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Il Tribunale di Asti, quale giudice dell’esecuzione, ha dichiarato ‘l’estinzione per decorso del tempo’ dell’ordine di demolizione di cui alla sentenza 354/2003 del 14/3/2003 del Tribunale di Asti, irrevocabile il 5/7/2006, con la quale (OMISSIS) era stata condannata. Il Giudice, qualificava come ‘pena’ l’ordine di demolizione impartito dal giudice, ritenendolo travolto dalla prescrizione e quindi sulla base di quanto disposto dall’articolo 173 c.p., disponeva la trasmissione degli atti all’autorita’ comunale per quanto di sua competenza. Il P.M. ricorre in cassazione qualificando l’ordine di demolizione sanzione amministrativa di tipo ablatorio, accessoria alla sentenza di condanna attribuita all’ordine di demolizione.

L’ordine di demolizione dell’immobile abusivo impartito dal giudice penale ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, articolo 31, comma 9, non ha affatto natura di sanzione penale nel senso individuato dalla normativa CEDU e non ha finalita’ punitive.

L’intervento del giudice penale si colloca a chiusura di una complessa procedura amministrativa finalizzata al ripristino dell’ originario assetto del territorio alterato dall’intervento edilizio abusivo, nell’ambito del quale viene considerato il solo oggetto del provvedimento (l’immobile da abbattere), prescindendo del tutto dall’individuazione di responsabilita’ soggettive, tanto che la demolizione si effettua anche in caso di alienazione del manufatto abusivo a terzi estranei al reato, i quali potranno poi far valere in altra sede le proprie ragioni.

Va conseguentemente affermato il seguente principio di diritto: la demolizione del manufatto abusivo, anche se disposta dal giudice penale ai sensi dell’articolo 31, comma 9, qualora non sia stata altrimenti eseguita, ha natura di sanzione amministrativa non soggetta a prescrizione quinquennale stabilita per le sanzioni amministrative dall’articolo 28 della Legge 689/81 perché la prescrizione delle sanzioni amministrative si applica alle sanzioni pecuniarie con finalita’ punitiva, che assolve ad un’autonoma funzione ripristinatoria del bene giuridico leso, configura un obbligo di fare, imposto per ragioni di tutela del territorio, non ha finalita’ punitive ed ha carattere reale, producendo effetti sul soggetto che e’ in rapporto con il bene, indipendentemente dall’essere stato o meno quest’ultimo l’autore dell’abuso. Per tali sue caratteristiche la demolizione non puo’ ritenersi una ‘pena’ nel senso individuato dalla giurisprudenza della Corte EDU e non e’ soggetta alla prescrizione stabilita dall’articolo 173 c.p..

Quanto sopra citato, la Corte di Cassazione, Sezione 3 penale Sentenza 15 dicembre 2015, n. 49331, accogliendo il ricorso del pubblico ministero, ha annullato  con rinvio, l’ordinanza del tribunale che aveva invece dichiarato l’estinzione per decorso del tempo dell’ordine di demolizione impartito dal giudice con la sentenza di condanna dell’imputato.

 

Donato SANGIORGIO


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