Condividi

image_pdfimage_print

del Dr. Antonio BASILE – Polizia Locale Foggia

Come è noto, con la conversione definitiva del d.L. 04/10/2018, n° 113, a seguito dell’approvazione e pubblicazione della L. 01/12/2018, n° 132, sono state introdotte notevoli novità in tema di circolazione di veicoli con targa estera nel territorio italiano.

La novella, introducendo il divieto di circolazione per i veicoli stranieri (e con il termine “stranieri” si vuole indicare qualsiasi provenienza estera: intra-extracomunitario, SEE) e nella disponibilità di persone che abbiano stabilito la propria residenza in Italia da più di 60 giorni, rivolge altresì il divieto alle persone giuridiche che, nonostante costituite all’estero, abbiano una propria sede in Italia.

Giova precisare che le novità vanno lette in combinazione dispositiva tra quanto è stato ulteriormente introdotto all’art. 93 del Codice della Strada in tema di immatricolazione veicolare in genere e all’art. 132 in materia di circolazione di veicoli immatricolati all’estero.

E’ pur vero inoltre che, al fine di chiarire taluni e principali aspetti normativi, il M.I.T. ha indirizzato specifica circolare esplicativa[1] ai propri Direttori Generali, al Ministero dell’Interno – Servizio di Polizia Stradale e all’Agenzia delle Entrate, impartendo indicazioni pratiche ed operative circa l’applicazione della nuova disciplina.

 

Vediamo i punti salienti del documento:

 

Innanzitutto, per non incorrere nell’apparato sanzionatorio di cui all’art. 93/1°c. quater del C.d.S. sarà pertanto necessario

  • Procedere all’immatricolazione in Italia del veicolo estero-vestito;
  • In alternativa, che lo stesso venga condotto oltre confine tramite preventivo rilascio del foglio di via di cui all’art. 99 stesso codice.

Il M.I.T. all’uopo, ha diramato le seguenti modalità operative:

  1. SOGGETTI CHE POSSONO RICHIEDERE L’IMMATRICOLAZIONE O IL FOGLIO DI VIA:

 

possono richiedere l’immatricolazione unicamente gli intestatari della carta di circolazione estera

 

  1. IMMATRICOLAZIONE IN ITALIA:

 

si applicano le procedure sulle cosiddette “nazionalizzazioni”[2], ivi comprese quelle sull’obbligo dell’IVA. Pertanto l’immatricolazione avviene solo qualora vi sia corrispondenza tra il soggetto intestatario e colui che ha interesse a nazionalizzare; non sono previste deroghe:

Si precisa all’uopo la necessità

  • di cancellazione del veicolo dai registri esteri;
  • che il veicolo
    • non risulti di provenienza furtiva;
    • non sia oggetto di appropriazione indebita;
    • sia in regola con gli obblighi di revisione;
    • abbia assolto alle verifiche tecniche di visita e prova finalizzate alla nazionalizzazione.
  1. RILASCIO DEL FOGLIO DI VIA:

in caso non sussistano le possibilità di immatricolazione/nazionalizzazione, ovvero l’avente titolo non abbia tali intenzioni, al fine di poter condurre il veicolo oltre frontiera sorge la necessità in capo allo stesso di richiedere il citato foglio di via (e targa provvisoria), a norma dell’art. 99 C.d.S., previa consegna della carta di circolazione e delle targhe estere.

 

Si ricorda infine che il foglio di via non potrà essere rilasciato qualora il veicolo non sia in regola con gli obblighi della revisione periodica.

 

  1. RITIRO DELLA CARTA DI CIRCOLAZIONE DA PARTE DEGLI ORGANI DI POLIZIA:

qualora venga accertata la circolazione in difformità all’art. 93/7°c. bis e 135/5°c., gli organi di polizia stradale procedono al ritiro del documento di circolazione e l’inoltro dello stesso all’U.M.C. competente del territorio, ordinando l’immediata cessazione della circolazione ed il suo deposito e trasporto in luogo non soggetto a pubblico passaggio. Si applicano, in quanto compatibili, le procedure di cui all’art. 213 del C.d.S.

Da tale data, l’avente titolo avrà il termine di 180 giorni per la regolarizzazione della propria posizione, con le modalità come sopra riportate, trascorsi i quali il veicolo sarà sottoposto a confisca secondo le consuete procedure di cui al capo I, sezione II, del titolo VI C.d.S..

A tal fine, l’organo procedente avrà cura di trasmettere dettagliata comunicazione alla Prefettura competente per territorio e, per conoscenza, all’UMC.

 

 

  1. TARGA PROVA:

 

Infine Il Dicastero ricorda l’impossibilità di circolazione verso confine con l’ausilio di targa prova, implicante altresì violazioni alle specifiche previsioni di cui all’art. 98 del C.d.S.

Tuttavia, in forza di accordi bilaterali precedentemente stipulati, si ricorda la liceità di circolazione, ed a condizione di reciprocità, con targa prova emessa dai seguenti paesi: Austria, Repubblica Federale Tedesca e Repubblica di San Marino.

 

[1]             M_INF.MOT.REGISTRO UFFICIALE.U.0033292.20-12-2018

[2]


Condividi