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‘ La Legge n. 68/2015 ECODELITTI E PRESCRIZIONE”:

il nuovo ruolo degli addetti ai controlli negli accertamenti degli illeciti ambientali.

 

Ottobre 2015

 

Dott. Giuseppe Aiello *
 

PREMESSA

  1. La legge 68/2015 è l’introduzione degli “ECO DELITTI”
  2. La Parte VI Bis del D.lgs 15272006 : “L’estinzione del reato contravvenzionale Ambientale”
  3. La Nuova procedura della prescrizione
  4. Profili Problematici delle nuova legge 68/2015
  5. MODULISTICA

*dott. Giuseppe Aiello

Comandante di ruolo della Polizia Municipale di Ente Locale, docente e consulente Ambientale della Scuola di Formazione di DirittoItalia.it . È esperto in materia di polizia Ambientale e tecnica investigativa, ha svolto numerosi corsi di formazione ed aggiornamento per le principali materie di competenza della Polizia locale, con particolare riferimento alla Gestione dei rifiuti e tutela ambientale, per conto di vari Enti di rilievo nazionale, relatore in convegni nazionali e locali in materia di gestione dei rifiuti.

L’opera è tutelata dalla normativa sul diritto d’autore e non può essere copiata, riprodotta (anche in altri formati o su supporti diversi), né tantomeno è possibile appropriarsi della sua paternità. L’unica eccezione prevista dalla legge (art. 70 l. 633/41) è quella di consentire il riassunto, la citazione o la riproduzione di brani o parti di opere letterarie (ma non l’intera opera, o una parte compiuta di essa) a scopo di studio, discussione, documentazione o insegnamento, purché vengano citati l’autore e la fonte, e non si agisca a scopo di lucro, sempre che tali citazioni non costituiscano concorrenza all’utilizzazione economica dell’opera stessa. Solo in questa particolare ipotesi si può agire senza il consenso dell’autore.

Delucidazioni in merito al materiale didattico e alla richiesta della modulistica relativa alle nuove procedure introdotte dalla legge 68/2015 potranno essere rivolte a formazione@dirittoitalia.it

 

 

 

 

Premessa.

IL 29 maggio 2015 è entrata in vigore la legge 22 maggio 2015, n. 68, (pubbl. in Gazzetta Ufficiale n. 122 del 28 maggio 2015), che ha introdotto nell’ordinamento italiano il nuovo Titolo VI°-Bis del codice penale, rubricato ‘Delitti contro l’ambiente’, con fattispecie di aggressione all’ambiente costituite sotto forma di delitto, ed ha aggiunto nel D.lgs 152/2006 ( T.U.A.) una nuova parte VI bis.

I così detti “eco delitti” introdotti dalla nuova legge sono stati accolti con entusiasmo da tantissimi che gioendo hanno fatto a gara per rivendicarne i meriti. Lo dimostrano le dichiarazioni rilasciate all’indomani dell’approvazione da parte di esponenti politici delle diverse compagini politiche dal PD al movimento 5 Stelle, (il ministro Galletti: “un passo avanti”. Il PD: “giornata da ricordare”. I 5 Stelle: “ il provvedimento porta la nostra firma”) e autorevoli rappresentati del mondo dell’associazionismo Ambientale da Legambiente, al WWF. Legambiente: “oggi è una giornata importante nella nostra battaglia per l’inserimento degli ecoreati nel codice penale,.. Non siamo stati zitti e i senatori hanno sentito la nostra voce”. Il WWF: “plaude all’approvazione della legge che introduce nel codice penale i nuovi delitti ambientali. La Magistratura, seppure con ritardo, può ora contare su strumenti adeguati per contrastare gli illeciti in campo ambientale”. La maggior parte dei cittadini Italiani, sotto lo slogan, “ dopo 18 anni di battaglie gli ecoreati sono legge i crimini ambientali da reati contravvenzionali diventano delitti le pene aumentano come aumenta il termine della prescrizione” rimbalzato in tutti i telegiornali e testate giornalistiche dei giorni seguenti l’approvazione della legge, si sono sentiti più sicuri credendo realmente in una maggiore tutela dell’Ambiente grazie all’inasprimento delle nuove sanzioni penali mediante l’introduzione di nuovi reati delitti.

L’Europa con Direttiva U. E. 2008/99/CE del 19 novembre 2008 sulla protezione dell’ambiente chiedeva da tempo, agli stati membri, l’introduzione di misure altamente dissuasive contro i crimini ambientale si legge a tal proposito nella direttiva che le “attività che danneggiano l’ambiente, le quali generalmente provocano o possono provocare un deterioramento significativo della qualità dell’aria, compresa la stratosfera, del suolo, dell’acqua, della fauna e della flora, compresa la conservazione delle specie esigono sanzioni penali dotate di maggiore dissuasività” al fine di garantire uno standard minimo comunitario di tutela penale dell’ambiente.

Bisogna riconoscere che l’introduzione dei nuovi delitti ambientali, nel nuovo titolo VI bis del C.P., viene a colmare una (delle tante) lacuna della normativa vigente ma questo è solo un dei due aspetti introdotti dalla nuova legislazione infatti le nuove disposizioni hanno apportato anche delle modifiche sostanziali al sistema punitivo dei reati contravvenzionali previsti nel T.U.A. ed hanno per questo stravolto il ruolo degli organi di P.G. deputati all’accertamento di talune fattispecie di illeciti c ontravvenzionali. Per questo possiamo certamente dire che la Legge 68/2015 si presenta come una medaglia a due facce, quella più nota è data dal l’introduzione nel Codice penale del nuovo titolo, VI°-Bis, dedicato ai delitti contro l’ambiente, quella meno appariscente, ma per questo non priva di ricadute (negative) sul sistema dei controlli, si caratterizza dalla modifica al D.lgs 152/2006 con l’introduzione della parte VI bis (artt. 318-bis, 318-ter,318-qauter, 318-quinquies, 318-sexies, 318-septies e 318-octies) di una nuova “Disciplina sanzionatoria degli illeciti amministrativi e penali in materia di tutela ambientale”, che prevede una nuova causa di estinzione del reato, il cui ambito applicativo rimane peraltro incerto, a causa di alcune incongruenze testuali. In effetti la nuova modifica al T.U.A. si pone la finalità, in taluni casi, di estinguere i reati ambientali contravvenzionali contenuti nel citato provvedimento (T.U.A.), subordinandoli all’adempimento, da parte del trasgressore, di una prescrizione, impartita a sua volta dalla P.G., e al pagamento di una sanzione amministrativa ammessa al posto dell’ammenda. Le disposizioni neo introdotte vanno di fatto a stravolgere tutto l’impianto sanzionatorio e procedurale costruito intorno agli illeciti penali a carattere contravvenzionale contemplati nel Codice dell’Ambiente, rivoluzionando in tale contesto il ruolo della P. G. e dell’autorità giudiziaria.

Se si considerano le difficoltà applicative dell’intero impianto legislativo introdotto con la L.68/2015, le aspettative repressive collegate alla riforma rischiano, dunque, di rimanere profondamente deluse. L’operare congiunto dei due fattori appena menzionati, vale a dire, la scomparsa della barriera deterrente dovuta alla trasformazione dei procedimenti contravvenzionali ambientali in illeciti Amministrativi da un lato, e lo sporadico ricorso ai delitti appena coniati, dall’altro lato, potrebbero invero far abbassare in maniera significativa il livello di effettività della tutela dell’ambiente; così sconfessando almeno in parte l’obiettivo ispiratore dell’intera riforma che invece era indirizzata a realizzare un rafforzamento complessivo del sistema di prevenzione e repressione delle offese ecologiche.

  1. La legge 68/2015 è l’introduzione degli “ECO DELITTI”

La legge 22 maggio 2015, n. 68, (pubbl. in Gazzetta Ufficiale n. 122 del 28 maggio 2015), in vigore dal 29 maggio è composta da tre articoli. Il nucleo fondamentale del provvedimento è costituito dall’art. 1, contenente un complesso di disposizioni che, in particolare, inseriscono nel codice penale un inedito titolo VI-bis (Dei delitti contro l’ambiente), composto da 12 articoli (dal 452-bis al 452-terdecies) e nel quale sono previsti cinque nuovi delitti, inquinamento ambientale, disastro ambientale, traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività, impedimento del controllo, omessa bonifica. Nel dispositivo viene anche contemplata altresì una forma di ravvedimento operoso per coloro che collaborano con le autorità prima della definizione del giudizio, ai quali è garantita una attenuazione delle sanzioni previste.

Le principali novità della riforma degli ecoreati sono senza dubbio determinati da un cambiamento davvero radicale del diritto penale ambientale, in quanto agisce su più fronti:

1) introduce nel codice penale un autonomo titolo riguardante i delitti ambientali[1];

2) prevede incriminazioni di danno e di pericolo concreto;

3) estende l’area applicativa di misure riparatorie e ripristinatorie;

4) modifica il regime di punibilità delle contravvenzioni ambientali.

La prima significativa novità è certamente costituita dall’inserimento dei delitti ambientali nel codice penale il cui maggior rigore repressivo è reso evidente[2] da :

1) gli elevati livelli edittali di pena previsti che collocano le nuove incriminazioni nel novero dei reati più gravi;

2) la scelta di un modello punitivo “totale” che incrimina progressivamente ogni livello di approfondimento dell’offesa all’ambiente;

3) la previsione di un’aggravante soggettiva comune ad effetto speciale che tipizza un nuovo di “dolo specifico ambientale”;

4) l’aumento di pena previsto per i casi di associazione per delinquere di stampo mafioso finalizzata a commettere delitti ambientali o a gestire o controllare attività economiche, concessioni, autorizzazioni, appalti e servizi pubblici in materia ambientale (art. 452-octies, co. 2).

5) la previsione di un reato-sbarramento quale il delitto di impedimento del controllo (art. 452-septies) in cui, come è evidente, l’offesa punita si rivolge soltanto indirettamente verso il bene ambiente e incide invece direttamente sulle funzioni amministrative di governo dello stesso.

Le nuove disposizioni introdotte con la L.68/2015 devono certamente essere prese in considerazioni nel quadro di altre importanti riforme di recente coniate dal legislatore penale, ed in particolare il nuovo istituto della non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.) e alla delega in materia di pena detentiva domiciliare.

Ebbene, i nuovi delitti ambientali, per lo meno quando realizzati con dolo, sfuggono alla scure dell’art. 131-bis c.p., in quanto si collocano ampiamente al di sopra del limite edittale di pena previsto dalla nuova causa di non punibilità; e per la medesima ragione, essi non verrebbero toccati neanche dall’introduzione della pena detentiva domiciliare, ove questa venga varata in piena conformità alle linee guida dettate nella delega. Il che dimostrerebbe quanto sia considerevole il “peso” assegnato ai nuovi ecoreati dal legislatore, che li ha formulati in modo da renderli immuni a qualunque possibilità di flessibilizzazione in sede applicativa del relativo rigore sanzionatorio, ad esclusione delle riduzioni di pena previste dalle attenuanti speciali per essi appositamente coniate.

Il corpo normativo della L.68/2015 così come già anticipato nella premessa, si ricollega alla Direttiva dell’Unione Europea 2008/99/CE del 19 novembre 2008, concernente la tutela dell’ambiente mediante il diritto penale; infatti proprio nell’articolo 5 della citata Direttiva si legge che le attività volte a danneggiare l’ambiente necessitano di sanzioni penali dissuasive; il tenore di tale concetto è stato rafforzato dalla sentenza del 13 settembre del 2013- causa C-176/03, Commissione c/Consiglio- pronunciata dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, la quale ha statuito che la tutela ambientale è uno degli obiettivi principali della Comunità Europea ai sensi degli articolo 2 e 3 del Trattato della Comunità Europea e quindi gli articoli 174-176 ne costituiscono l’ambito normativo entro il quale la politica comunitaria in materia ambientale deve conformarsi.

Il nuovo Titolo del codice penale prevede 6 nuove fattispecie di reati contro l’ambiente:

I nuovi “ecoreati”

“Titolo VI-bis dei delitti contro l’ambiente”

Inquinamento ambientale

Art. 452-bis c.p.

Reclusione da 2 a 6 anni e multa da 10.000 a 100.000 euro per chiunque cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

·         delle acque o dell’aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;

·         di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

La pena sarà ridotta da un terzo a due terzi in caso di delitto colposo.

Morte o lesioni come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale

Art. 452-ter c.p.

·         Reclusione da 2 anni e 6 mesi a 7 anni se dall’inquinamento ambientale derivi una lesione personale;

·         reclusione da 3 a 8 anni in caso di una lesione grave;

·         reclusione da 4 a 9 anni in caso di una lesione gravissima;

·         reclusione da 5 a 12 anni in caso di morte della persona.

In caso di eventi lesivi plurimi e a carico di più persone si infligge la pena prevista per il reato più grave aumentata fino al triplo.

Disastro ambientale

Art. 452-quater c.p.

Reclusione da 5 a 15 anni per chiunque cagiona:

·         un’alterazione irreversibile dell’equilibrio di un ecosistema;

·         un’alterazione dell’equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;

·         un’offesa alla pubblica incolumità.

Il delitto si considera aggravato se commesso in un’area protetta o sottoposta a vincolo o in danno di specie animali o vegetali protette.

La pena sarà ridotta da un terzo a due terzi in caso di delitto colposo.

Traffico di materiali ad alta radioattività

Art. 452-sexies c.p.

Reclusione da 2 a 6 anni e multa da 10.000 a 50.000 euro per chiunque “cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività”.

Il delitto si considera aggravato nel caso in cui ne derivi un inquinamento o un disastro ambientale. La pena è aumentata fino alla metà.

Impedimento del controllo

Art. 452-septies c.p.

Reclusione da 6 mesi a 3 anni per chiunque impedisce, ostacola o elude l’attività di vigilanza e controllo ambientale e di sicurezza.
Omessa bonifica

Art. 452-terdecies c.p.

Reclusione da 1 a 4 anni e multa da 20.000 a 80.000 euro nel caso di inadempienza all’obbligo di bonifica, ripristino o recupero dello stato dei luoghi.

 

La legge in esame introduce anche la disciplina del c.d. “ravvedimento operoso”, prevedendo che chiunque si adoperi concretamente per evitare ulteriori conseguenze derivanti dall’attività illecita, provvedendo alla messa in sicurezza e, ove possibile, al ripristino dello stato dei luoghi, potrà beneficiare di una riduzione della pena dalla metà a due terzi. Nel caso in cui si aiuti concretamente l’autorità giudiziaria per la ricostruzione dell’illecito si applicherà una diminuzione della pena da un terzo alla metà. Infine, è importante segnalare che in caso di condanna o patteggiamento per la commissione di uno dei nuovi reati ambientali il giudice dovrà sempre ordinare la confisca dei beni coinvolti nel reato ed il ripristino dello stato dei luoghi.

  1. La Parte VI Bis del D.lgs 152/2006 : “L’estinzione del reato contravvenzionale Ambientale”

Su una novità così importante, “L’estinzione del reato contravvenzionale Ambientale” introdotta nel T.U.A. dalla legge 68/2015 si è parlato veramente poco e senza offrire posizioni chiare di garanzia procedurale per gli addetti ai lavori, lo dimostra il fatto che sono, purtroppo, moltissimi gli organi di P.G. che operano ignari delle nuove disposizioni mentre molti altri si dimenano nella più grande confusione operativa con evidenti difficoltà per la redazione degli atti necessari a garantire le nuove procedure.

Sarebbe stato necessario ricevere, all’indomani dell’introduzione delle nuove disposizioni, indicazioni chiare e precise (ed univoche) da parte degli organismi deputati alla materia si registrano invece posizioni diverse, ed in certi casi inconcludenti, sono poche infatti le linnee guide complete fornite dalle Procure Italiane[3] alle proprie Polizia giudiziarie mentre il confronto avviato a livello nazionale tra le Agenzie ambientali[4], non ha contribuito a fare chiarezza sul procedimento della prescrizione. Logicamente in mancanza di certezze sull’argomento e di comportamenti omogenei sull’intero territorio Nazionale bisogna tenere in debita considerazione che permangono ancora aperti vari problemi interpretativi, sui quali non risultano ancora posizioni univoche né delle Procure, né della dottrina e in attesa di un più ampio consolidarsi di criteri e indirizzi comuni nel panorama istituzionale, al fine di orientare ed omogeneizzare le procedure in questa prima fase applicativa, si invitano tutti gli operatori a considerare il lavoro non ancora esaustivo e nel caso in cui risultino espressi indirizzi diversi dalle Procure di riferimento, nell’ambito del territorio di competenza, si dovrà fare riferimento a quest’ultimi.

La Legge 68/2015, con il comma 9 dell’art. 1, introduce in calce al testo del D.lgs. n. 152/2006 (c.d. TUA, Teso Unico Ambientale negli articoli 318 bis – 318 octies) una nuova Parte Sesta-bis, intitolata “Disciplina sanzionatoria degli illeciti amministrativi e penali in materia di tutela ambientale” prevedendo una speciale causa di estinzione del reato contravvenzionale consistente nell’adempimento delle prescrizioni specificamente imposte dall’Autorità di vigilanza all’atto dell’accertamento della contravvenzione ambientale, e accompagnato dal contestuale pagamento, a titolo di sanzione amministrativa, di una somma pari a un quarto del massimo dell’ammenda stabilita per la contravvenzione. Tale moderno istituto – richiama misure deflattive delle pene tradizionali in materia ambientale già ampiamente sperimentate in altri ordinamenti ossia in materia di sicurezza sul lavoro [cfr. quanto previsto dagli articoli 20 e segg. del decreto legislativo 19 dicembre 1994 n. 758, ora più generalmente richiamati dall’articolo 301 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81].   Il raffronto tra la neo introdotta disposizione e l’assomiglianza con l’art 301 del D.lgs 81/2008 è impressionante così come si potrà rilevare dallo schema di sotto riportato, praticamente il legislatore si è limitato a fare un copia ( dal D.lgs 81/2008) ed un incolla nella nuova parte VI bis del T.U.A.

T.U.A. Parte VI Bis D.lgs 152/2006 T.U. sulla Sicurezza D.lgs 81/2008
318-bis.

Ambito di applicazione

 

 

 

1. Le disposizioni della presente parte si applicano alle ipotesi contravvenzionali in materia ambientale previste dal presente decreto che non hanno cagionato danno o pericolo concreto e attuale di danno alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette.

 

Art. 301.

Applicabilita’   delle disposizioni di cui agli articoli 20 e seguenti del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758

 

1. Alle   contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul     lavoro   previste   dal     presente decreto nonche’   da altre disposizioni aventi forza di legge, per le quali sia prevista la pena alternativa dell’arresto o dell’ammenda, si applicano le disposizioni in   materia di prescrizione ed   estinzione del reato di cui agli articoli 20, e seguenti, del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758.

Decreto legislativo 152/2006

318-ter. Prescrizioni

1Allo scopo di eliminare la contravvenzione accertata, l’organo di vigilanza, nell’esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria di cui all’articolo 55 del codice di procedura penale, ovvero la polizia giudiziaria impartisce al contravventore un’apposita prescrizione asseverata tecnicamente dall’ente specializzato competente nella materia trattata, fissando per la regolarizzazione un termine non superiore al periodo di tempo tecnicamente necessario. In presenza di specifiche e documentate circostanze non imputabili al contravventore che determinino un ritardo nella regolarizzazione, il termine può essere prorogato per una sola volta, a richiesta del contravventore, per un periodo non superiore a sei mesi, con provvedimento motivato che è comunicato immediatamente al pubblico ministero.

2. Copia della prescrizione è notificata o comunicata anche al rappresentante legale dell’ente nell’ambito o al servizio del quale opera il contravventore.

 

3. Con la prescrizione l’organo accertatore può imporre specifiche misure atte a far cessare situazioni di pericolo ovvero la prosecuzione di attività potenzialmente pericolose.

4. Resta fermo l’obbligo dell’organo accertatore di riferire al pubblico ministero la notizia di reato relativa alla contravvenzione, ai sensi dell’articolo 347 del codice di procedura penale.

Decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758.

«Art. 20 (Prescrizione)>>.

– 1. Allo scopo di eliminare la contravvenzione   accertata, l’organo di   vigilanza, nell’esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria di cui all’art. 55 del codice di procedura penale, impartisce al   contravventore un’apposita prescrizione, fissando per la regolarizzazione un termine   non eccedente il periodo di tempo tecnicamente necessario. Tale termine e’ prorogabile a   richiesta   del     contravventore, per la   particolare   complessita’     o       per     l’oggettiva     difficolta’         dell’adempimento. In   nessun caso esso puo’ superare i sei        mesi.     Tuttavia,   quando   specifiche   circostanze   non         imputabili al   contravventore determinano un ritardo nella         regolarizzazione, il   termine di sei   mesi puo’ essere       prorogato   per   una     sola   volta,   a     richiesta   del   contravventore, per un tempo non superiore ad ulteriori sei           mesi,   con   provvedimento   motivato   che e’ comunicato immediatamente al pubblico ministero.

2. Copia della prescrizione e’ notificata o comunicata anche al   rappresentante legale dell’ente nell’ambito o al servizio del quale opera il contravventore.

3. Con la   prescrizione l’organo di   vigilanza puo’ imporre specifiche   misure atte a far cessare il pericolo per la sicurezza o per la salute dei lavoratori durante il lavoro.

4.   Resta fermo l’obbligo dell’organo di vigilanza di         riferire al pubblico ministero la notizia di reato inerente alla contravvenzione ai sensi dell’art. 347 del codice di   procedura penale.».

 

 

 

Si fa rilevare che anche gli articoli da 318 bis all’ Art. 318-octies del D.lgs 152/2006 ricalcano fedelmente il Testo Unico sulla sicurezza dei posti di lavoro e sono praticamente identici agli articoli da 23 a 24 del Decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758°.

 

 

    1. La Nuova procedura della prescrizione  
    2.  

La nuova Parte sesta-bis. – Disciplina sanzionatoria degli illeciti amministrativi e penali in materia di tutela ambientale introdotta dalla legge 68/2015 prevede una nuova procedura da attivarsi nei casi di accertamenti di illeciti ambientali contenuti nel T.U.A. e che siano puniti con sanzioni contravvenzionali. Si delinea la nuova procedura da seguire in caso di accertamento degli illeciti sottoposti al nuovo istituto della Prescrizione:

La Polizia Giudiziaria qualora interviene ad accertare illeciti penali Ambientali in violazione alle disposizioni contenute nel D.lgs 152/2006 e per i quali sono previste sanzioni contravvenzionali puniti con il pagamento di un ammenda o con ammenda ed arresto oltre alle procedure notoriamente canonizzate nelle prassi di P.G. e che culminano con la comunicazione di notizia di reato, art. 347 C.P.P., alla Procura della Repubblica, con la nuova procedura introdotta con la legge 68/2015 ed in vigore dal 29 maggio 2015 dovranno caricarsi di ulteriori e nuove incombenze, che non rientrano tra quelle usualmente esercitate nel passato dagli organi classici della Polizia giudiziaria, molto più consone invece agli organi tecnici di supporto ( arpac , asl ecc)   :

  1. (Art. 318 bis Ambito di applicazione) Per prima cosa l’operatore dovrà verificare l’ambito di applicazione della nuova disposizione in quanto la nuova procedura si applica solo alle ipotesi contravvenzionali in materia ambientale previste dal D.lgs 152/2006 che non hanno cagionato danno o pericolo concreto e attuale di danno alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette.
  2. Valutata la compatibilità delle nuove disposizioni al caso di specie riscontrato, l’organo di vigilanza, nell’esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria di cui all’articolo 55 del codice di procedura penale, ovvero la polizia giudiziaria, dovrà oltre alla predisposizione degli atti di P.G. impartire al contravventore un’apposita prescrizione. La disposizione in esame (Art.318-ter. Prescrizioni) prevede che la stessa dovrà essere asseverata tecnicamente dall’ente specializzato competente nella materia trattata ( ARPAC o Enti diversi ). Quindi si rileva che l’atto di prescrizione è riservato alla P.G. e non all’organo Tecnico ARPAC ( si dovrà considerare che i Tecnici dell’ARPAC non rivestono in tutte le Regioni la qualifica di UPG e quindi qualora siano interessati tecnici in assenza della qualifica di P. G. la prescrizione dovrà essere impartita dalla P.G. ed asseverata dall’organo Tecnico, negli altri casi si ritiene , che possa anche procedere direttamente l’organo tecnico con qualifica di P.G.) – Nella prescrizione si dovrà fissare un termine per la regolarizzazione che non dovrà essere superiore al periodo di tempo tecnicamente necessario a potervi provvedere. In presenza di specifiche e documentate circostanze non imputabili al contravventore che determinino un ritardo nella regolarizzazione, il termine può essere prorogato per una sola volta, a richiesta del contravventore, per un periodo non superiore a sei mesi, con provvedimento motivato che è comunicato immediatamente al pubblico ministero. Così come già su riportato resta fermo l’obbligo dell’organo accertatore di riferire al pubblico ministero la notizia di reato relativa alla contravvenzione, ai sensi dell’articolo 347 del codice di procedura penale.
  3. Dopo aver assolto a queste nuove incombenze e a seguito della notifica della prescrizione sia al trasgressore sia al P.M., l’organo di vigilanza entro sessanta giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione ai sensi dell’articolo 318-ter, dovrà verificare se la violazione è stata eliminata secondo le modalità e nel termine indicati dalla prescrizione.
  4. Quando risulta l’adempimento della prescrizione, l’organo accertatore ammette il contravventore a pagare in sede amministrativa, nel termine di trenta giorni, una somma pari a un quarto del massimo dell’ammenda stabilita per la contravvenzione commessa. Entro centoventi giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione, l’organo accertatore comunica al pubblico ministero l’adempimento della prescrizione nonché l’eventuale pagamento della predetta somma. Se invece risulta l’inadempimento della prescrizione, l’organo accertatore dovrà darne comunicazione al pubblico ministero e al contravventore entro novanta giorni dalla scadenza del termine fissato nella stessa prescrizione stessa. In realtà la legge non specifica a chi competono i proventi per tale tipo di sanzione sull’argomento non vi è univoco convincimento).
  5. Se il pubblico ministero prende notizia di una contravvenzione di propria iniziativa ovvero la riceve da privati o da pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio diversi dall’organo di vigilanza e dalla polizia giudiziaria, ne da’ comunicazione all’organo di vigilanza o alla polizia giudiziaria affinché provveda agli adempimenti di cui agli articoli 318-ter e 318-quater così come sopra riassunti.
  6. Si prevede che Il procedimento penale venga sospeso dal momento dell’iscrizione della notizia di reato nel registro di cui all’articolo 335 del codice di procedura penale fino al momento in cui il pubblico ministero riceve una delle comunicazioni di cui all’articolo 318-quater, commi 2 e 3, avvenuto o meno adempimento. L’art. 318-sexies al c. 3 prevede che la sospensione del procedimento penale non preclude la richiesta di archiviazione. Non impedisce, inoltre, l’assunzione delle prove con incidente probatorio, né gli atti urgenti di indagine preliminare, né il sequestro preventivo ai sensi degli articoli 321 e seguenti del codice di procedura penale.
  7. Completato la procedura con la verifica di avvenuto adempimento e del pagamento della sanzione amministrativa ai sensi dell’art. 318-septies la contravvenzione. In definitiva, in questo caso il pubblico ministero richiede l’archiviazione della contravvenzione .
  8. Può comunque verificarsi che l’adempimento avvenga in un tempo superiore a quello indicato dalla prescrizione, in tal caso se comunque risulta congruo a norma dell’articolo 318-quater, comma 1, ovvero l’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose della contravvenzione con modalità diverse da quelle indicate dall’organo di vigilanza sono valutati ai fini dell’applicazione dell’articolo 162-bis del codice penale. In tal caso, la somma da versare è ridotta alla metà del massimo dell’ammenda stabilita per la contravvenzione commessa.
  9. Le norme che riguardano le nuove procedure introdotte dalla legge 68/2015 non si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della medesima parte».

 

 

  1. Profili Problematici delle nuova legge 68/2015

Certamente le nuove procedure introdotte dalla legge 68/2015 nel T.U.A., scaricano sugli organi di Polizia giudiziaria, deputati ad impartire la prescrizione, e sugli enti tecnici deputati alla tutela della materia, ai quali è riservato il compito di asseverare la prescrizione, nuovi e più delicati compiti sicuramente estranei a quelli classici delineati dall’art 55 C.P.P. che possono sintetizzarsi in una attività informativa, investigativa e repressiva. Dall’entrata in vigore delle disposizioni introdotte nel T.U.A. con gli artt. 318 bis e seguenti tale ruolo viene ad essere stravolto nel senso che, la Polizia Giudiziaria, nell’accertamento dei reati contravvenzionali alle norme di tutela inserite nel T.U.A., dovrà, al fine di eliminare la contravvenzione, intraprendere con la parte (indagato) una “trattativa” che dovrà culminare con prescrizioni atte a rimuovere l’effetto dell’illecito e il ripristino della situazione ante commissione del reato. L’ istituto della prescrizione, atto tipico della polizia giudiziaria, non deve essere assolutamente confusa con quella che veniva definita << La diffida, effettuata dalla polizia giudiziaria>>, istituto che La Cassazione[5] ha, in passato, assimilato al sequestro preventivo, e a mezzo del quale sovente la polizia giudiziaria intima ad un soggetto di astenersi dal porre in essere condotte . La mancanza di chiarezza e le diverse posizioni assunte sull’argomento da parte delle autorità interessate non permette, in questa seda, di approfondire e risolvere alcuni degli aspetti problematici legati ai nuovi istituti per i quali sarebbe necessario ricevere al più presto, soprattutto dalle procure della repubblica territorialmente competente, precisi indirizzi operativi per dare risposta a quegli interrogativi di maggiore complessità ( competenza ad introitare la sanzione amministrativa, obbligo o meno di impartire la prescrizione e relative conseguenze in caso di omissioni, necessità di far asseverare in tutti i casi la prescrizione, il rapporto con le ARPA, la valutazione del danno ecc. ).

In attesa di chiarimenti si ritiene necessario che gli organi di P.G. si dotino di uno strumentario contenente i diversi modelli e verbali indispensabili per adempiere ai nuovi obblighi, in appresso si rappresenta l’elenco di una modulistica tipo che potrà essere richiesta allo scrivente a mezzo di mail indirizzata a : formazione@dirittoitalia.it

 

N Tipologia dell’atto modello
1 Comunicazione di notizia di reato ai sensi dell’art. 347 c.p.p. con procedura di estinzione dei reati ex artt. 318-bis e ss, Parte VI-bisT.U.A. Mod CNR /1 con prescrizione

 

2 Prescrizione impartita dalla P.G. ex artt. 318-bis e ss, Parte VI-bisT.U.A. Mod. presc/2

 

3 Verbale di proroga del termine per l’adempimento delle prescrizioni Mod. pror.presc/3

 

4 Richiesta asseverazione delle prescrizioni Mod. rich. Assever/4

 

5 Richiesta indicazioni Tecniche per redazione prescrizioni Mod. rich. IND Tecn./5

 

6 Nomina ausiliario di PG per indicazioni tecniche

 

Mod.nomin. Aus. P.G../6
7 ammissione al pagamento in sede amministrativa per ottemperanza alle prescrizioni impartite Mod. Ammis. Pagam./7

 

8 Comunicazione di ottemperanza e pagamento Mod.Avv.to Pag/8
9 Comunicazione omessa ottemperanza e pagamento Mod.Manc.Ott.o Pag/9
10 Accertamento urgente sui Luoghi e verifica estendibilità della prescrizione;
11 Lettera di trasmissione della prescrizione

Segue modulistica

Allegato A

Allegato: Modulistica per procedura di estinzione dei reati ex artt. 318-bis e ss, Parte VI-bisT.U.A.

I moduli, redatti dal Dott. Giuseppe Aiello a seguito di verifiche e studi di modulistica predisposta da altri Enti[6] , vengono proposti a solo scopo didattico, per l’utilizzo esclusivo da parte dei partecipanti ai corsi di formazione ideati da DIRITTO ITALIA,

L’autore consiglia, prima dell’utilizzo nelle attività operative, di verificarne i contenuti ed eventualmente apportare le necessarie modifiche in relazione alle disposizioni che verranno date dalle competenti Procure della Repubblica in merito.

N Tipologia dell’atto modello
1 Comunicazione di notizia di reato ai sensi dell’art. 347 c.p.p. con procedura di estinzione dei reati ex artt. 318-bis e ss, Parte VI-bisT.U.A. Mod CNR /1 con prescrizione

 

2 Prescrizione impartita dalla P.G. ex artt. 318-bis e ss, Parte VI-bisT.U.A. Mod. presc/2

 

3 Verbale di proroga del termine per l’adempimento delle prescrizioni Mod. pror.presc/3

 

4 Richiesta asseverazione delle prescrizioni Mod. rich. Assever/4

 

5 Richiesta indicazioni Tecniche per redazione   prescrizioni Mod. rich. IND Tecn./5

 

6 Nomina ausiliario di PG per indicazioni tecniche

 

Mod.nomin. Aus. P.G../6
7 ammissione al pagamento in sede amministrativa per ottemperanza alle prescrizioni impartite Mod. Ammis. Pagam./7

 

8 Comunicazione di ottemperanza e pagamento Mod.Avv.to Pag/8
9 Comunicazione omessa ottemperanza e pagamento Mod.Manc.Ott.o Pag/9
 

 

L’opera ed e la modulistica sono tutelati dalla normativa sul diritto d’autore e non può essere copiata, riprodotta (anche in altri formati o su supporti diversi), né tantomeno è possibile appropriarsi della sua paternità. L’unica eccezione prevista dalla legge (art. 70 l. 633/41) è quella di consentire il riassunto, la citazione o la riproduzione di brani o parti di opere letterarie (ma non l’intera opera, o una parte compiuta di essa) a scopo di studio, discussione, documentazione o insegnamento, purché vengano citati l’autore e la fonte, e non si agisca a scopo di lucro, sempre che tali citazioni non costituiscano concorrenza all’utilizzazione economica dell’opera stessa. Solo in questa particolare ipotesi si può agire senza il consenso dell’autore.

 

Delucidazioni in merito al materiale didattico e alla richiesta della modulistica relativa alle nuove procedure introdotte dalla legge 68/2015 potranno essere rivolte a formazione@dirittoitalia.it

[1] Titolo VI–bis del libro secondo del codice penale “ Dei delitti contro l’ambiente”.

[2] Da: LA LEGGE 22 MAGGIO 2015, N. 68 SUGLI “ECODELITTI”:UNA SVOLTA “QUASI” EPOCALE PER IL DIRITTO PENALE DELL’AMBIENTE di Licia Siracusa

[3] Al momento, hanno formalizzato appositi indirizzi per l’attuazione delle norme di cui alla Parte VI.-bis, D.Lgs. 152/06, la Procura di Siena (V. nota prot. n. 1530/2015) e la Procura di Livorno (v. nota prot. n. 1954/2015). Con altre Procure ci sono stati incontri i cui esiti non sono stati ancora formalizzati.

[4] Documento ISPRA DOC C 53 del 7.07.2015 direttiva sull’applicazione della legge 68/2015 posizione comune alle Agenzie; ARPAT Toscana Circolare  dispositiva del Direttore tecnico n. 9 del 15.06.2015 e successiva Cl.V.06.07/108.15. circ. n. 16 del 2 settembre 2015;

[5] Cass. 3 dicembre 1993, n. 2639, in CED Cassazione.«La diffida, effettuata dalla polizia giudiziaria a norma dell’art. 55 c.p.p. nei confronti del proprietario di un fondo, dall’abbattere altri alberi o arbusti e di compiere altre azioni contrastanti con la normativa vigente, si configura quale sequestro parziale a carattere preventivo, poiché sottrae autoritativamente al titolare l’esercizio di alcune funzioni inerenti il diritto di proprietà ed è volta ad impedire l’aggravamento o la protrazione delle conseguenze del reato»

[6] Modulistica ideata da ARPAT ( Toscana)


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