Condividi

image_pdfimage_print
  • Nuovi adempimenti per i Bilanci degli Enti Locali  . Dott. Giuseppe Aiello, C.te Polizia Municipale di Lioni.

 

Con la legge 221/2016 sono stati introdotti, nel Testo Unico dell’Ambiente due nuovi articoli, il 232 bis e 233 ter e l’aggiunta di due nuovi comma, 1 bis all’art 255 e 2 bis all’art 263, che sanciscono una nuova disciplina sanzionatoria per il divieto di abbandoni, sul suolo, nelle acque, nelle caditoie e negli scarichi, dei rifiuti di piccolissime dimensioni, quali anche scontrini, fazzoletti di carta e gomme da masticare o prodotti del fumo. Con apposito Decreto Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, pubblicato nella G.U. 54/2017 del 15 febbraio 2017 sono state emanate  le disposizioni di attuazione delle norme in materia di rifiuti di prodotti da fumo e di rifiuti di piccolissime dimensioni.  Il legislatore con le due disposizioni su citate in deroga al principio di unità che pretenderebbe che tutte le entrate iscritte in bilancio fossero indistintamente destinate alle spese, ha introdotto un vincolo di specifica destinazione dei proventi in esame al fine di correlare parte delle somme previste ed introitate ad interventi destinati, in via prioritaria,  per  le  attività  di  installazione nelle strade, nelle piazze, nelle aree a verde,  nei  parchi  nonché’ nei luoghi di alta aggregazione sociale di appositi raccoglitori  per la raccolta dei mozziconi dei prodotti da fumo e, in via residuale  e secondo le specifiche esigenze, per  la  pulizia  di  caditoie  e  di tombini facenti parte del sistema fognario nonché’ per le campagne di informazione su scala locale. Il legislatore con  le richiamate disposizioni, nel fornire indicazioni agli enti locali in ordine al perseguimento di determinate finalità d’interesse pubblico, impone alle medesime Amministrazioni, in deroga al generale principio dell’universalità del bilancio, di utilizzare le risorse derivanti dall’accertamento di violazioni alle disposizioni  relative ai piccoli abbandoni, nella quota parte del 50%,  per effettuare singole categorie d’interventi così come indicati nel citato decreto. Le entrate derivanti da tali tipologie di sanzioni hanno quindi una destinazione vincolata, e tale vincolo costituisce un limite, introdotto ex lege, per garantire un più economico perseguimento dei fini istituzionali.  I Comuni pertanto  dovranno dare atto,  nel  rendiconto  di  gestione, dell’osservanza del relativo vincolo di destinazione e dovranno versare  il 50% dei proventi, con cadenza  semestrale  ed  entro  il  30 giugno ed il 31 dicembre di ciascun anno, nel  capitolo  dell’entrata del bilancio dello Stato n. 2592, art. n. 28.

Potete leggere l’articolo completo e scaricare le schede operative contenti anche i verbali di contestazione delle relative  diverse violazioni dallo  Strumentario edito da www.dirittoitalia.it  edizione aprile 2018 .

Dott. Giuseppe Aiello, C.te polizia municipale di Lioni (AV).

 


Condividi