. sottoporre a sequestro giudiziale le strutture e gli strumenti inamovibili (escluse le merci[6]) previa redazione del relativo verbale – art. 354 c.p.p.; o inviare Comunicazione di Notizia di Reato, a norma dell’art. 347 c.p.p., a: |
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| NOTA:
oltre alle violazioni descritte per il caso n° 01), vanno altresì redatti i seguenti atti |
Ø Autorità Giudiziaria competente entro le 48 ore, per la convalida (art. 355/1° – 2° c. c.p.) | ||||||
| artt. 31 – 44 d.P.R. 380/’01 | C. Redigere relazione di servizio dell’operato: | ||||||
| (per il “carico urbanistico” prodotto dalla struttura “inamovibile” ed edificata senza il P.d.C.) | Ø di polizia commerciale e annonaria
da inoltrare a: o Dirigente Comunale competente; o Concessionario per la riscossione, ai fini dell’introito del canone di occupazione evasa; o Comando Provinciale Guardia di Finanza (art. 3/18°c. L. 15/07/2009, n° 94) |
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| Ø di polizia urbanistica/edilizia da inoltrare a:
o Dirigente Comunale competente; o Dirigente Ufficio Legale; o Segretario Generale (art. 31/7°c. d.P.R. 380/’01); o Uffici Prov.li competenti per l’edilizia sismica (ex Genio Civile) |
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| a cura dell’Isp. C. Dr. Antonio BASILE
del Corpo di Polizia Locale di Foggia |
Rimarca infine, come l’applicazione sistemica del protocollo anzi evidenziato, proprio qualche mese addietro, ha condotto alla condanna da parte del Tribunale di Foggia di un Dirigente Comunale e n° 03 operatori commerciali, il primo, in quanto si era “mal discostato” da quanto
http://10.12.6.10/index_admin.php
[1] Ciò viene testualmente riconfermato altresì dal d. Lgs. 25/11/2016, n° 222 in materia di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione (es.: al punto 2.1 della Tabella A allegata, viene esplicitamente previsto il rilascio di titolo autorizzatorio preventivo all’inizio di un’attività di vendita su area pubblica tipol. “A” – su posteggio)
[2] Per esempio all’art. 7 del Regolamento Co.S.A.P. del Comune di Foggia, appr. con Del. di C.C. n° 678 del 30/10/1998, viene stabilita l’eccezione al rilascio di previa autorizzazione, per le occupazioni occasionali di durata non superiore a 15 minuti per il tempo strettamente necessario al carico e scarico di merce (6°c.)…omissis…, ovvero per fronteggiare situazioni di emergenza (5°c.)…omissis…
[3] art. 221 Codice della Strada; art. 24 L. 24/11/1981, n° 689
[4] Cassaz., III sez. pen. – sent. n° 25826 del 22/06/2016
[5] 1) Vedi infra nota n° 02)
2) …omissis…la precarietà dello stesso non può essere desunta dalla sua natura stagionale, dalle sue caratteristiche costruttive o dalla mancanza di stabile ancoraggio al suolo, ma deve ricollegarsi – a mente di quanto previsto dall’art. 6, comma 2, lett. b), d.P.R. n. 380 del 2001 – alla circostanza che l’opera sia intrinsecamente destinata a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee, e ad essere immediatamente rimossa al venir meno di tale funzione, non risultando al riguardo sufficienti la sua astratta rimovibilità o il mancato ancoraggio al suolo (sez. 3, n. 36107 del 30 giugno 2016; sez. 3, n. 966 del 26 novembre 2014; sez. 3, n. 20189 del 21 marzo 2006; sez. 3, n. 13705 del 21 febbraio 2006; sez. 3, n. 14044 del 22 marzo 2005; sez. 3, n. 37992 del 3 giugno 2004; sez. 3, n. 24898 del 4 aprile 2003)…omissis…
Cassaz., sez. III – sent. n° 400 del 08/01/2019
[6] Sono oggetto di sequestro amministrativo quelle esposte oltre i metri assentiti e sottoposte alla misura con verbale ad hoc, a norma della L.R. 24/2015 (vedi infra)



