VIOLARE LE PRESCRIZIONI DELLA SEGNALETICA STRADALE COMPORTA DECURTAZIONE DI PUNTI?
La corretta interpretazione dell’articolo 146 del codice attraverso la tempestiva e brillante interpretazione ministeriale. Pino Napolitano
VIOLARE LE PRESCRIZIONI DELLA SEGNALETICA STRADALE COMPORTA DECURTAZIONE DI PUNTI?
Al di là dell’indiscutibile merito di fissare una sanzione per le violazioni alle prescrizioni delle segnalazioni semaforiche e degli agenti del traffico, l’articolo 146 del codice è sempre stato oggetto di critiche nella parte in cui, a carattere generico, fissa una sanzione nei confronti di chi non osservi i comportamenti indicati dalla segnaletica stradale.
Invero l’articolo contiene una previsione che, difettante di qualsiasi elemento di coordinamento con le altre norme del codice, ha da sempre rischiato di mettere in crisi il sistema sanzionatorio; crisi fugabile solo da una corretta interpretazione.
In guisa di quanto si va osservando, unica via possibile per fugare prassi interpretative errate, è sempre stata quella di considerare la previsione del comma 2 (nella parte riferita alla segnaletica stradale) una sorta di norma di chiusura o di valvola di sicurezza del sistema, creata allo scopo di non lasciare sprovvisti di sanzione delle condotte non meglio codificate nei vari articoli.
Da ciò deriva che la sanzione prevista dall’articolo 146 vada applicata solo nel caso in cui una previsione specialistica difetti nel disciplinare il caso di specie .
La questione che era andata sopita negli ultimi anni ha riacquistato vigore a seguito della previsione dell’obbligo di procedere alla decurtazione di punti 2 dalla patente di guida a fronte dell’accertamento della violazione al comma 2 dell’articolo 146.
Invero, la norma è stata resa in termini problematici dallo stesso legislatore che così ha annotato la tabella allegata all’articolo 126 bis del codice:
“art. 146, comma 2, ad eccezione dei segnali di divieto di sosta e di fermata … punti 2.”
Orbene, considerato che le ordinanze comunali non si limitano a sancire il mero divieto di sosta o di fermata, ma disciplinano (in alcuni casi previa deliberazione della Giunta Comunale) l’istituzione di Zone a Traffico Limitato, di Isole Pedonali, di Itinerari Ciclopedonali, o più banalmente, di sensi unici di circolazione, ci si è legittimamente domandati:
1* Da questa impostazione deriva la conseguenza che si applicano sempre le sanzioni previste dagli articoli 6 e 7 del C.d.S., per il caso di violazione alle prescrizioni imposte dalla segnaletica fissata con ordinanza. Si applicherà sempre e comunque la sanzione prevista dalla singola norma di comportamento tutte le volte in cui l’obbligo o il divieto, già esistente per precetto generale sia rafforzato da una segnaletica avente valore, in questo caso, succedaneo e rafforzativo, dell’obbligo o del divieto. Si applicherà sempre e comunque l’articolo 145 per la violazione alla segnaletica di arresto o di precedenza; si applicheranno le previsioni dell’articolo 191 per le violazioni commesse da parte dei pedoni, etc.
vanno decurtati i due punti ai veicoli che in violazione della segnaletica stradale (ad es.):
Entrano in Z.T.L ?
Entrano nell’Isola Pedonale o nell’Itinerario Ciclopedonale?;
Si immettono contromano in una strada la cui circolazione è organizzata a senso unico?
La dottrina ha, conformemente alle opzioni offerte in premessa, immediatamente sostenuto la impossibilità di accedere a forme di decurtazione di punteggio nel caso i cui la violazione riguardasse prescrizioni imposte dalle ordinanze di cui agli articolo 6 e 7 del codice.
Tuttavia, occorreva, sul punto, una indicazione di prassi ministeriale capace di fugare l’eccesso di dubbi interpretativi.
Tempestiva e provvidenziale è stata, sul punto, la circolare del Ministero dell’Interno N. 300/A/1/43791/109/16/1 che ha affermato “… che la sanzione dell’art. 146 comma 2° sia applicabile solo per la violazione delle indicazioni dalla segnaletica stradale collocata al di fuori di un’ordinanza di regolamentazione del traffico emanata dall’ente proprietario della strada ai sensi degli artt.6 e 7 e, cioè, solo per la segnaletica stradale orizzontale non avente carattere immediatamente complementare rispetto quella verticale imposta con la stessa ordinanza ovvero della segnaletica temporanea collocata in prossimità di cantieri stradali o altre situazioni eccezionali in assenza di una specifica ordinanza di regolamentazione”.
Alla luce di quanto premesso, va escluso che dall’applicazione di altre norme riguardanti la segnaletica stradale, ed in particolare delle violazioni di segnaletica stradale imposta ai sensi dell’art. 6 o 7 del codice, possa prodursi la decurtazione di punteggio ai sensi dell’art.126 bis CdS.
Pino Napolitano



