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  • Ordinanza rimozione e proprietario dei terreni , dott. Giuseppe Aiello, C.te Polizia municipale di LIONI AV)

Quesito :

il proprietario dei terreni ha o meno l’obbligo giuridico di adempiere all’ordinanza che gli impone la rimozione dei rifiuti?

Risposta:  Dott. Giuseppe Aiello.

Secondo L’art. 192 dell’attuale codice ambientale (decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152), stante la diretta responsabilità dell’autore dell’illecito, l’ordine di rimozione può essere esteso anche al proprietario o titolare di altro diritto reale dell’area previo il necessario accertamento dell’esistenza dell’elemento psicologico del dolo o della colpa in capo al titolare dell’area. In altri termini l’ordine di rimozione può essere adottato nei confronti del proprietario soltanto esclusivamente in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo (Cons. St., sez. V, 19 marzo 2009, n. 1612).  In mancanza della imputabilità della condotta, al proprietario incolpevole del terreno su cui gli stessi siano collocati, è escluso ogni obbligo di smaltire i rifiuti abbandonati da terzi  e quindi lo stesso può certamente invocare l’esimente interna dell’art. 192 comma 3 del d.lgs. n.152 del 2006 , in tal senso si è pronunciato il Consiglio di stato, sez. 4, sentenza del 25 luglio 2017, n. 3672.

In base alla  normativa vigente, art 192 D.lgs 152/2006,  i proprietari incolpevoli, non possono essere chiamati a rimuovere i rifiuti abbandonati da terzi semplicemente nella qualità di proprietari.  In conformità con gli orientamenti maturati in seno alla giurisprudenza formatasi in modo consolidato nel tempo  circa l’interpretazione dell’art. 192 D.Lgs. n. 152/06 – l’ordine di smaltimento presuppone l’accertamento di una responsabilità a titolo quantomeno di colpa in capo all’autore dell’abbandono dei rifiuti, e lo stesso vale per il proprietario o titolare di altro diritto reale o personale sull’area interessata, che venga chiamato a rispondere in solido dell’illecito.  Ai sensi dell’art. 192 comma 3° del D.L.vo 152/06, l’accertamento, da parte dei soggetti preposti al controllo, deve essere effettuato in contraddittorio con i proprietari ovvero con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull’area; nel contempo è richiesto un accertamento – in positivo – dei presupposti del dolo o della colpa del proprietario del terreno, o del titolare di altro diritto reale o personale di godimento dell’area, non essendo sufficiente, ai fini della prova di tale indefettibile elemento psicologico, la mera deduzione, da parte della P. A. procedente, di una generica violazione dell’obbligo di vigilanza. Consegue che.<< E’ illegittima una ordinanza emessa ai sensi dell’art 192 D.lgs 152/06 con la quale il Sindaco ha ordinato al proprietario di un’immobile di procedere alla rimozione e all’avvio al recupero o allo smaltimento dei rifiuti ivi presenti, senza svolgere alcuna preventiva valida attività istruttoria finalizzata ad accertare ed individuare l’effettivo responsabile dell’abbandono dei rifiuti medesimi, atteso che gli adempimenti concernenti l’eliminazione dei rifiuti ed il ripristino dei luoghi, non possono essere addossati indiscriminalmente al proprietario per il solo fatto di questa sua qualità, ma è necessario l’accertamento di un suo comportamento, anche omissivo, di corresponsabilità e quindi di un suo coinvolgimento doloso o quantomeno colposo>> (TAR VENETO, Sez. III – 23 dicembre 2009, n. 3803);

Ad ogni buon fine bisogna  evidenziare che di recente il Consiglio di Stato, Sez. 5, Sentenza 8 marzo 2017, n. 1089 ha stabilito che. << Se, per un verso, l’Amministrazione non può imporre ai proprietari, che non abbiano alcuna responsabilità diretta sull’origine dell’inquinamento, lo svolgimento di attività di recupero e di risanamento, può al contrario imporre la messa in sicurezza del sito in quanto rientra nel campo delle attività preventive che gravano tanto sul proprietario che sul detentore del sito da cui possano scaturire i danni ambientali; tale imposizione non avendo alcun fine sanzionatorio o ripristinatorio, non necessita della prova dell’elemento soggettivo nella forma sia del dolo che della colpa>>.

21 marzo 2018    Dott. Giuseppe Aiello


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