Il presidente dell’Anci, Antonio Decaro, ha scritto al ministro dell’Interno, Marco Minniti, per segnalargli le problematiche relative all’uso della Polizia locale, impegnata nella gestione della necessaria attività di sicurezza e fluidità della circolazione stradale, in occasione di eventi organizzati da privati. Come è noto, la legge n.96 del giugno 2017 ha introdotto l’obbligo per i privati di farsi carico interamente delle spese del personale di Polizia locale impegnato.
Il presidente Decaro ha chiesto, vista la delicatezza dell’argomento, di avviare una istruttoria in Conferenza Stato-Città e Autonomie locali per definire le modalità di attuazione delle norme. In particolare di contemperare la necessaria armonizzazione con altre circolari e indirizzi emersi dalle amministrazioni centrali e con le norme contrattuali di riferimento.
Oltre a questo, conclude Decaro nella lettera a Minniti, sono pervenute ai Comuni obiezioni circa la criticità degli oneri sopportati dai privati derivanti dalle nuove disposizioni.
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CONTROLLI : PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI ESPOSTI ALL’ESTERNO di Cav. Mario Ricca
Quante volte è capitato o capita che durante un servizio, notiamo commercianti che espongono in bellavista all’esterno del proprio negozio, sul marciapiede, o addirittura sulla strada, prodotti ortofrutticoli ( frutta e verdura), pertanto, a contatto con agenti atmosferici e gas di scarico dei veicoli in transito.
Bene sappiate che è reato ai sensi dell’art.5 lett.b della legge 283/1962 (cattivo stato di conservazione). Cass. Terza Sez.Pen. nr.6108/2014.
Tale diretto accertamento da parte della polizia giudiziaria risulta del tutto sufficiente a giustificare l’affermazione di penale responsabilità, evidenziando una situazione di fatto certamente rilevante.
E’ doveroso dire che la natura di reato di danno non richiede la produzione di un danno alla salute poiché l’interesse protetto dalla norma è quello del rispetto del cosiddetto ordine alimentare, volto ad assicurare al consumatore che la sostanza alimentare giunga al consumo con le garanzie igieniche imposte per la sua natura”.
Secondo la Corte di Cassazione, “la messa in commercio di frutta all’aperto ed esposta agli agenti inquinanti costituisce una violazione dell’obbligo di assicurare l’idonea conservazione delle sostanze alimentari e rispettare l’osservanza di disposizioni specifiche”.
A parere dello scrivente, sarebbe forse opportuno che le amministrazioni comunali modificando i propri regolamenti di igiene, riservassero degli spazi dedicati in zone dove fosse inibito il traffico veicolare, così da evitare denunce penali a carico di commercianti che si rendono protagonisti del reato di cui sopra.
Si allega modulistica:
Verbale di sequestro;
Verbale di Elezione di domicilio;
Verbale di distruzione della merce
CNR.
| TIMBRO COMANDO | |
| OGGETTO: | Verbale di sequestro art. 354/2 C.P.P.
relativo a: Merce alimentare consistente in _____________________________________ (es. frutta, verdura e ortaggi etc.) in pregiudizio di: ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ Identificato mediante:_______________________________________________________ ________________________________________________________________________ Per violazione: dell’art. 5 c. 1 lett. b) della Legge 30.04.1962 n. 283 – Cattivo stato di conservazione di alimenti destinati al consumatore, (sentenza 6108/14, Terza Sezione penale della Cassazione, del 10 febbraio 2014). |
Il ______________ alle ore ________ in______________________________________________________
I sottoscritti:_____________________________________________________________________________
in servizio presso il Comando in intestazione, a seguito di accertamenti diretti, eseguiti sull’ipotesi di reato di cui art. 5 c. 1 lett. B) della Legge 30.04.1962 n. 283, dalle quali è risultato che il nominato in epigrafe, titolare
dell’omonima impresa individuale con sede in ___________________________________________
denominata______________________________________________________________________
della società:_____________________________________________________________________o per gestire un negozio di ortofrutta in sede fissa;vendeva per la distribuzione al dettaglio, prodotti alimentari prevalentemente frutta, verdura e ortaggi, in cattivo stato di conservazione.o fuori al negozio di ortofrutta;o direttamente sulla strada;senza protezione agli agenti atmosferici e all’inquinamento ambientale in prevalenza smog di autoveicoli, dovuti all’alta densità del traffico veicolare della strada:___________________________________________ A seguito di quanto esposto, stante il pericolo che la libera disponibilità delle predette cose possa aggravare o protrarre le conseguenze di esso nonché agevolare la commissione di altri reati al fine soprattutto di salvaguardare la salute dei consumatori e, non potendo attendere, per motivi di urgenza, l’intervento del P.M., della Procura della Repubblica di ____________________________________ hanno proceduto al sequestro, ai sensi dell’art. 354/2 C.P.P. delle cose di seguito elencate: COSE SEQUESTRATENr. ____casse di ________________________________________________,Kg_____________________;Nr. ____casse di ________________________________________________,Kg_____________________;Nr. ____casse di ________________________________________________,Kg_____________________;Sullo stato attuale delle cose sono stati eseguiti i rilievi fotografici di cui all’allegato fascicolo.
L’atto si è reso necessario:
Nr. ____casse di ________________________________________________,Kg_____________________;
Nr. ____casse di ________________________________________________,Kg_____________________;
Nr. ____casse di ________________________________________________,Kg_____________________;
Nr. ____casse di ________________________________________________,Kg_____________________;
Il valore commerciale delle cose sequestrate è di circa euro ______________________________________
o direttamente sulla piazza;
o sull’attiguo marciapiede;
Dalle verifiche effettuate, è emerso che, predetti alimenti, erano esposti all’aperto:
o per gestire un commercio su aree pubbliche di ortofrutta;
________________________________________________________________________________
in quanto il P.M. competente della Procura della Repubblica di ____________________, è impossibilitato ad intervenire tempestivamente sul posto e non avendo ancora assunto la direzione delle indagini, e sussiste il pericolo di alterazione, dispersione o modificazione delle cose, tracce o luoghi del reato in quanto gli alimenti sequestrati potevano essere venduti e danneggiare la salute dei consumatori.FACOLTA’ DI FARSI ASSISTERE art. 356 C.P.P.L’indagato, espressamente interpellato, ha dichiarato:o di comprendere/parlare/leggere la seguente lingua ________________________________________.Questi:o si è fatto rappresentare o assistere dal difensore avv. ______________________________________o si è fatto assistere dal Sig. ___________________________________________________________ Le cose sequestrate sono:che lo custodirà in_________________________________________________________________ Il custode viene avvertito dell’obbligo di conservare le cose nello stesso stato d’uso accertato al momento della consegna e di presentarle ad ogni richiesta dell’autorità giudiziaria competente; lo stesso custode viene edotto circa il divieto di rimuoverle dal luogo ove sono custodite, salvo nei casi consentiti dalla legge e per motivate ragioni, informandolo nel contempo delle sanzioni previste dagli articoli 334 e 335 C.P. a carico di chi trasgredisce ai doveri della custodia.o Sono state immediatamente distrutte poiché trattasi di merce deperibile, come da separato verbale. ______________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________ CHIUSURA DEL VERBALERiletto, confermato e sottoscritto in data e luogo di cui sopra.
Di quanto sopra è stato redatto il presente verbale in in più copie di cui una viene consegnata al Sig. _________________________________________________________, a norma dell’art. 355 del C.P.P., una viene trasmessa immediatamente al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di _____________________________ per la convalida e l’altra conservata agli atti di quest’ufficio.
______________________________________________________________________________________
Il Sig. _________________________________________spontaneamente dichiara:
Della distruzione sarà dato immediatamente avviso alla Procura presso il Tribunale di____________
a disposizione della competente A.G. in attesa dell’autorizzazione alla distruzione.
o state affidate in custodia al sig. ______________________________________________________
CUSTODIA DELLE COSE SEQUESTRATE
_________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
o ha rinunziato a tale facoltà;
Danno atto che, prima di dare inizio alle operazioni, ai sensi dell’art. 356 C.P.P., hanno reso edotto il Sig. __________________________________________________________ in oggetto meglio identificato, della facoltà riconosciutagli di farsi rappresentare o assistere dal difensore o da persona di fiducia, purché prontamente reperibile e idonea ad essere testimone ad atti del procedimento.
o di parlare e leggere la lingua italiana;
| LA PARTE | I VERBALIZZANTI |
| ______________________________ | ______________________________ |
|
______________________________
|
|
| IL DIFENSORE ( se intervenuto) | |
| _______________________________ |
| IL CUSTODE |
| ______________________________ |
| TIMBRO COMANDO | |||
| OGGETTO | Verbale di identificazione di persona, invito a dichiarare/eleggere il proprio domicilio, nomina del difensore di fiducia, informazione sul diritto alla difesa (artt. 369 e 369 bis del C.P.P.) ed effettiva conoscenza del procedimento, redatto a carico di:
_________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ Identificato mediante:________________________________________________________ _________________________________________________________________________ |
L’anno________addì_____del mese di________________________in______________________________
__________________________________________________________________________alle ore______
I sottoscritti:_____________________________________________________________________________
Appartenenti al comando di cui in intestazione, con il presente danno atto a chi di dovere che è qui presente la persona nei cui confronti vengono svolte le indagini.
RAPPRESENTAZIONE DEL FATTO
L’interessato, viene formalmente reso edotto che nei suoi confronti si sta procedente in ordine al seguente reato – Cattivo stato di conservazione di alimenti destinati al consumatore, (sentenza 6108/14 della terza sezione penale della Cassazione, del 10 febbraio 2014) in violazione dell’art. dell’art. 5 c. 1 lett. B) della Legge 30.04.1962 n. 283 – commesso in data____________________alle ore_______in______
______________________________________________________________________________________
in quanto, sussiste una situazione di particolare necessità ed urgenza, per la tutela preventiva del consumatore, relativa alla distribuzione per il consumo di sostanze alimentari consistenti in frutta e verdura, precedentemente esposte ai gas di scarico e ai fumi, che in città/paese si manifestano inevitabilmente con il formarsi del traffico, posta in essere dal sig.___________________________________________________,
in oggetto meglio indicato.
In relazione a quanto sommariamente enunciato, si procede a:
IDENTIFICAZIONE DI PERSONA (art. 349 C.P.P.)
L’indagato, espressamente interpellato, ha dichiarato:
di parlare e leggere la lingua italiana;
di comprendere/parlare/leggere la seguente lingua:___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Ai sensi dell’ art. 66 comma 1° viene invitato a declinare le proprie generalità e quant’altro potesse servire ad identificarlo, previo avvertimento alle quali si espone chi si rifiuta di darle, o le da false, l’indagato dichiara di chiamarsi:
ELEZIONE DI DOMICILIO PER LE NOTIFICAZIONI (art. 161 e 157 C.P.P.)
La parte, invitata a dichiarare o eleggere domicilio, ai sensi dell’art. 161 C.P.P. nel territorio dello Stato, per le notificazioni, ha,:
o dichiarato il domicilio in:______________________________________________________________
o ha eletto domicilio presso lo studio dell’avvocato di seguito indicato
o ha rifiutato.
Si dà atto altresì che è stato reso edotto:
– Dell’obbligo di comunicare all’A.G. procedente ogni mutamento di domicilio dichiarato od eletto, nelle forme indicate dall’art. 162 C.P.P. (dichiarazione raccolta a verbale, telegramma, lettera raccomandata con sottoscrizione autenticata da Notaio o da una persona autorizzata, dal difensore, dichiarazione raccolta a verbale nella Cancelleria del Giudice competente per materia);
– Che in caso di mancanza, insufficienza o inidoneità della dichiarazione o dell’elezione, le successive notificazioni saranno eseguite nel luogo in cui l’atto è stato notificato, ovvero, se ciò dovesse divenire impossibile, mediante consegna al difensore e il processo penale verrà celebrato in sua assenza (art. 161 C.P.P.);
– Che in caso di rifiuto di dichiarare od eleggere domicilio o in mancanza di comunicazione di mutamento del medesimo, le notificazioni saranno egualmente eseguite mediante consegna al difensore (art. 161 C.P.P.).
– Si avvisa infine che, laddove ricorrano i presupposti di legge e il reato lo consenta l’indagato ha facoltà di essere ammesso alla prova, ai sensi dell’art. 168 bis C.P., con conseguente estinzione del reato in caso di esito positivo della prova.
NOMINA DIFENSORE DI FIDUCIA (art. 96 c. 1 C.P.P.)
La persona sottoposta ad indagini preliminari, indicata in epigrafe, ai sensi dell’art. 96 1° co C.P.P., richiestone,
o dichiara di nominare quale difensore di fiducia:____________________________________________
_________________________________________________________________________________
oNon avendo, l’indagato nominato il difensore di fiducia, si comunica che previa designazione dell’Ufficio Centralizzato presso l’Ordine Forense di________________________________________ tel.________________________ è stato assegnato con richiesta nr.____________________, fin da questo momento il seguente difensore d’Ufficio, l’avv.________________________________________
___________________________________________________________________________________
La persona indagata viene avvisata che:
nel processo penale è obbligatorio il ricorso alla difesa tecnica;
al difensore competono le facoltà e i diritti che la legge riconosce all’indagato, a meno che essi siano riservati personalmente a quest’ultimo.
ha comunque facoltà di: 1) nominare fino a due difensori di fiducia (art.96 c.p.p.); 2) presentare memorie e richieste scritte al Pubblico Ministero; 3) produrre documenti; 4) avvalersi delle indagini difensive; 5) depositare documentazione relativa alle investigazioni del difensore; 6) chiedere al Pubblico Ministero il compimento di atti di indagine; 7 presentarsi per rilasciare dichiarazioni; 8) chiedere di essere sottoposto ad interrogatorio.
ha, l’obbligo di retribuire il difensore d’ufficio ove non sussistano le condizioni per accedere al patrocinio gratuito a spese dello Stato, con l’avvertimento che, in caso di insolvenza, si procederà ad esecuzione forzata.
ai sensi ed agli effetti di cui all’art. 3 Legge 30.07.1990, n. 217 e successive modificazioni ed integrazioni, la P.G. informa che è assicurato il patrocinio a spese dello Stato nel procedimento penale per la difesa del cittadino non abbiente imputato, persona offesa dal reato, danneggiato che intenda costituirsi parte civile, responsabile civile ovvero civilmente obbligato per la pena pecuniaria. Può essere ammesso al patrocinio predetto chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell’imposta personale sul reddito, risultante dall’ultima dichiarazione, non superiore a 11.369,24 Euro (L’importo è aggiornato periodicamente a norma dell’art. 77 D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115).
Se l’interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia ivi compreso l’istante.
In caso, i limiti sono elevati a 1.032,00 Euro per ognuno dei familiari conviventi con l’interessato. Ai fini della determinazione dei limiti di reddito si tiene conto anche dei redditi che per legge sono esenti dall’IRPEF o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, ovvero ad imposta sostitutiva. Si tiene conto del solo reddito personale nei procedimenti in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi. L’istanza per ottenere il patrocinio indirizzata al P.M. o al Giudice per le Indagini Preliminari competente, redatta su carta semplice, deve essere corredata da prescritta documentazione. L’ammissione al beneficio se non revocata comporta la gratuità del giudizio nei termini indicati dalla legge medesima.
nell’ordinamento italiano alla persona sottoposta ad indagini gode di vari diritti riconosciuti dal codice di procedura penale e di cui può essere presa conoscenza diretta con la consultazione dello stesso codice oppure rivolgendosi al difensore.Di quanto sopra è stato redatto il presente verbale in triplice copia di cui una trasmessa al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di ________________________________, una consegnata all’indagato e l’altra conservata agli atti di quest’ufficio.Letto, confermato e sottoscritto.
| L’INDAGATO | I VERBALIZZANTI |
________________________________________ ______________________________
______________________________
| TIMBRO COMANDO |
| VERBALE DI DISTRUZIONE DI PRODOTTI ALIMENTARI |
L’anno_______addì______del mese di_____________________in_________________________________
_____________________________________________________________________alle ore___________
I sottoscritti:_____________________________________________________________________________
Appartenenti al comando di cui in intestazione, con il presente, danno atto a chi di dovere, che a seguito di sequestro di prodotti alimentari ortofrutticoli operato in danno di:
____________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
avvenuto in:__________________________________________________________________________
e come ordinato dal Sostituto Procuratore della Repubblica di_____________________________________
nella persona del dott._______________________________;
alla presenza di:
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Identificato mediante:_____________________________________________________________________
In qualità di:____________________________________________________________________________
Hanno proceduto alla DISTRUZIONE della merce meglio elencata nel verbale di sequestro operato al sig.__________________________________, sopra meglio generalizzato.
| MOTIVO DELLA DISTRUZIONE |
merce non più idonea, Art. 5 c. 1 lett. b) Legge 30.04.1962 n. 283 (Cattivo stato di conservazione di alimenti destinati al consumatore).
| MODALITA’ DI DISTRUZIONE |
Le merce viene distrutta mediante conferimento con differenziazione a ditta abilitata alla raccolta dei rifiuti.
Fatto letto confermato e sottoscritto in data e luogo di cui sopra.————————————————————
La Parte Intervenuta I Verbalizzanti
_______________________________ ______________________________
______________________________
| TIMBRO COMANDO |
Nr._________/_______di prot.llo _________,li__________
ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA C/O
______________________
| NOTIZIA DI REATO |
| ATTI URGENTI OPERATI:
|
Verbale di sequestro sottoposto a convalida
|
| INDAGATO:
|
______________________________________________________
______________________________________________________ Identificato mediante:_____________________________________ ___________________________________________________________ |
| IPOTESI DI REATO:
|
Art. 5 c. 1 lett. b) Legge 30.04.1962 n. 283 (Cattivo stato di conservazione di alimenti destinati al consumatore) |
| LUOGO E DATA DEI PRESUNTI FATTI:
|
______________________________________________________
______________________________________________________ |
| PARTI OFFESE DAL REATO:
|
Lo Stato |
| LEGALE DI FIDUCIA: | ______________________________________________________
______________________________________________________ |
| VERBALIZZANTI:
|
______________________________________________________
______________________________________________________ |
| T E S T O |
In data_______________, alle ore________, in___________________________________
la pattuglia composta dai verbalizzanti, d’iniziativa e al fine di salvaguardare la salute dei consumatori dalla vendita al dettaglio di prodotti alimentari tenuti in cattivo stato di conservazione, si recavano nel luogo soprindicato dove accertavano la presenza di un negozio di ortofrutta di proprietà del sig.____________________________ sopra meglio generalizzato.
Da un accertamento diretto sul posto, si è accertato la cattiva conservazione di alimenti consistenti in: Frutta verdura e ortaggi etc., in vendita al dettaglio destinati al consumatore finale, poiché i prodotti alimentari erano posizionati, fuori al negozio di ortofrutta, sull’attiguo marciapiede, senza alcuna protezione, esposti agli agenti atmosferici soprattutto lo smog dei veicoli in transito sulla strada via________________, la quale è distante dal marciapiede circa_____________.
I prodotti in questione:
Nr.______casse di___________;
Nr.______casse di___________;
Nr.______casse di___________;
per un valore di circa €.___________ e corrispondenti ad un peso di circa complessivo di_________, venivano sottoposti a sequestro con atto a parte.
Si da atto che dopo operato il sequestro, come disposto dal dott._____________________
della Procura della Repubblica presso il Tribunale di___________________________, avvertito telefonicamente, venivano distrutti presso il centro di raccolta rifiuti del Comune di____________________________________.
Sulla scorta di quanto sopra esposto, e da quanto enuncianto dalla suprema Corte di Cassazione con la sentenza nr. 6108/14 III sez. penale del 10.02.2014, si procedeva a deferire a codesta A.G. il sig. __________________________________________, proprietario e gestore del negozio di ortofrutta, per il reato di cui all’ art. 5 c. 1 lett. b) Legge 30.04.1962 n. 283.
Si allega:
Verbale di accertamento sui luoghi:
Verbale di sequestro;
Verbale di distruzione di prodotti alimentari;
Verbale di elezione di domicilio e nomina del difensore;
Fascicolo Fotografico.
Informativa a cura di:__________________________
IL COMANDANTE
- Aprile, 15
- 825
- Annona, Commercio e Polizia Edilizia
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CONTROLLI : SIGARETTE ELETTRONICHE (CON O SENZA NICOTINA) autore Cav. Ricca Mario
La sigaretta elettronica (detta anche e-cigarette o e-cig) è un dispositivo per l’inalazione tramite vapore di liquido aromatizzato, che può contenere o meno nicotina. Il vantaggio rispetto alla sigaretta tradizionale sta nel fatto che non avviene alcun tipo di combustione, riducendo quindi i rischi connessi all’assunzione di sottoprodotti cancerogeni del tabacco.
Il fumatore ha la possibilità di scegliere tra moltissimi aromi e perfino di scegliere la quantità di nicotina, diminuendola gradualmente o magari eliminandola del tutto.
Molta gente prova ad usare la sigaretta elettronica per smettere di fumare.
L’AAMS con decreto direttoriale nr.47885/RU del 16 marzo 2018 – pubblicato il 23/03/2018, ha stabilito all’art.1 comma 1, che gli esercizi di vicinato, così come definiti dall’art.4 del D.Lgs 31.3.1998 nr.114, le farmacie e le parafarmacie che effettuano la vendita al pubblico dei prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina, inoltrano all’Ufficio dei monopoli competente per territorio, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione sul sito internet dell’Agenzia del presente decreto direttoriale, l’istanza, conforme all’allegato modello di rilascio dell’autorizzazione prevista dall’art.62-quater, comma 5-bis del D.Lgs.26.101995 nr.504 e s.m.
Al comma 2 sempre dell’art.1, stabilisce che gli esercizi di vicinato, le farmacie e le parafarmacie di cui al comma 1, che intendono esercitare l’attività di vendita al pubblico dei prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina, inoltrano all’Ufficio dei monopoli competente per territorio, l’istanza di cui al comma 1 prima di iniziare l’attività medesima.
L’art.2, stabilisce che L’Ufficio dei monopoli competente per territorio, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della istanza prevista dall’articolo 1, commi 1 e 2, rilascia l’autorizzazione di cui all’articolo 62-quater, comma 5-bis, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, ferma restando la diretta responsabilità del soggetto autorizzato al conseguimento e mantenimento degli eventuali ulteriori titoli abilitativi prescritti dalla normativa vigente per l’esercizio dell’attività.
L’autorizzazione ha validità biennale.
L’art.3 stabilisce che gli Uffici dei monopoli, salva l’applicazione del comma 3, qualora riscontrino nell’ambito della ordinaria attività di controllo gli esercizi di vicinato, farmacie o parafarmacie, effettuano, in mancanza di autorizzazione, l’attività di vendita dei prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina, dispongono la sospensione dell’attività di vendita dei medesimi prodotti fino all’inoltro dell’istanza di cui all’articolo 1 da parte del legale rappresentante dell’esercizio.
Al comma 3 dice che gli esercizi commerciali diversi dagli esercizi di vicinato, farmacie e parafarmacie che, alla data a decorrere dalla quale si applica il presente decreto, sono in possesso di prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina, hanno facoltà di cedere i prodotti medesimi ai soggetti fornitori e ai soggetti autorizzati ai sensi del presente decreto, entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla sopraindicata data.
esercizi di vicinato, farmacie o parafarmacie preparano o confezionano prodotti liquidi da
inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina, applicano le sanzioni ai sensi dell’articolo 50 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sotto riportato.
Articolo 50 – decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504
(Art. 13, comma 5, ed art. 18 D.L. n. 271/1957 – Art. 32, comma 3, D.L. n. 331/1993.)
Inosservanza di prescrizioni e regolamenti
Indipendentemente dall’applicazione delle pene previste per le violazioni che costituiscono reato, per le infrazioni alla disciplina delle accise stabilita dal presente testo unico e dalle relative norme di esecuzione, comprese la irregolare tenuta della contabilità o dei registri prescritti e la omessa o tardiva presentazione delle dichiarazioni e denunce prescritte, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da €. 258,00 a €. 1.549,00.
La tenuta della contabilità e dei registri si considera irregolare quando viene accertata una differenza tra le giacenze reali e le risultanze contabili superiore ai cali e alle perdite di cui all’art. 4. Per gli impianti di distribuzione stradale di carburanti si considera irregolare la tenuta del registro di carico e scarico quando la predetta differenza supera un dodicesimo del calo annuo consentito per i singoli carburanti, riferito alle erogazioni effettuate nel periodo preso a base della verifica; per i depositi commerciali di gasolio si considera irregolare la tenuta del registro di carico e scarico quando la differenza supera il 3 per mille delle quantità di gasolio assunte in carico nel periodo preso a base della verifica.
La sanzione di cui al comma 1 si applica anche a chiunque esercita le attività senza la prescritta licenza fiscale, ovvero ostacola, in qualunque modo, ai militari della Guardia di finanza ed ai funzionari dell’amministrazione finanziaria, muniti della speciale tessera di riconoscimento, l’accesso nei locali in cui vengono trasformati, lavorati, impiegati o custoditi prodotti soggetti od assoggettati ad accisa, salvo che il fatto costituisca reato.
L’estrazione di prodotti sottoposti ad accisa dopo la revoca della licenza di cui all’art. 5, comma 2, è considerata, agli effetti sanzionatori, tentativo di sottrarre al pagamento dell’imposta il quantitativo estratto, ancorché destinato ad usi esenti od agevolati.
Giusto per ricordare che gli esercizi di vicinato di cui all’art. 4 della legge Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 sono:
Ai fini del presente decreto si intendono:
per commercio all’ingrosso, l’attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende ad altri commercianti, all’ingrosso o al dettaglio, o ad utilizzatori professionali, o ad altri utilizzatori in grande. Tale attività può assumere la forma di commercio interno, di importazione o di esportazione;
per commercio al dettaglio, l’attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci a nome e per conto proprio e le rivende, su aree private in sede fissa o mediante altre forme di distribuzione, direttamente al consumatore finale;
per superficie di vendita di un esercizio commerciale, l’area destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature e simili. Non costituisce superficie di vendita quella destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi;
per esercizi di vicinato quelli aventi superficie di vendita non superiore a 150 mq nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e a 250 mq nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti;
per medie strutture di vendita gli esercizi aventi superficie superiore ai limiti di cui al punto d) e fino a 1.500 mq nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e a 2.500 mq nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti;
per grandi strutture di vendita gli esercizi aventi superficie superiore ai limiti di cui al punto e);
per centro commerciale, una media o una grande struttura di vendita nella quale più esercizi commerciali sono inseriti in una struttura a destinazione specifica e usufruiscono di infrastrutture comuni e spazi di servizio gestiti unitariamente. Ai fini del presente decreto per superficie di vendita di un centro commerciale si intende quella risultante dalla somma della superficie di vendita degli esercizi al dettaglio in esso presenti;
per forme speciali di vendita al dettaglio:
– la vendita a favore di dipendenti da parte di enti o imprese, pubblici o privati, di soci di cooperative di consumo, di aderenti a circoli privati nonché la vendita nelle scuole, negli ospedali e nelle strutture militari esclusivamente a favore di coloro che hanno titolo ad accedervi;
– la vendita per mezzo di apparecchi automatici;
– la vendita per corrispondenza o tramite televisione, o altri sistemi di comunicazione
– la vendita presso il domicilio dei consumatori o in altra sede diversa dalle aree pubbliche.
Si allega il modello da utilizzare:
MODELLO DI ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE
Il sottoscritto______________;
nato a _____________;
il _________________;
codice fiscale:___________________;
Rappresentante legale della ditta / società _______________________;
con sede legale in __________________via______________________, n___;
partita iva_________________________________________;
codice fiscale:___________________;
Titolare dell’esercizio di vicinato sito in __________________via___________________, n___;
il cui delegato alla gestione è __________________,
nato a _____________;
il _________________;
codice fiscale:___________________;
Titolare della farmacia sita in __________________via______________________, n___;
il cui delegato alla gestione è __________________,
nato a _____________;
il _________________;
codice fiscale:___________________;
Titolare della parafarmacia sita in __________________via______________________, n___;
il cui delegato alla gestione è __________________,
nato a _____________;
il _________________;
codice fiscale:___________________;
CHIEDE
l’autorizzazione, ai sensi dell’articolo 62-quater, comma 5-bis, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, alla vendita e per l’approvvigionamento dei prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina;
DICHIARA
ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che:
– è titolare di esercizio di vicinato / farmacia / parafarmacia e che è in regola con le disposizioni vigenti che ne regolano l’attività;
– non ha riportato condanne per contrabbando e per delitti contro il patrimonio e la pubblica amministrazione;
– nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
(soltanto per gli esercizi di vicinato):
– il valore delle vendite registrate nell’anno 2017 (ultimo anno solare) dei prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina, e dei dispositivi meccanici ed elettronici, comprese le parti di ricambio, che ne consentono il consumo, è stato pari ad euro__________;
– il valore delle vendite registrate nell’anno 2017 (ultimo anno solare) delle altre attività dell’esercizio è stato pari ad euro__________;
(soltanto per gli esercizi di vicinato di recente attivazione – inferiore ad un anno e superiore a tre mesi):
– il valore delle vendite registrate dal______ (data di inizio attività) alla data odierna dei prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno
nicotina, e dei dispositivi meccanici ed elettronici, comprese le parti di ricambio, che ne consentono il consumo, è stato pari ad euro__________;
– il valore delle vendite registrate dal______ (data di inizio attività) alla data odierna delle altre attività dell’esercizio è stato pari ad euro__________;
SI IMPEGNA
– a verificare che i prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti nicotina commercializzati siano conformi alle disposizioni dell’articolo 21, commi 6, 7, 8 e 9, del decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6, e successive modificazioni;
– ad osservare il divieto di vendita ai minori dei prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina, e a verificare la maggiore età dell’acquirente, richiedendo, all’atto dell’acquisto, l’esibizione di un documento di identità, tranne nei casi in cui la maggiore età dell’acquirente sia manifesta. Qualora la vendita sia effettuata mediante distributori automatici, a dotare gli stessi di un sistema automatico di rilevamento dell’età anagrafica dell’acquirente;
– ad osservare il divieto di vendita a distanza dei prodotti da inalazione senza combustione
costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina, ai consumatori che acquistano nel territorio dello Stato;
– a comunicare la modifica che dovesse eventualmente intervenire relativamente a uno degli elementi identificativi di cui all’articolo 1, comma 3, lettere a), b) e c), del decreto direttoriale (inserire la data), entro 15 giorni dalla intervenuta modifica;
(soltanto per gli esercizi di vicinato di recente attivazione – inferiore a tre mesi o di prossima attivazione):
– a comunicare il valore delle vendite dei prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina, e dei dispositivi meccanici ed elettronici, comprese le parti di ricambio, che ne consentono il consumo e il valore delle altre attività dell’esercizio registrati nel primo trimestre di attività entro quindici giorni dal termine di tale trimestre.
_______________,li_______________
(firma leggibile)
______________________
Allega copia fotostatica non autenticata di un documento di identità
- Aprile, 15
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VENDITA DI COSE ANTICHE ED USATE VIDIMAZIONE DEI REGISTRI DI CUI ALL’ ART 128 TULPS
- Il Consiglio di Stato con nota 00545/2018 datata 02/03/2018 ha precisato che, rimane comunque l’obbligo della vidimazione e della regolare compilazione del registro dedicato alla vendita dell’usato, Dott. Giuseppe Aiello.
Con iL’art. 126 del R.D. n. 773/31 stabiliva che non può esercitarsi il commercio di cose antiche o usate senza averne fatta preventiva dichiarazione all’autorità locale di pubblica sicurezza (oggi il SUAP comunale), che ne rilascia una presa d’atto. L’art. 126 del T.U.L.P.S. è stato abrogato, con decorrenza 11 dicembre 2016, dall’art.6 del Decreto Legislativo 25 novembre 2016, n. 222, recante “Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell’articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124”. Pertanto a far data dall’11 dicembre 2016 non deve più essere presentata al SUAP la SCIA per vendita di cose antiche o usate.
L’abrogazione della comunicazione prevista dall’articolo 126 del TULPS, operata dal d.lgs. 222/2016, pone il dubbio del mantenimento o meno dell’obbligo di utilizzare e quindi, preventivamente vidimare, il registro previsto dall’articolo 128 del medesimo testo, secondo cui (I fabbricanti, i commercianti, gli esercenti e le altre persone indicate negli articoli 126 e 127 non possono compiere operazioni su cose antiche o usate se non con le persone provviste della carta d’identità o d’altro documento munito di fotografia, proveniente dall’amministrazione dello Stato
Essi devono tenere un registro delle operazioni di cui al primo comma che compiono giornalmente, in cui sono annotate le generalità di coloro con le quali le operazioni stesse sono compiute e le altre indicazioni prescritte dal regolamento. Tale registro deve essere esibito agli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza, ad ogni loro richiesta Le persone che compiono operazioni di cui al primo comma con gli esercenti sopraindicati, sono tenute a dimostrare la propria identità nei modi predetti. L’esercente, che ha comprato cose preziose, non può alterarle o alienarle se non dieci giorni dopo l’acquisto, tranne che si tratti d’oggetti comprati presso i fondachieri o i fabbricanti ovvero all’asta pubblica.)
In considerazione che, come è ben noto, il settore della vendita di beni antichi o usati è particolarmente esposto a possibili azioni illecite, la tesi secondo cui sarebbe venuto meno l’obbligo di utilizzo del registro di cui all’art 128 TULPS avrebbe portato ripercussioni serie nell’ambito dei controlli e dei contrasti al commercio illegale, in quanto, è indubbio che
Il controllo sulle transazioni, è reso possibile soprattutto attraverso la verifica dell’annotazioni delle stesse sull’ apposito registro. Ulteriore elemento che confermava la permanenza nell’ordinamento della disposizione contenuta nell’art. 128 del TULPS era costituita dal fatto che il d.lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004, recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio (artt. 63 e segg.), e le relative disposizioni applicative (d.m. 15 maggio 2009, n. 95), che sono sempre state pacificamente vigenti, hanno inteso disciplinare nel dettaglio, con riferimento ai beni oggetto di tutela, le modalità per l’esercizio del controllo sulle transazioni.
A testimonianza che la problematica relativa alla possibile tacita abrogazione dell’art 128 TULPS non era di poco conto e che in merito si erano sollevati pareri opposti e contrastanti si evidenzia che il Ministero dell’Interno nella circolare 2/3/2017 n. 557IPASIUI003342 asseriva che con l’abrogazione dell’art 126 del TULPS anche il successivo art.128 non sarebbe stato più applicabile al commercio di cose usate.
Successivamente però lo stesso Ministero dell’Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, chiedeva, al Consiglio di Stato, apposito parere in merito all’eventuale effetto abrogativo implicito dell’art. 6, comma 1, del d. lgs. n. 222 del 2016 (cd SCIA 2) sull’art. 128 del TULPS.
Il Consiglio di Stato con parere espresso dall’Adunanza del 14 febbraio 2018, nota 00545/2018 datata 02/03/2018, ha precisato che per effetto dell’abrogazione espressa dell’art.126 del TULPS, non deve ritenersi abrogato anche il successivo art. 128, e che quindi, rimane comunque l’obbligo della vidimazione e della regolare compilazione del registro dedicato alla vendita dell’usato, dove verranno annotate quotidianamente tutte le operazioni effettuate, con indicazione delle generalità di coloro che hanno acquistato o ceduto i beni usati. Solo per il commercio di cose usate prive di valore o di valore esiguo non sussiste l’obbligo neppure della tenuta del registro delle operazioni giornaliere di cui all’art. 128 del T.U.
Per quanto su esposto possiamo affermare che, il commerciante di cose antiche o usate è ancora tenuto a richiedere al Comune presso il Suap la vidimazione del registro prescritto dall’articolo 128 del Tulps nel quale annotare le operazioni compiute e le generalità di coloro con i quali le operazioni sono state effettuate. Il registro, poi, va esibito agli ufficiale e agenti di Pubblica sicurezza che ne facciano richiesta in sede di controllo. L’obbligo persiste nonostante il commerciante non sia oggi più soggetto all’obbligo di cui all’art 126 TULPS (SCIA).
14.04.2018 Giuseppe Aiello
puoi scaricare la nota del ministero dell’interno e il parere del Consiglio di Stato
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Si riporta il PARERE DEL CONSIGLIO DI STATO
NUMERO AFFARE 00015/2018
OGGETTO: Ministero dell’Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza. Richiesta di parere in merito all’eventuale effetto abrogativo implicito dell’art. 6, comma 1, del d.lgs. n. 222 del 2016 (cd. Scia-2) sull’art. 128 TULPS. Registro delle operazioni giornaliere.
LA SEZIONE
Vista la nota n. 557/PAS/U000111/12900.A(24)BIS del 4 gennaio 2018 con la quale il Ministero dell’Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, ha trasmesso la relazione sulla questione in oggetto ed ha chiesto sulla stessa il parere del Consiglio di Stato;
Esaminati gli atti e udito il relatore Dante D’Alessio.
Il Ministero dell’Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, ha chiesto al Consiglio di Stato il parere in merito all’eventuale effetto abrogativo implicito dell’art. 6, comma 1, del d. lgs. n. 222 del 2016 (cd SCIA 2) sull’art. 128 del TULPS.
Il d. lgs. 25/11/2016 n. 222, recante “Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell’articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124”, all’art. 6 (Disposizioni finali), comma 1, ha stabilito che “L’articolo 126 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è abrogato”.
Il Ministero dell’Interno ha chiesto se, per effetto dell’abrogazione espressa dell’articolo 126 del TULPS, deve ritenersi implicitamente abrogato anche il successivo art. 128, con il conseguente venir meno, per i soggetti che erano indicati nell’abrogato art. 126, dell’obbligo di tenere un registro delle operazioni effettuate.
Dopo aver esposto le ragioni che sono state portate a favore della tesi dell’abrogazione implicita del dovere di tenuta del registro delle operazioni giornaliere, il Ministero ha indicato molteplici ragioni per le quali ritiene che la disposizione contenuta nell’art. 128 non possa ritenersi abrogata.
La Sezione ritiene che la tesi della permanente vigenza dell’art. 128 del TULPS, e del conseguente mantenimento dell’obbligo di tenuta del registro delle operazioni svolte dai soggetti indicati nello stesso articolo (e quindi anche dai commercianti), sostenuta dal Ministero dell’Interno nella richiesta di parere in esame, debba essere condivisa.
Militano a favore di tale tesi diversi argomenti.
In primo luogo la norma non è stata espressamente abrogata dal d. lgs. n. 222 del 2016 a differenza dell’articolo 126 del TULPS oggetto, come si è prima ricordato, di una specifica disposizione di abrogazione.
Peraltro, come ha giustamente evidenziato l’Amministrazione nella sua relazione, l’analisi tecnico normativa allegata al testo dell’emanando decreto legislativo, aveva affermato che “le norme incompatibili con la nuova disciplina sono state abrogate espressamente”.
Non risultano poi valutazioni espresse formulate sulla abrogazione (anche implicita) della disposizione in questione.
Non risulta poi condivisibile la tesi di una abrogazione implicita della disposizione in questione.
Occorre, infatti, evidenziare, che ben diverse sono le finalità delle due disposizioni contenute negli articoli 126 e 128 del TULPS.
La prima disposizione, quella contenuta nell’art. 126 (ora abrogata), non consentiva l’esercizio del commercio di cose antiche o usate senza una preventiva dichiarazione all’autorità locale di pubblica sicurezza, regolando, quindi, le modalità di accesso all’attività, che si è voluto, con la riforma, rendere libera. La seconda disposizione, contenuta nell’art. 128 che invece ha la funzione di rendere possibile un controllo sulle attività svolte dai soggetti in essa indicati e quindi anche sulle attività di commercio compiute sulle cose antiche o usate.
E’ quindi ben possibile che una attività commerciale, riguardante cose antiche o usate, possa oggi essere avviata ed esercitata senza possibili controlli all’accesso ma che permanga il controllo sulle successive transazioni delle cose antiche o usate. Del resto è ben noto che il settore della vendita di beni antichi o usati è particolarmente esposto a possibili azioni illecite.
Il controllo sulle transazioni, che è reso possibile attraverso l’annotazione delle stesse su un apposito registro, reso obbligatorio dall’art. 128 del TULPS, rende così possibile l’attività di contrasto del mercato illegale delle cose antiche e usate.
4.3. Ulteriore elemento che conferma la permanenza nell’ordinamento della disposizione contenuta nell’art. 128 del TULPS è costituita dal fatto che il d. lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004, recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio (articoli 63 e segg.), e le relative disposizioni applicative (D.M. 15 maggio 2009, n. 95), che sono pacificamente vigenti, hanno inteso disciplinare nel dettaglio, con riferimento ai beni oggetto di tutela, le modalità per l’esercizio del controllo sulle transazioni.
Peraltro il comma 2 dell’art. 63 del Codice dei beni culturali, secondo cui “Coloro che esercitano il commercio delle cose indicate al comma 1 annotano giornalmente le operazioni eseguite nel registro prescritto dalla normativa in materia di pubblica sicurezza, descrivendo le caratteristiche delle cose medesime” è stato di recente modificato ed integrato dall’art. 1, comma 175, lett. f), della legge 4 agosto 2017, n. 124, con una disposizione che è quindi successiva al d.lgs. n. 222 del 2016.Si deve quindi ritenere che il legislatore non ha inteso abrogare (in modo implicito) anche l’art. 128 del TULPS con la disposizione in essa contenuta riguardante l’obbligo di tenuta del registro per coloro che esercitano l’attività (liberalizzata) del commercio di cose antiche o usate.
Non può ritenersi, pertanto, che la ratio generale di semplificazione e di alleggerimento dei regimi amministrativi delle attività commerciali e imprenditoriali che ha determinato le semplificazioni dei regimi autorizzatori contenute nel decreto legislativo n. 222 del 2016 (e riguardanti anche il settore in questione) possa aver esteso i suoi effetti anche su disposizioni (non espressamente abrogate) che hanno finalità specifiche, essendo necessarie per l’esercizio di importanti finalità di controllo di polizia.
Peraltro è anche ben possibile che colui che esercita l’attività commerciale in parola, che ha potuto avviare senza averne data preventiva comunicazione all’autorità di pubblica sicurezza, per effetto dell’intervenuta abrogazione dell’art. 126 del TULPS, annoti poi nell’apposito registro di cui all’art. 128 le operazioni compiute e le generalità di coloro con i quali le operazioni sono state effettuate, ed esibiscano poi tale registro agli ufficiali ed agli agenti di P.S. che ne facciano loro richiesta.
Ciò chiarito, si deve aggiungere che non costituisce un elemento decisivo in favore della tesi dell’abrogazione della norma la circostanza che l’art. 128 del TULPS, nell’individuare i soggetti ai quali la disposizione si applica, richiama anche “le altre persone indicate negli articoli 126 e 127”.
Si deve infatti osservare, in primo luogo, che la disposizione di cui all’art. 128 fa riferimento a specifiche categorie di soggetti (fabbricanti, commercianti, esercenti) che sono destinatari della disposizione senza alcuna incertezza e senza che sia necessario fare riferimento alla diversa disposizione abrogata, di cui all’articolo 126, che viene richiamato (con l’art. 127) in forma solo residuale.
Come ha quindi evidenziato l’Amministrazione che ha posto il quesito, la disposizione contenuta nell’art. 128 (che si riferisce anche a soggetti diversi dai commercianti di cui all’art. 126) ben potrebbe continuare ad operare anche espungendo dal testo il riferimento all’abrogato art. 126 del TULPS.
Ma a ciò si deve aggiungere che, come ha esattamente osservato l’Amministrazione, l’art. 126 non integra nemmeno i destinatari della disposizione contenuta nell’art. 128, limitandosi a far riferimento ai soggetti che esercitano il commercio di cose antiche e usate che, a ben vedere, sono già destinatari espressi della disposizione contenuta nell’art. 128. Non è infatti possibile ritenere che i commercianti ai quali la disposizione si riferisce siano soggetti diversi da quelli che compiono operazioni sulle cose antiche e usate, come si ricava dal contenuto della stessa disposizione.
P.Q.M.
La Sezione ritiene che l’art. 218 del TULPS non sia stato abrogato, nemmeno in modo implicito, dal d. lgs. n. 222 del 2016.
| IL PRESIDENTE F/F ED ESTENSORE | ||
| Dante D’Alessio | ||
| IL SEGRETARIO
Calderone Luisa |
||
- Aprile, 14
- 18045
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RIFIUTI MUD 2018 – Presentazione entro il 30 aprile per via telematica o tramite PEC – Disponibili i tracciati record per la compilazione telematica
- G.aiello
Anche quest’anno la Comunicazione rifiuti, relativa all’anno 2017, andrà presentata nella consueta scadenza del 30 aprile 2018.
Ricordiamo che la legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018), all’articolo 1, comma 1134, ha prorogato di un anno, ossia fino al 31 dicembre 2018, il periodo in cui continuano ad applicarsi gli adempimenti e gli obblighi relativi alla gestione dei rifiuti antecedenti alla disciplina del SISTRI.
A) Novità.Il P.C.M. 28 dicembre 2017 (pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2017 – Suppl. Ordinario n. 64), che ha approvato il modello unico di dichiarazione ambientale per l’anno 2018, non ha apportato modifiche circa i soggetti tenuti alla presentazione del MUD, le informazioni da comunicare, i diritti di segreteria e le modalità per l’invio telematico.
Ha, tuttavia, introdotto alcune rilevanti novità, tra cui: la Scheda Autorizzazioni (Scheda SA-AUT), la presentazione della Comunicazione rifiuti semplificata; le comunicazioni da parte del CONAI.
Tutte le imprese che svolgono attività di recupero o smaltimento rifiuti dovranno comunicare, tramite un’apposita scheda (Scheda SA-AUT), una serie di informazioni relative alle autorizzazioni in loro possesso, tra le quali:
– Ente che ha rilasciato l’autorizzazione
– Tipo di autorizzazione: comprese le comunicazioni in procedura semplificata
– Attività autorizzata: utilizzando i codici da R1 a R13 e da D1 a D15;
– Quantità autorizzata complessiva: la capacità totale di trattamento dei rifiuti autorizzata espressa in tonnellate anno, distinta tra rifiuti pericolosi e non pericolosi.
In risposta ad un quesito formulato da Unioncamere, il Ministero dell’Ambiente con nota del 27 febbraio scorso ha ulteriormente precisato alcuni aspetti, indicando che, nel caso in cui le autorizzazioni rilasciate al gestore d’impianti non riportino la capacità complessiva autorizzata, il dichiarante dovrà effettuare il calcolo sulla base di una stima realizzata con la migliore accuratezza possibile, tenendo conto delle informazioni contenute nell’atto autorizzativo.
Anche per il 2018, il D.P.C.M prevede la possibilità, per i produttori di rifiuti che devono dichiarare fino a 7 tipologie di rifiuti, di compilare e trasmettere, in alternativa all’invio telematico, la Comunicazione Rifiuti Semplificata.
L’importante novità è che, a partire da quest’anno la Comunicazione dovrà essere compilata esclusivamente via telematica, utilizzando l’applicazione disponibile sul sito http://mudsemplificato.ecocerved.it/ e andrà trasmessa via posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo comunicazioneMUD@pec.it.
Non sono più ammesse la compilazione manuale e la spedizione postale.
Il CONAI dovrà comunicare, per via telematica, alla Sezione nazionale del Catasto dei rifiuti i dati sull’utilizzo annuale di borse di plastica di materiale leggero, acquisiti dai produttori e dai distributori di borse di plastica, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 220-bis del D.Lgs. n. 152/2006, recante “Obbligo di relazione sull’utilizzo delle borse di plastica”.
B)Modello. Ricordiamo che il P.C.M. 28 dicembre 2017contiene sia il modello che le istruzioni per la presentazione del Modello Unico di dichiarazione ambientale (MUD), articolato in 6 Comunicazioni:
Comunicazione Rifiuti;
Comunicazione Veicoli Fuori Uso;
Comunicazione Imballaggi;
Comunicazione Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche;
Comunicazione Rifiuti Urbani, Assimilati e raccolti in convenzione;
Comunicazione Produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche;
C)Modalità di trasmissione. Una volta compilata la Comunicazione, per la presentazione sono possibili due soluzioni alternative: per via telematicao tramite PEC
Nel primo caso (per via telematica), la Comunicazione dovrà essere firmata digitalmente dal legale rappresentante o da un soggetto terzo (anche consulente esterno) appositamente delegato dal legale rappresentante e trasmessa per via telematica attraverso il sito www.mudcomuni.it
Nel secondo caso (tramite PEC), il dichiarante dovrà:
stampare la sola Sezione anagrafica, completarla con la firma autografa del legale rappresentante del soggetto dichiarante o di un suo delegato;
creare un unico documento PDF, comprensivo di:
– Copia della Sezione anagrafica firmata in modo autografo dal dichiarante;
– Copia dell’attestato di versamento dei diritti di segreteria alla CCIAA competente;
– Copia del documento di identità del sottoscrittore (non necessaria se il file PDF è firmato digitalmente).
Il documento dovrà essere trasmesso all’indirizzo comunicazioneMUD@pec.it
Ogni mail trasmessa via PEC dovrà contenere una sola Comunicazione MUD e dovrà riportare nell’oggetto esclusivamente il codice fiscale dell’ente dichiarante.
La comunicazione effettuata con modalità diverse da quelle sopra indicate si considera inesatta.
Non è più ammessa la spedizione postale.
D)Diritti di segreteria. L´importo dei diritti di segreteriavaria a seconda della modalità di invio della denuncia.
Per l’invio telematico è previsto il pagamento del diritto di segreteria di 10,00 euro per ogni unità locale dichiarante, a prescindere dal numero di Comunicazioni, e potrà essere versato tramite carta di credito o Telemaco Pay.
Il diritto per la trasmissione via PEC della Comunicazione Rifiuti Semplificata e della Comunicazione rifiuti urbani e assimilati è di 15,00 euro, da versare con le modalità previste dalle singole Camere di commercio (si suggerisce di consultare i siti delle Camere di commercio per informazioni).
- Aprile, 12
- 605
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EDILIZIA – Pubblicato il decreto che approva il glossario unico contenente l’elenco degli interventi realizzabili in regime di attività libera
Fonte
E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 2018, il Decreto 2 marzo 2018, recante “Approvazione del glossario contenente l’elenco non esaustivo delle principali opere edilizie realizzabili in regime di attività edilizia libera, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222”.
L’adozione del Glossario è stata prevista dall’art 1, comma 2, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222 (recante “Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell’articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124” (c.d. “Decreto SCIA 2”), per garantire l’omogeneità del regime giuridico applicato e una terminologia univoca e uniforme su tutto il territorio nazionale.
Il Glossario contiene una tabella che individua le principali opere che possono essere eseguite senza alcun titolo abilitativo, ovviamente nel rispetto delle prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali e di tutte le normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all’efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al D.Lgs. n. 42/2004.
Il Glossario, che avrà validità nazionale, non richiede un recepimento da parte delle Regioni o dei Comuni, e pertanto è operativo con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
La tabella, nello specifico, riporta:
- il regime giuridico dell’attività edilizia liberaex art. 6, comma 1, lettere da a) a e-quinquies), del D.P.R. n. 380/2001 e ex art. 17 del D.Lgs. n. 128/2006;
- l’elenco delle categorie di intervento che il D.P.R. n. 380/2001 ascrive all’edilizia libera (art. 6 comma 1), specificato da quanto previsto dalla tabella A del d.lgs. n. 222/2016;
- l’elenco, non esaustivo, delle principali opere che possono essere realizzate per ciascun elemento edilizio come richiesto dall’art. 1, comma 2 del D.Llgs. n. 222/2016;
- l’elenco, non esaustivo, dei principali elementi oggetto di intervento, individuati per facilitare la lettura della tabella da cittadini, imprese e Pubblica Amministrazione.
Le categorie di intervento che rientrano nell’edilizia libera riguardano: la manutenzione ordinaria, le pompe di calore di potenza termica utile nominale inferiore a 12 kW, i depositi di gas di petrolio liquefatti di capacità complessiva non superiore a 13 mc, l’eliminazione delle barriere architettoniche, l’attività di ricerca nel sottosuolo, i movimenti di terra, le serre mobili stagionali, la pavimentazione di aree pertinenziali, i pannelli fotovoltaici a servizio degli edifici, le aree ludiche ed elementi di arredo delle aree di pertinenza, i manufatti leggeri in strutture ricettive, le opere contingenti temporanee.
Nei prossimi mesi si procederà al completamento del Glossario unico, che comprenderà anche le opere edilizie realizzabili mediante CILA, SCIA, permesso di costruire e SCIA in alternativa al permesso di costruire.
LINK:
Per un approfondimento dell’argomento e per scaricare il testo del decreto clicca qui.
- Aprile, 12
- 539
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PROFESSIONI SANITARIE – Istituiti 17 nuovi Albi professionali – Individuato il profilo professionale dell’Assistente di studio odontoiatrico
fonte : Newsletter TuttoCamere.it
E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 77 del 3 aprile 2018, il Decreto 13 marzo 2018, recante “Costituzione degli Albi delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione”.
Con questo decreto vengono istituiti, in attuazione dell’art. 4, comma 13, della legge 11 gennaio 2018, n. 3 (recante la riforma del sistema ordinistico delle professioni sanitarie), 17 nuovi Albi professionali.
Si tratta di professioni sanitarie, fino ad oggi regolamentate e non ordinate, che entreranno a far parte dell’Ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione.
Tali albi si aggiungono a quelli già preesistenti dei Tecnici sanitari di radiologia medica e degli Assistenti sanitari.
Si completa in tal modo il quadro normativo per tutte le 22 professioni sanitarie, ognuna delle quali avrà un Ordi
Un traguardo, atteso da dodici anni, che rappresenta un altro tassello di riforma per tutto il sistema sanitario nell’ottica di una sempre maggiore valorizzazione del ruolo delle professioni sanitarie e, contestualmente, di una migliore tutela del diritto alla salute dei cittadini.
I nuovi albi delle professioni sanitarie istituiti presso gli Ordini dei Tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione sono i seguenti:
albo della professione sanitaria di tecnico sanitario di laboratorio biomedico;
albo della professione sanitaria di tecnico audiometrista;
albo della professione sanitaria di tecnico audioprotesista;
albo della professione sanitaria di tecnico ortopedico;
albo della professione sanitaria di dietista;
albo della professione sanitaria di tecnico di neurofisiopatologia;
albo della professione sanitaria di tecnico fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare;
albo della professione sanitaria di igienista dentale;
albo della professione sanitaria di fisioterapista;
albo della professione sanitaria di logopedista;
albo della professione sanitaria di podologo;
albo della professione sanitaria di ortottista e assistente di oftalmologia;
albo della professione sanitaria di terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva;
albo della professione sanitaria di tecnico della riabilitazione psichiatrica;
albo della professione sanitaria di terapista occupazionale;
albo della professione sanitaria di educatore professionale;
albo della professione sanitaria di tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro.
Per l’esercizio di ciascuna delle professioni sanitarie in qualunque forma giuridica svolto, è necessaria l’iscrizione al rispettivo albo professionale. L’iscrizione all’albo professionale e’ obbligatoria anche per i pubblici dipendenti, ai sensi dell’art. 2, comma 3, della legge 1° febbraio 2006, n. 43 (art. 1, comma 4)
All’articolo 2 del decreto in commento vengono indicati i requisiti richiesti per l’iscrizione all’Albo professionale.
Per i possessori di titoli conseguiti in Paesi dell’Unione Europea è necessario il riconoscimento del titolo di studio abilitante all’esercizio della professione sanitaria da parte del Ministero della Salute.
Lo stesso riconoscimento del titolo di studio sarà necessario per i cittadini non appartenenti a paesi dell’Unione europeae, ovviamente, sarà necessario essere in regola con il permesso di soggiorno.
Segnaliamo, infine, che, con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 febbraio 2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 80 del 6 aprile 2018, è stato individuato il profilo professionale dell’Assistente di studio odontoiatrico.
Tale decreto recepisce l’accordo stipulato il 23 novembre 2017 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.
LINK:
Per un approfondimento dell’argomento e per scaricare il testo dei due decreti clicca qui.
- Aprile, 12
- 614
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SARDEGNA: Ritiro abiti usati bloccato per mafia, a Oristano è emergenza discariche
Fonte : http://www.unionesarda.it
Gli oristanesi continuano a utilizzare i cassonetti gialli per la raccolta degli abiti usati. Nonostante l’appello del Comune a non utilizzare più quei contenitori perché il servizio di ritiro degli abiti usati è stato sospeso da giorni per effetto del provvedimento della Prefettura che, qualche settimana fa, ha bloccato la Serdan Tess srl (la ditta che si occupava del servizio per conto del Comune) per sospetta infiltrazione mafiosa.
Ci sono ancora alcune persone che nonostante trovino i cassonetti gialli pieni continuano a buttare l’immondezza tutto intorno. In via Gennargentu un tratto del marciapiede in cui è sistemato il cassonetto è ricoperto da vecchi indumenti e bustoni di immondezza. L’assessore all’Ambiente Gianfranco Licheri ripete l’appello: “I contenitori non devono essere utilizzati. I rifiuti tessili dovranno essere portati all’ecocentro di via Oslo. È attivo il numero verde 800-632270”.
In questa fase di transizione, gli operai della Formula Ambiente (la ditta che gestisce il servizio di igiene urbana in città) si stanno facendo carico di ritirare i rifiuti ma la situazione è complicata.
L’amministrazione sta valutando la possibilità di bandire subito una nuova gara d’appalto e assegnare il servizio a un’altra ditta.
Valeria Pinna
A Trieste la “guerra” del parcheggio tra tassisti e polizia locale
Una Punto dei vigili in sosta negli stalli delle auto bianche fa infuriare la categoria La macchina finisce imbrattata e con i tergicristalli storti. Ma c’è un equivoco
Fonte : http://ilpiccolo.gelocal.it articolo di Laura Tonero
Articolo del 10.04.2018
TRIESTE A fare i gradassi ogni tanto si va incontro ad amare sorprese. Un tassista ha imbrattato un’automobile in sosta in un parcheggio riservato ai taxi. Peccato che quella Fiat Punto bianca, priva di ogni contrassegno di riconoscimento, fosse della polizia locale che ora sta cercando di identificare il vandalo.
Alla stessa autovettura sono stati anche storti i tergicristalli, ma dai racconti raccolti tra i colleghi quel gesto potrebbe averlo messo a segno, con la chiara intenzione di lanciare un messaggio minaccioso al malcapitato automobilista, un secondo tassista.
La vicenda risale a fine marzo. Per giorni la notizia è circolata tra i tassisti triestini: nei parcheggi a loro riservati non si parla d’altro. L’episodio, dalla ricostruzione dei colleghi, è andato così: a tarda serata i tassisti trovano in piazza Tommaseo una Punto bianca parcheggiata nell’area riservata ai taxi. Da codice della strada è impedito ad un comune cittadino parcheggiare su quegli stalli. L’automobile non presentava alcun logo, nessun contrassegno o riferimento. Imbufaliti i tassisti attendono il ritorno dell’automobilista per redarguirlo. Uno di loro però perde la pazienza. Prende dal cruscotto del suo taxi un pennarello e scrive a caratteri cubitali sul cofano della Fiat Punto “No Park”. Poi si vanta con i colleghi del gesto da “giustiziere della notte”. Non contento storge anche i tergicristalli. Una responsabilità, quella dell’aver sollevato i tergicristalli, che alcuni colleghi presenti quella sera imputano però ad un altro tassista. La dinamica è ancora da verificare.
Fatto sta che poche ore dopo i tassisti vengono a sapere che quell’anonima Punto era un’autovettura della polizia locale che, come le altre forze di polizia, ha facoltà di parcheggiare su quegli stalli. La notizia i giorni successivi si diffonde tra i tassisti. E il collega “vandalo”, in un battibaleno da “leone” si trasforma in “coniglio”.
Ma c’è chi ha visto, chi sa, e così inizia a girare anche il numero di taxi identificativo del presunto colpevole. Si tratterebbe di un uomo, triestino di origini serbe, non titolare di licenza ma che sta sostituendo un tassista usufruendo della sua vettura.
A quel punto la categoria indignata cerca di spingerlo ad andare dalla polizia locale e autodenunciarsi. Ma ad oggi nessuno si è fatto avanti per ammettere la propria colpevolezza.
«Non ci stiamo, – tuonano i tassisti – è un comportamento vergognoso che infanga tutta la categoria. In molti hanno cercato di convincerlo a presentarsi spontaneamente alla polizia locale ma non l’ha fatto, così come chi era lì quella sera e ha visto non sta mettendo nero su bianco il nome del colpevole e ora la polizia locale, comprensibilmente, sta facendo pagare questo spiacevole episodio a tutti, mettendo a segno una raffica di controlli».
Dai racconti dei tassisti sembrerebbe, dunque, che negli ultimi giorni la polizia locale abbia volutamente intensificato i controlli. «Sanzionano chi sistema il taxi in fondo al parcheggio e magari se ne va a fare un giro o a bere un caffè», riferiscono.
Da regolamento comunale, infatti, «il tassista durante il servizio, e nei luoghi adibiti allo stazionamento a disposizione del pubblico, deve essere in prossimità del proprio veicolo e comunque in grado di rispondere tempestivamente alle chiamate».
Capita spesso, specialmente in via Gallina, di veder posteggiati nella parte verso piazza Goldoni, dei taxi vuoti, senza che il conducente sia lì a due passi. «In via Gallina hanno multato una collega che fumava all’interno del suo taxi», riferiscono ancora i tassisti che però alzano le mani e non riservano parole pesanti alle forze di polizia, consci che questa volta un collega l’ha combinata grossa.
Che i controlli avvengano lo conferma anche il vicecomandante della polizia locale, Walter Milocchi precisando però che «sono stati intensificati ben prima dell’episodio in questione e vanno di pari passo con la lotta all’abusivismo e a tutela della categoria».
«Monitoriamo il comparto per contrastare la questione degli abusivi denunciataci anche dalla categoria – dice Milocchi – e parallelamente effettuiamo anche altri tipi di verifiche come quella dell’utilizzo corretto degli stalli».
Così afferma, poi, il vicecomandante sull’episodio del tassista “vandalo”: «Stiamo ascoltando alcuni suoi colleghi per ricostruire la vicenda, al diretto interessato consiglio di venire da noi a rilasciare una dichiarazione così chiudiamo la questione».
- Aprile, 12
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- Attualità, Friuli Venezia Giulia
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RAVENNA: Il Comandante Giacomini aggredito dopo aver difeso un anziano: il plauso del sindaco
IL SINDACO Luca Coffari si congratula con Andrea Giacomini, comandante della Polizia municipale di Ravenna che, fuori servizio, è comunque intervenuto per difendere un anziano avvicinato con modi rudi da un questuante“
FONTE: http://www.ravennatoday.it
“A nome personale e dell’amministrazione comunale esprimo un plauso ad Andrea Giacomini, comandante della Polizia municipale di Ravenna che, fuori servizio, è comunque intervenuto per difendere un anziano avvicinato con modi rudi da un questuante davanti a un supermercato di Cervia“. Il sindaco di Cervia Luca Coffari esprime le sue congratulazioni nei confronti di Giacomini e delle forze dell’ordine intervenute.“
„”Cogliamo l’occasione per esprimere ai Carabinieri e alle forze dell’ordine un particolare ringraziamento per il lavoro che svolgono, spesso anche fuori dall’orario di lavoro, al fine di garantire l’ordine pubblico, la legalità e la tutela delle persone – prosegue il primo cittadino della città del sale – La sorveglianza del territorio avviene anche grazie alla collaborazione di tutti i cittadini, che esortiamo a segnalare situazioni che creano insicurezza alle forze dell’ordine. Il fenomeno della accattonaggio molesto o minaccioso non è assolutamente tollerabile. Nella nostra città nessuno rimane senza mangiare o senza beni di prima necessità o se vuole senza un riparo la notte, grazie alla fitta rete di associazioni, volontariato e comune: basti pensare ad esempio a Mensa amica, che offre giornalmente decine e decine di pasti. Molto spesso la richiesta di piccole somme di denaro o beni nasconde altre finalità, come dimostra questo caso”.“
- Aprile, 12
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- Attualità, Emilia Romagna
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