VALUTAZIONE TITOLI NEI CONCORSI? OBBLIGO NELLA PRIMA SEDUTA.
VALUTAZIONE TITOLI NEI CONCORSI? OBBLIGO NELLA PRIMA SEDUTA, PENA ANNULLAMENTO CONCORSO.
(articolo a cura del dr. Luca Leccisotti – Comandante di Polizia Locale e formatore del personale EELL)
——————————- ————————- —————————–
Recentemente una sentenza del TAR Sicilia – Catania – n.1641/2018 ha evidenziato un principio molto particolare sulla valutazione titoli, tacciando di annullabilità per eccesso di potere l’operato della commissione giudicatrice.
In pratica sancisce che nei concorsi pubblici, la determinazione dei criteri di valutazione dei titoli deve essere effettuata nella prima seduta della commissione giudicatrice, “prima dell’esame delle domande”, al fine di garantire la regolarità del procedimento valutativo e di evitare situazione di non obiettività.
Tale irregolarità, a detta dei giudici, è talmente grave da annullare integralmente il concorso.
Tutto ciò, a loro dire, è fondato sull’articolo 12 DPR 487/1994 che recita “Le commissioni esaminatrici, alla prima riunione, stabiliscono i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali, da formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi attribuiti alle singole prove.”
In definitiva, la commissione, prima di prendere visione dei titoli, deve stabilire “le regole del gioco” in modo asettico e astratto.
Personalmente non sono d’accordo con questa sentenza e vi spiego perché:
Non è la commissione che valuta le domande di partecipazione ma è il RUP della procedura. Alla fine dell’istruttoria, consegna i nomi degli ammessi alla commissione per l’istruttoria seguente. Quindi non è la commissione che esamina le domande di partecipazione.
Di solito, i criteri di valutazione titoli sono già previsti a monte o nel regolamento per l’accesso ai concorsi dell’ente o nel disciplinare del concorso. E’raro che le valutazioni sono lasciate completamente a discrezione della commissione.
Se il RUP trasmette unicamente i nominativi degli ammessi, senza mostrarne i titoli, la commissione ben può operare per le dichiarazioni di incompatibilità e con lo stabilire i criteri di valutazione dei titoli, senza essere minimamente “fuorviata” dai titoli dei partecipanti.
A voi le conclusioni.



