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Con nota del 6 giugno abbiamo chiarito che l’articolo 10, comma 2-ter della legge 6 giugno 2013, n. 64, di conversione con modificazioni del decreto legge 35/2013, pubblicata sulla G.U. 132 del 7 giugno 2013, in vigore dal successivo 8 giugno, aveva permesso ai comuni di ricorrere ancora, fino al 31 dicembre 2013, ai servizi di Equitalia per la riscossione delle entrate di natura tributaria; ma tale proroga non consentiva la riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie, comprese quelle relative al Codice della strada.

Il legislatore, avvedutosi del grave errore e dei problemi che tale situazione avrebbe creato per i Comuni e, in generale, per tutti gli enti che si dovevano preoccupare di individuare un nuovo soggetto per la riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie, è corso ai ripari, dopo appena due settimane dall’entrata in vigore della prima normativa.

Con il D. l. 21 giugno 2013, n. 69, conosciuto come “Decreto del fare”, il Governo è immediatamente tornato sull’argomento, prevedendo la proroga ad Equitalia anche per la riscossione delle entrate di natura patrimoniale.

Infatti, l’art. 53 del Decreto del fare ha modificato il comma 2-ter dell’art. 10 della predetta legge 64/13, stabilendo la proroga ad Equitalia, fino al 31.12.2013, anche in materia di sanzioni amministrative pecuniarie.

Che dire …… anche questa volta, e fino al 31 dicembre, la riscossione è salva!!!

E dopo ????

C. te Michele Pezzullo

Ins.to il 3 giugno da arial


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