REGIONE CAMPANIA – Appartementi alle forze di Polzia Nazionali e Locali – VIAGGIANO GRATIS
REGIONE CAMPANIA
BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA
N. 40 DEL 18 AGOSTO 2005
LEGGE REGIONALE N. 15 dell’11 agosto 2005
DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLA REGIONE CAMPANIA
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE 2005
Articolo 20
1. E’ fatto obbligo alle Aziende di trasporto pubblico della regione Campania di garantire, senza aumento dei corrispettivi, la libera circolazione sui mezzi di trasporto pubblico per motivi di servizio agli agenti ed ufficiali di pubblica sicurezza, agli appartenenti all’Arma dei carabinieri, alle Forze di polizia, alla Polizia penitenziaria, alla Guardia di finanza, al Corpo forestale dello Stato, alla Polizia provinciale e, limitatamente al territorio comunale di propria pertinenza, agli Agenti di Polizia municipale.
2. I soggetti di cui al comma 1 utilizzano la tessera nominativa di servizio rilasciata dai rispettivi Comandi.
3. Per gli appartenenti alla Polizia municipale la circolazione è limitata ai servizi di trasporto svolti nell’ambito del territorio del comune da cui dipendono.
4. Per la circolazione sui mezzi di trasporto pubblico da parte dei soggetti di cui ai comma 1, 2 e 3, in deroga al comma 4 dell’articolo 7 della legge regionale 28 marzo 2002, n.3, non è dovuto alcun rimborso alle aziende esercenti il pubblico trasporto.



