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INDIVIDUATI i tratti di strade sui quali non è possibile la contestazione immediata delle violazioni di cui agli artt.142 e 148 del Codice della Strada e risulta legittimo non effettuarla. ins.to 4.07.2010 g.aiello

Prefettura della Provincia di Viterbo del 23.06.2010: Autovelox – Nuove disposizioni

Prefettura della Provincia di Viterbo

Decreto prot. 22991/2010 C.d.S.

Viterbo, 23 giugno 2010

OGGETTO: Autovelox – Nuove disposizioni
IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VITERBO

 

VISTO il D.L. 20.6.2002 n. 121 pubblicato sulla G.U. serie generale n. 144 del 21.6.2002, convertito con modificazioni dalla legge n. 168 del 1 agosto 2002, pubblicata sulla G.U. serie generale n. 183 del 6.8.2002, con il quale, all’art. 4 è prevista ‘l’individuazione, da parte del Prefetto, delle strade o dei singoli tratti di esse per le quali non è possibile procedere al fermo del veicolo senza recare pregiudizio alla sicurezza della circolazione, alla fluidità del traffico o all’incolumità degli agenti operanti e dei soggetti controllati’;

VISTO il proprio precedente decreto del 04.11.2002 prot. Nr. 29793/02 e successivi decreti integrativi, con il quale ai sensi della predetta legge 01.08.2002, nr. 168 sono stati individuati i tratti di strade extraurbane secondarie C e le strade urbane di scorrimento D, contemplate dall’ art. 2, 2° del C.d.S. sulle quali per l’accertamento delle infrazioni di cui agli artt. 142 e 148 del C.d.S., non è possibile effettuare il fermo dei veicoli senza recare pregiudizio alla sicurezza della circolazione, alla fluidità del traffico, all’incolumità degli organi operanti e dei soggetti controllati;

VISTI gli artt. 11 e 12 del Codice della Strada, approvato con decreto Legislativo 30.4.1992 n.285 e l’art. 183 del relativo regolamento di esecuzione, concernenti l’individuazione degli organi preposti e le modalità di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale;

VISTA la Direttiva del Ministro dell’Interno prot. Nr. 300/A/10307/09/144/5/20/3 del 14.08.2009, con la quale sono state fornite, tra l’altro, istruzioni operative per le attività di prevenzione del fenomeno infortunistico stradale mediante il controllo del limite di velocità e l’istituzione dell’Osservatorio nell’ambito della Conferenza Provinciale Permanente, per garantire un’azione coordinata di detta prevenzione;

VISTO il decreto prefettizio nr. 31242-8 del 04.01.2010 di costituzione dell’Osservatorio, finalizzato al monitoraggio degli incidenti stradali dipendenti dall’eccesso di velocità e a misurare l’efficacia delle attività di controllo adottate, in seno alla Conferenza Provinciale Permanente;

CONSIDERATO che la predetta Direttiva prevede, tra l’altro, la ricognizione, ed eventuale revisione, dei decreti relativi ai tratti di strada in cui, ai sensi dell’art.4 della Legge 168/2002, è consentito l’impiego di sistemi di controllo remoto delle violazioni e sui quali non è possibile la contestazione immediata delle violazioni di cui agli artt.142 e 148 del Codice della Strada e risulta legittimo non effettuarla;

VISTE, le relazioni n. 16019/2009/220.20 del 29.10.2009 e prot. Nr. 19227/2009 del 15.12.2009 pervenute dalla Sezione Polizia Stradale di Viterbo e la relazione prot. N. 366/225-4-1992 datata 05.04.2010 pervenuta dal Comando Provinciale Carabinieri di Viterbo relativa all’indagine statistico-numerica degli incidenti stradali rilevati nell’ultimo biennio 2008/2009 sulle strade della Provincia;

VISTE, altresì, le risultanze delle predette relazioni da cui l’Osservatorio ha individuato i punti critici per la circolazione, in cui maggiore è la sinistrosità stradale, per eccesso di velocità, riferita al biennio precedente, anche in considerazione delle condizioni del traffico, nonché delle caratteristiche plano altimetriche dei tratti di strade statali, regionali e provinciali;

VISTO il parere favorevole espresso dagli Enti proprietari delle strade interessate;

Ai sensi e per gli effetti dell’art.4 del D.L. 121/2002, convertito con modificazioni dalla legge n.168 del 1.8.2002, citato in premessa;

 

DECRETA

 

In ossequio alla Direttiva del Ministro dell’Interno prot. Nr. 300/A/10307/09/144/5/20/3 del 14.08.2009, si individuano di seguito i tratti di strade sui quali non è possibile la contestazione immediata delle violazioni di cui agli artt.142 e 148 del Codice della Strada e risulta legittimo non effettuarla:

STRADE STATALI

* S.S. 1 Aurelia

dal Km .81,000 al Km .85,000; Tarquinia
dal Km .92,000 al Km. 95,000; Tarquinia
dal Km. 102,000 al Km. 104,400; Tarquinia
dal Km 104,401 al Km. 117,000; Montalto di Castro
* S.S. 1bis Aurelia

dal Km 0,000 al Km 9,950; Tarquinia
dal Km 9,951 al Km 13.199; Monte Romano
dal Km 14.931 al Km 19,000; Monte Romano
dal Km 19,001 al Km 29,000; Vetralla
* S.S. 675 Umbro Laziale

dal Km 42,000 al Km 54,000 Viterbo
dal Km 0,000 al Km. 5,200; Viterbo
dal Km 5,201 al Km 9,000; Vitorchiano
dal Km 9,001 al Km 17,200; Soriano nel Cimino
dal Km 17,201 al Km 20,390 ; Bassano in Teverina
dal Km 20,391 al Km 21,150; Vasanello
dal Km 21,151 al Km 29,050; Orte

STRADE REGIONALI

* S.R. 2 Cassia (ex SS 2 Cassia)

dal Km. 35,000 al Km. 39,000; Nepi
dal km. 41,000al Km 43,492; Nepi
dal Km 43,493 al Km 51,747; Sutri
dal Km 51,748 al Km 61,585; Capranica
dal Km 61,586 al Km 71,655; Vetralla
dal Km 71,656 al Km. 73,00; Viterbo
dal Km. 75,000 al Km 92,808; Viterbo
dal Km. 92,809 al Km 105,648; Montefiascone
dal Km 105,649 al Km 118,179; Bolsena
dal Km 118,180 al Km 125,878; San Lorenzo Nuovo
dal Km 125,879 al Km 137,331; Acquapendente
dal Km 137,332 al Km. 141,522; Proceno
* S.R. 3 Flaminia

dal Km 43,000 al Km 45,194; Faleria

* S.R. 312 Castrense (ex SS 312 Castrense)

dal Km. 0,000 al Km 9,074; Montalto di Castro
dal Km. 9,075 al Km 10,700; Canino
dal km. 11,601 al Km 23,400; Canino
dal Km 23,401 al Km 29,063; Cellere
dal Km 29,064 al Km 36,095; Valentano
dal Km 36,096 al Km 40,708; Latera

STRADE PROVINCIALI

* S.P. 1 Cimina

dal Km 0,000 al Km 9,335; Viterbo
dal Km 9,336 al Km 12,600; Canepina
dal Km 12,601 al Km 19,010; Caprarola
dal Km 19,011 al Km 26,000; Ronciglione
* S.P. 2 Tuscanese

dal Km. 0,000 al Km. 6,000; Viterbo
* S.P. 3 Tarquinense

dal Km .0, 00 al Km .16,278; Tuscania
dal Km. 16,279 al Km. 21,00; Tarquinia
* S.P. 7 Commenda

dal Km. 0,00 al Km 4,230; Viterbo
dal Km 4,231al Km 10,286; Montefiascone
dal Km. 10,287 al Km 11,00; Viterbo
* S.P. 8 Verentana

dal Km. 7,00 al Km. 7,341; Montefiascone
dal Km 7,342 al Km 11,00; Marta
dal Km. 16,00 al Km 18,913; Capodimonte;
dal Km 18,914 al Km. 19,00; Valentano
* S.P. 149 Nepesina (EX S.S. 311)

dal Km. 0,00 al Km 11,348; Nepi
dal Km 11,349 al Km 12,716; Castel Sant’Elia
dal Km 12,717 al Km. 16,100; Civita Castellana
* S.P. 151 Ortana

dal Km 32,00 al Km 32,500. Orte

 

Ai sensi del 1 comma dell’art. 4 del D.L. Nr. 121/2002 sopracitato dovrà essere data informazione agli automobilisti dell’installazione dei mezzi tecnici di controllo del traffico, e qualora siano istallati all’interno del centro abitato dovrà essere assicurata la presenza di un agente accertatore al momento del rilevamento delle infrazioni.

Gli organi di Polizia Stradale sono incaricati di dare esecuzione al presente decreto; il  coordinamento operativo e la raccolta dei dati relativi ai servizi svolti saranno curati dalla Sezione della Polizia Stradale di Viterbo.

Viterbo, 23.06.2010

 

f.to IL PREFETTO
(Aronica)

 


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