All’atto di una sommaria ispezione dell’interno del furgonato, gli Ufficiali intervenuti hanno rilevato che, oltre alla citata violazione amministrativa, risultava ancor più grave, al fine della tutela della salute del consumatore finale, la presenza di un totale di 5 ceste di pane già predisposte per la consegna alle singole rivendite – per un totale di 70 kg circa – poggiate a terra in un ambiente assolutamente non idoneo per il trasporto di alimenti.
Decreto Legge 25 marzo 2020 n. 19, Procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative per illeciti accertati sulla strada dalle Forze di Polizia e dalle Polizie Locali. Prime disposizioni operative. Utilizzo modelli per la compilazione dei verbali e gestione dei pagamenti.
L’ESPERTO RISPONDE: PRELIEVO EMATICO – Artt.186 -187 CdS
- a cura del cav. Mario RICCA DOMANDA: È una condizione necessaria che l’interessato apponga la sua firma su un documento dal quale si evince che presta il “consenso” al prelievo ematico ai fini dell’accertamento del tasso alcolemico, eseguito a richiesta della P.G. e quindi non effettuato secondo normali protocolli medici di pronto soccorso?
RISPOSTA:
Non è considerato necessario un consenso scritto e sottoscritto dal paziente.
Anzi, secondo recente Cass. Pen.Sez. IV Penale sentenza n. 6119/2018 del 25 ottobre 2017- 8 febbraio 2018, per il prelievo ematico, volto all’accertamento della guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, non necessita che venga richiesto nessun consenso né dalla polizia giudiziaria né dal medico quale pubblico ufficiale, il quale può senz’altro procedere al prelievo a meno che non si trovi di fronte a un rifiuto da parte dell’interessato.
Il prelievo ematico effettuato dai sanitari ai fini della verifica del tasso alcolemico, è utilizzabile anche in assenza di un consenso verbalmente espresso dall’interessato.
E ciò purché quest’ultimo non abbia opposto un esplicito rifiuto (cfr. Cass., Sez. 4, n. 6755/2012; Cass., Sez. 4, n. 6786/2014).
Inoltre, conclude la Corte, non è dato comprendere sotto quale profilo la mancanza di un verbale redatto dalla polizia giudiziaria possa inficiare la validità dell’atto.
Fermo restando che l’effettuazione del prelievo è dimostrata dalla relativa certificazione sanitaria, al pari delle risultanze delle conseguenti analisi.
Così come l’eventuale rifiuto risulterà dalla relativa attestazione del sanitario operante, che è un pubblico ufficiale, titolare di poteri certificativi, ex art. 357 del codice penale.
L’accertamento ematico per le violazioni previste dall’art.186 e 187 del CdS può essere fatto anche se il conducente era alla guida di un velocipede.
Cav. Mario RICCA
“NAPOLI : Colpo” di un agente della municipale: scopre 7 kg di cocaina
- Al Rione don Guanella, mentre era in macchina aveva notato il passaggio tra due persone di un borsone sospetto
Fonte: http://www.napolitoday.it/
“Colpo” di un agente della municipale non in servizio: scopre 7 kg di cocaina
„
L‘intervento di un agente della polizia municipale partenopea, peraltro non in servizio, è stato determinante per il sequestro di ben 7 kg di cocaina.
L’agente si trovava all’interno della propria auto, al Rione don Guanella, in sosta ad attendere un suo conoscente. L’attenzione dell’uomo è stata ad un certo punto attratta da un passaggio sospetto di borsa, questo avvenuto tra due motociclisti.
Immediatamente il poliziotto ha intercettato la persona cui era stata consegnata la borsa: ne è nata una violenta colluttazione, al termine della quale l’agente è riuscito a impossessarsi della droga ma non a bloccare il malvivente.
Sul posto sono poi giunte altre tre pattuglie. All’interno della borsa sono stati rivenuti sette panetti di droga sigillati e sottovuoto. Immessi nel mercato, avrebbero avuto un valore pari a circa 2 milioni di euro.
Auto carica di bagagli? Multe fino a 338 euro
- Caricare l’auto di bagagli può costare una multa fino a 338 euro oltre al ritiro della patente e della carta di circolazione. La sanzione è prevista dall’art. 164 del Codice della strada . Font: www.studiocataldo.it
di Marina Crisafi – da www.studiocataldi.it
Siete pronti per la partenza per le vacanze, ma avete la macchina stracarica che sembra il furgone del comico Franco, oh Franco, col cofano e il tetto pieno persino di soppressate calabresi? Bene, sappiate che siete a rischio multa, piuttosto salata.
Il codice della strada, infatti, prevede precise prescrizioni per il carico dell’auto, e in caso di violazioni commina multe fino a 338 euro.
La norma di riferimento è l’art. 164 che specifica anche le accortezze con cui posizionare gli oggetti trasportati in auto:
Bagagli auto: garantire libertà movimenti e stabilità veicolo
Anzitutto, l’art. 164 cds si occupa di disciplinare la sistemazione del carico sui veicoli. Questo deve essere sistemato in modo da evitare la caduta o la dispersione. Inoltre deve essere posizionato in modo “da non diminuire la visibilità al conducente né impedirgli la libertà dei movimenti nella guida, da non compromettere la stabilità del veicolo, da non mascherare dispositivi di illuminazione e di segnalazione visiva né le targhe di riconoscimento e i segnali fatti col braccio”.
Limiti di sagoma da non superare
Nello specifico, inoltre, la norma stabilisce che il carico non deve superare i limiti di sagoma stabiliti dall’articolo 61 (ossia 2,55 m di lunghezza, 4 m di altezza e 12 m di lunghezza totale compresi gli organi di traino) e che non “può sporgere longitudinalmente dalla parte anteriore del veicolo”. Può sporgere invece dalla parte posteriore, ma solo se costituito “da cose indivisibili e fino ai 3/10 della lunghezza del veicolo”, purchè nei limiti di cui all’articolo 61.
Carichi, niente sporgenze laterali
La disposizione sancisce poi che “pali, sbarre, lastre o carichi simili difficilmente percepibili, collocati orizzontalmente, non possono comunque sporgere lateralmente oltre la sagoma propria del veicolo”. Fermi restando i limiti di sagoma di cui all’art. 61, possono essere trasportate cose che sporgono lateralmente fuori dalla sagoma del veicolo in modo da non superare i 30 cm di distanza dalle luci di posizione anteriori e posteriori.
Gli accessori mobili non devono, inoltre, sporgere nelle oscillazioni al di fuori della sagoma e non devono strisciare sul terreno (divieto questo generale, anche se si tratta di cose in parte sostenute da ruote).
Ad ogni modo, per il carico che sporge dal veicolo, vanno adottate “tutte le cautele idonee ad evitare pericolo agli altri utenti della strada” e le sporgenze longitudinali vanno segnalate mediante uno o due speciali “pannelli quadrangolari, rivestiti di materiale retroriflettente, posti alle estremità della sporgenza in modo da risultare costantemente normali all’asse del veicolo”.
Le sanzioni per le auto troppo cariche
L’art. 164 cds non si ferma ad enunciare le prescrizioni cui attenersi ma commina a chiunque venga beccato a violare le disposizioni una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 85 a euro 338.
Oltretutto, il veicolo fermato “non può proseguire il viaggio se il conducente non abbia provveduto a sistemare il carico” correttamente. Per cui, l’organo accertatore, oltre ad applicare la sanzione deve procedere altresì al “ritiro immediato della carta di circolazione e della patente di guida” facendo sì che il veicolo sia condotto in luogo idoneo ai fini della sistemazione. Solo una volta che la stessa sia stata compiuta a norma di legge, nato il carico in maniera conforme alle norme di legge, verranno restituiti i documenti all’avente diritto.
Consiglio: meglio partire leggeri!
Per cui, meglio fare attenzione e partire con carichi sistemati ad hoc, senza strafare coi bagagli: ne va della sicurezza del viaggio e del portafogli!
- Giugno, 20
- 410
- Codice Della Strada, Dottrina
- More
Omicidio stradale e guida in stato di ebbrezza: unico reato
-
La guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti sono aggravanti dell’omicidio stradale nel rispetto del ne bis in idem sostanziale.
Con la sentenza n. 26857/2018, depositata il 12 giugno (sotto allegata), la Cassazione sancisce che, chi guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti deve essere imputato per il reato di omicidio stradale nella forma aggravata, poiché l’imputazione separata e ulteriore per guida in stato di ebbrezza violerebbe il principio del ne bis in idem sostanziale. Questo il cambiamento apportato dalla legge n. 41/2016, che contempla la guida in stato di ebbrezza o sotto effetto di droghe come aggravanti del reato base di omicidio stradale.
SENTENZA
Corte di Cassazione Civile sezione III, sentenza n. 4010 del 20 febbraio 2018
Svolgimento del processo Autocarrozzeria (Omissis) S.r.l. (già M. C. S.r.l.) ricorre per la cassazione della sentenza del Tribunale di Palermo n. 5668/2014 che, confermando la pronuncia di primo grado resa tra Pa.Fr. conducente del veicolo danneggiato, P.S. proprietaria del veicolo danneggiante e R.G. conducente del veicolo danneggiante, ha condannato il solo R. al risarcimento del danno nei confronti della Pa.. Il Giudice di Pace, confermato dal Tribunale, aveva ritenuto che la ficta confessio determinata dalla mancata presentazione del R. a rendere l’interrogatorio formale, trattandosi nel caso di specie di litisconsorzio facoltativo, non spiegava alcun effetto nei confronti di P. e Alleanza Toro ma soltanto nei confronti del confitente. Entrambi i giudici di merito hanno precisato che, non essendo il conducente del veicolo assicurato un litisconsorte necessario della compagnia di assicurazioni e/o del proprietario assicurato ma un coobbligato solidale con il proprietario del veicolo, la confessione del conducente stesso, ivi compresa quella resa nel CID, vada liberamente apprezzata dal giudice del merito nei confronti del proprietario del veicolo e dell’assicuratore, mentre faccia piena prova, a norma degli artt. 2733 e 2735 c.c., nei confronti del conducente confitente. Il Tribunale, confermando la sentenza di primo grado, ha aggiunto che il modulo di constatazione amichevole, sottoscritto da Pa. e R., non era idoneo a dimostrare la veridicità del fatto, sulla base anche della giurisprudenza di questa Corte secondo la quale la relativa dichiarazione confessoria deve essere liberamente apprezzata dal giudice anche ne applicabile alla fattispecie, dell’art. 143 Codice delle Assicurazioni che stabilisce una presunzione legale di verità di quanto contenuto nel CID, salvo prova contraria da parte dell’assicuratore. La sentenza avrebbe violato detta disposizione nella parte in cui non si è fatta carico di esaminare se l’assicuratore avesse fornito la prova contraria in ordine a quanto dichiarato nel CID, in ipotesi di litisconsorzio necessario. Il motivo è infondato. L’art. 143 del Codice delle Assicurazioni, nella lettura consolidata della giurisprudenza di questa Corte, prevede che nel giudizio promosso dal danneggiato nei confronti dell’assicuratore della responsabilità civile da circolazione stradale, la dichiarazione, avente valore confessorio contenuta nel modulo di constatazione amichevole del sinistro, per essere opponibile all’assicuratore debba essere resa dal responsabile del danno che sia anche proprietario del veicolo assicurato, caso questo di litisconsorzio necessario. Diversamente accade, come nel caso di specie, quando il conducente del veicolo non sia anche proprietario del mezzo in quanto quest’ultimo è solo litisconsorte facoltativo e la sua dichiarazione non fa stato nei confronti dell’assicuratore ma va liberamente apprezzata dal Giudice (Cass. U. n. 10311/2006; Cass. 3 n. 8214 del 4/4/2013; Cass. 6-3 n. 3875 del 19/02/2014). La sentenza impugnata si è, pertanto, conformata pienamente a detti principi, ritenendo che la dichiarazione resa dal conducente non proprietario, cioè da un coobbligato in solido, non sia opponibile all’assicuratore ma liberamente apprezzabile dal giudice. Peraltro la giurisprudenza di questa Corte ha fatto salvo il potere del giudice del merito, in materia di responsabilità di sinistro stradale, di valutare come preclusa la portata confessoria del cosiddetto CID nell’esistenza di un accertata incompatibilità oggettiva tra il fatto, come descritto in quel documento, e le conseguenze del sinistro come accertato in giudizio. L’incompatibilità logica delle dichiarazioni con la dinamica del sinistro è, secondo questa Corte, un momento antecedente rispetto all’esistenza e alla valutazione della dichiarazione confessoria (Cass. 3, n. 15881 del 25/06/2013). Quanto al secondo profilo, il ricorrente censura l’impugnata sentenza nella parte in cui avrebbe violato l’art. 232 c.p.c., nel non ritenere che la mancata risposta del R. all’interrogatorio formale, sia pur con i limiti della ficta confessio, dovesse essere valutato insieme agli altri elementi di prova per arrivare alla conclusione della fondatezza dell’originaria pretesa dell’attrice. Il motivo, sotto questo secondo profilo, è inammissibile in quanto la censura è di merito. Ne consegue l’infondatezza dell’unico motivo del ricorso principale. Con un unico motivo di ricorso incidentale la Vittoria Assicurazioni censura la sentenza in relazione al capo che ha sancito l’inammissibilità del suo intervento in giudizio. Il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza in quanto il ricorrente in via incidentale non dichiara dove abbia dato la prova della sua legittimazione nè impugna il capo di sentenza relativo alla mancanza della prova. Conclusivamente il ricorso principale deve essere rigettato, l’incidentale dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza, le spese possono essere compensate in ragione della reciproca soccombenza. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento a carico, sia del ricorrente principale sia di quello incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso principale e dichiara inammissibile l’incidentale. Compensa le spese del giudizio di legittimità. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico sia del ricorrente principale sia di quello incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis
- Giugno, 20
- 428
- Giurisprudenza
- More
Campania Sversamenti abusivi a Portici (NA) : un anno di indagini tra pedinamenti e intercettazioni ambientali per sgominare la holding
Fonte : L’Ora Vesuviana articolo di Paolo Perrotta Apr 13, 2018
Portici – Un anno di indagini, tra pedinamenti ed intercettazioni ambientali per smascherare un giro di sversamenti di rifiuti abusivi aggravati dall’intimidazione nei confronti di dipendenti comunali incaricati di pubblico servizio da parte di pregiudicati.
La Procura della Repubblica di Napoli ha notificato dodici avvisi di chiusura delle indagini ad altrettanti pregiudicati di Portici che avevano messo in piedi un traffico di rifiuti che venivano raccolti, trasportati e conferiti senza il possesso di alcuna autorizzazione.
Nel corso del periodo di osservazione gli uomini del Nucleo Investigativo Sicurezza Sociale della polizia municipale hanno accertato lo sversamento nell’isola ecologica comunale di tonnellate di rifiuti di ogni genere. Secondo una prassi consolidata, i pregiudicati si dotavano di deleghe di cittadini che chiedevano il conferimento di rifiuti rivelatesi ad un successivo controllo tutte false.
In alcuni casi, al rifiuto degli addetti al controllo dell’isola ecologica di accettare i conferimenti illegali, i pregiudicati non esitavano a minacciare esplicitamente gli incaricati del pubblico servizio. Il tutto sotto gli occhi delle telecamere che gli investigatori avevano installato per controllare i movimenti.
Una prima fase delle indagini ha consentito il sequestro dei mezzi impiegati dai soggetti indagati per trasportare i rifiuti. Dei dodici pregiudicati coinvolti nell’inchiesta, cinque annoverano precedenti specifici per reati ambientali. Il danno per le casse del Comune legato al conferimento di questi rifiuti illegale, in particolare ingombranti e materiale edile è quantificabile in svariate migliaia di euro.
SARDEGNA Calangianus, ci sono anche i pirati del sacchetto: filmati e multati
- La lotta degli agenti della polizia municipale contro l’inciviltà di chi butta i rifiuti a lato delle strade Fonte La nuova Sardegna articolo di Pietro Zannoni
CALANGIANUS. Sono già sei, in questi primi mesi del 2018, le multe elevate nei confronti di cittadini che hanno scaricato abusivamente ai margini delle stradine dell’agro, rifiuti di vario genere. I responsabili, che sono stati sanzionati dai vigli urbani, sono stati scoperti grazie alle telecamere installate o al termine di una serie di indagini e controlli sul materiale abbandonato.
Il comandante dei vigili Gavino Piredda non fa nomi, ma è particolarmente soddisfatto del lavoro che si sta svolgendo e che punta a far rispettare il territorio in cui si vive.«Le sette telecamere che sono state collocate in zone nevralgiche ci permettono i risalire agli autori dell’azione incivile. L’ultima è stata inflitta a chi ha abbandonato rifiuti in zona Lu monti la Ghjesgia mentre per la discarica segnalata da un cittadino nella strada verso Santa Caterina, provinciale di Berchidda, c’è stato l’intervento degli agenti della vigilanza ambientale.
Questo è un periodo in cui è piacevole girare per il nostro territorio -dice Piredda- e tanta gente sta apprezzando il nostro patrimonio boschivo e naturalistico. Occorre davvero mobilitarsi e stare più all’erta. Troppo comodo aprire il portabagagli della propria auto e riversare il contenuto ai margini delle strade nei nostri boschi. Purtroppo c’è anche da segnalare che anche purequalche ditta che opera in Costa, nel rientrare in Alta Gallura, scarica rifiuti del suo cantiere in mezzo al verde. Cresce la sensibilità civica, in quanto c’è chi provvede ad eliminare piccole discariche vicino
ai propri terreni e chiamare il servizio di raccolta per smaltire quanto trovato. Ma ciò nonostante ci sono sempre i furbetti. Mi rammarico di non avere unità sufficienti per un controllo più serrato. Sono convinto che molte cose potranno cambiare, l’importante è che tutti collaborino».
TRENTO Lotta al consumo di alcol nei parchi: Polizia locale aggredita più volte durante i controlli
- Fonte lavocedeltrentino.it
Stretta da parte degli agenti della polizia locale in questi giorni, sul consumo di alcool all’interno dei parchi della città, sugli accattoni nelle zone dove vige il divieto e in generale sul rispetto delle norme previste dal regolamento di polizia urbana.
Le nuove modifiche al regolamento di polizia urbana sul consumo dell’alcool in otto parchi della città hanno dato una svolta sul controllo e la repressione di comportamenti poco leciti e diseducativi messi in atto da frequentatori abituali, che danno la sensazione di trascuratezza e di degrado.
Giovedì 19 aprile, durante il servizio di controllo nella zona mercato da parte degli operatori della sezione annona e commercio, venivano fermati due soggetti di nazionalità nigeriana, intenti ad effettuare accattonaggio molesto tra le bancarelle.
I due uomini, privi di documenti, sono stati accompagnati in Comando per essere sottoposti ai rilievi identificativi.
Entrambi senza fissa dimora sono stati denunciati per essere sul territorio nazionale privi di documenti senza giustificato motivo e sanzionati per accattonaggio in zona mercato come previsto dal regolamento di polizia urbana.
Nella stessa giornata, durante i controlli all’interno di piazza Dante sul consumo di bevande alcoliche, la polizia locale ha chiesto i documenti ad un gruppo di extracomunitari. Alla richiesta degli operatori un uomo di nazionalità nigeriana improvvisamente si dava alla fuga.
Inseguito e raggiunto, è stato accompagnato presso l’ufficio della polizia ferroviaria per l’identificazione e quindi denunciato ai sensi della legge sugli stranieri, in quanto senza giustificato motivo permaneva sul territorio italiano senza documenti.
Sabato 21 aprile nel pomeriggio, sempre durante i controlli in piazza Dante gli agenti hanno notato due donne moldave intente a consumare alcool, sedute su una panchina.
Dopo i controlli sulle loro identità, sono state sanzionate per il consumo di bevande alcoliche all’interno del parco. Ad una delle due è stato contestato anche il fatto di essere sul territorio italiano senza giustificato motivo.
Lo stesso pomeriggio, nei pressi della Palazzina Liberty, gli agenti si sono avvicinati ad un uomo rumeno, intento a consumare un liquido all’interno di una bottiglia di plastica.
Alla richiesta di poter verificare il contenuto della bottiglia, l’uomo dichiarava da subito che all’interno vi era del vino rosso.
Si è quindi provveduto a contestare la sanzione prevista dal regolamento di polizia urbana e al contestuale sequestro della bottiglia.
La situazione è quindi degenerata in comportamenti, da parte dell’uomo, poco rispettosi con atteggiamenti di sfida, minaccia e resistenza verso gli operatori, che si sono visti costretti ad usare lo spray al peperoncino in dotazione, denunciando il soggetto per resistenza a pubblico ufficiale.
Domenica 22 aprile nel pomeriggio è giunta segnalazione di un uomo di nazionalità polacca, successivamente identificato, intento a consumare alcool su una panchina all’interno del parco di piazza Dante.
A fine contestazione la pattuglia ha notato vicino ai giochi per bambini, intenti anche loro al consumo di bevande alcoliche, due soggetti extracomunitari, che da subito manifestavano contrarietà e disappunto sulla presenza degli operatori di polizia.
In particolare uno dei due soggetti, palesemente alterato, inveiva con frasi ed insulti pesanti, cercando in tutti i modi un contatto fisico con un operatore, fino a lanciare contro gli agenti una bottiglia di birra, a cercare di procurarsi lesioni dando la responsabilità agli stessi e a sdraiarsi in terra nel mezzo della carreggiata, prima di aggredire un agente colpendolo sul petto e spintonandolo.
A quel punto l’uomo è stato immobilizzato per evitare che potesse provocare ferite ad altri o a se stesso, portato in Comando e denunciato per resistenza, violenza, e minaccia a pubblico ufficiale.
Il pubblico ministero di turno acconsentiva all’arresto e comunicava che lo avrebbe giudicato per direttissima il giorno seguente. Oggi il provvedimento è stato tramutato in reclusione ai domiciliari fino alla data del dibattimento.
- Maggio, 5
- 479
- Attualità, In Italia, Trentino Alto Adice
- More
PATENTE A PUNTI
- I Punti dalla Patente si possono decurtare senza l’obbligo della preventiva comunicazione. Cassazione Civile, sez. II, ordinanza 16/04/2018 n° 9270. Dott. Giuseppe Aiello
Il provvedimento col quale viene disposta la revisione della patente di guida viene adottato senza la preventiva comunicazione. Il titolare della patente di guida viene a conoscenza del provvedimento già dall’esame del verbale di accertamento dell’infrazione cui sia connessa la sanzione accessoria della sottrazione dei punti. E’ quanto affermato dalla Corte di Cassazione, Sez. II Civile, con l’ordinanza 16 aprile 2018, n. 9270.
L’applicazione della sanzione accessoria della decurtazione dei punti dalla patente di guida è conseguenza dell’accertamento costituito dal verbale di contestazione della violazione del Codice della Strada, che deve recare l’indicazione della decurtazione (comma 2). A sua volta, il comma 3 del medesimo art. 126-bis prescrive che ogni variazione di punteggio è comunicata agli interessati dall’Anagrafe Nazionale degli abilitati alla guida, ma prevede anche che ciascun conducente possa controllare in tempo reale lo stato della propria patente con le modalità indicate dal Dipartimento ministeriale per i trasporti terrestri; che la comunicazione della variazione di punteggio a cura dell’Anagrafe nazionale è atto, privo di contenuto provvedimentale, meramente informativo, la cui fonte è costituita dal verbale di contestazione (ovvero dall’ordinanza-ingiunzione che, rigettando il ricorso amministrativo, confermi il verbale anche per la parte concernente la sanzione accessoria), ed è espressione del principio di trasparenza dell’attività amministrativa. A sua volta, il provvedimento di revisione della patente, che è atto vincolato all’azzeramento del punteggio, ed è, anch’esso, fondato sulla definitività dell’accertamento delle violazioni stradali in esito alle quali sia stato decurtato l’intero punteggio dalla patente di guida, non presuppone l’avvenuta comunicazione delle variazioni di punteggio, tenuto conto che l’interessato conosce subito, attraverso il verbale di accertamento, se e in quale misura gli sarà applicata la sanzione accessoria della decurtazione punti, e può conoscere in ogni momento il suo saldo-punti.
Leggi la sentenza
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Ordinanza 16 aprile 2018, n. 9270
Presidente Giusti
Relatore Scalisi
Fatti di causa
C.G. con ricorso del 16 maggio 2011 conveniva in giudizio il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nonché la Direzione Generale e la Direzione Territoriale di Lecce della Motorizzazione Civile al fine di ottenere: a) in via preliminare la sospensione dell’efficacia esecutiva del provvedimento del 23 agosto 2011, con il quale la Motorizzazione di Lecce disponeva nei confronti del ricorrente la revisione della patente di guida e b) nel merito chiedeva l’annullamento del predetto provvedimento di revisione della patente di guida, il reintegro dei venti punti sulla patente del C.G. . Eccepiva, il ricorrente, l’illegittimità del provvedimento di revisione della patente di guida per violazione dell’art. 126 bis del Dlgs 285 del 1992, nella parte in cui prevede l’obbligo per l’Amministrazione di comunicare agli interessati ogni singola variazione di punteggio onde consentire la tempestiva partecipazione agli appositi corsi di recupero; 2) l’illegittimità del provvedimento di cui si dice per violazione dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990 in considerazione della carenza di motivazione di detto provvedimento amministrativo.
All’udienza del 30 settembre 2001 si costituiva l’Avvocatura distrettuale dello Stato di Lecce che contestava gli assunti del ricorrente e ne chiedeva il rigetto.
Il Giudice di Pace di Lecce con sentenza n. 5067 del 2011 dichiarava inammissibile il ricorso per essere la comunicazione di decurtazione del punteggio un provvedimento non impugnabile. Avverso tale sentenza C. interponeva appello per le stesse ragioni già esposte con il ricorso introduttivo.
Si costituiva il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che in via preliminare eccepiva il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario in favore del Giudice amministrativo e, nel merito richiamava le argomentazioni difensive già svolte nel giudizio di primo grado.
Il Tribunale di Lecce, con sentenza n. 5374 del 2011, dichiarava ammissibile l’opposizione, ma la rigettava nel merito. Secondo il Tribunale di Lecce l’appello doveva essere rigettato perché il provvedimento della Motorizzazione Civile era doveroso e vincolato una volta esaurito il punteggio e dovendosi rilevare che l’eventuale omessa comunicazione non escludeva la validità del provvedimento di revisione, sia perché dalla decurtazione dei punti l’automobilista era già a conoscenza, essendogli noto l’esito della contestazione dell’infrazione, sia perché poteva acquisire conoscenza tramite la consultazione dell’Anagrafe.
La cassazione di questa sentenza è stata chiesta da C.G. con ricorso affidato ad un motivo. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha resistito con controricorso.
Ragioni della decisione
Con l’unico motivo di ricorso C.G. lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 126 bis del Dlgs n. 285 del 1992 ed art. 6 del DM 29 luglio 2003 recante programmi dei corsi per il recupero dei punti della patente di guida (GU. 6 agosto 2003 n. 181) come modificato dal DM; 30 marzo 2006 (GU 3 maggio 2006 n. 101). Il ricorrente si duole del fatto che il Tribunale abbia ritenuto irrilevante, ai fini della legittimità del procedimento di revisione della patente di guida, la mancanza di comunicazioni, da parte dell’Anagrafe Nazionale degli abilitati alla guida, delle riduzioni del relativo punteggio causate da precedenti infrazioni, o, in altri termini, che il Tribunale abbia ritenuto che la comunicazione della decurtazione di punteggio al trasgressore non sarebbe condizione di validità del provvedimento stesso di revisione della patente di guida. Piuttosto, ritiene il ricorrente, l’art. 126 bis CdS imporrebbe all’amministrazione un obbligo di comunicare la decurtazione, la cui ratio risiederebbe nel porre il trasgressore in condizioni di riparare. E, la violazione di tale obbligo impedendo al trasgressore di iscriversi ai corsi per il recupero del punteggio, ai sensi dell’art. 6 del DM 29 luglio 2003 dovrebbe spiegare i propri effetti invalidanti anche sul provvedimento di revisione della patente.
Il Tribunale, non avrebbe tenuto conto, secondo il ricorrente, che in assenza della comunicazione di cui all’art. 126 bis CdS l’automobilista sarebbe posto nella totale impossibilità di verificare se la decurtazione dei punti sia stata operata legittimamente oppure illegittimamente in relazione a contestazioni per le quali sia stato proposto ricorso la cui decisione sia ancora sub iudice o per le quali il ricorso sia stato addirittura accolto dall’Autorità Giudiziaria.
Il motivo è infondato.
Va qui osservato che nel sistema delineato dall’art. 126-bis del d.lgs. n.285 del 1992, l’applicazione della sanzione accessoria della decurtazione dei punti dalla patente di guida è conseguenza dell’accertamento costituito dal verbale di contestazione della violazione del Codice della Strada, che deve recare l’indicazione della decurtazione (comma 2). A sua volta, il comma 3 del medesimo art. 126-bis prescrive che ogni variazione di punteggio è comunicata agli interessati dall’Anagrafe Nazionale degli abilitati alla guida, ma prevede anche che ciascun conducente possa controllare in tempo reale lo stato della propria patente con le modalità indicate dal Dipartimento ministeriale per i trasporti terrestri; che la comunicazione della variazione di punteggio a cura dell’Anagrafe nazionale è atto, privo di contenuto provvedimentale, meramente informativo, la cui fonte è costituita dal verbale di contestazione (ovvero dall’ordinanza-ingiunzione che, rigettando il ricorso amministrativo, confermi il verbale anche per la parte concernente la sanzione accessoria), ed è espressione del principio di trasparenza dell’attività amministrativa. A sua volta, il provvedimento di revisione della patente, che è atto vincolato all’azzeramento del punteggio, ed è, anch’esso, fondato sulla definitività dell’accertamento delle violazioni stradali in esito alle quali sia stato decurtato l’intero punteggio dalla patente di guida, non presuppone l’avvenuta comunicazione delle variazioni di punteggio, tenuto conto che l’interessato conosce subito, attraverso il verbale di accertamento, se e in quale misura gli sarà applicata la sanzione accessoria della decurtazione punti, e può conoscere in ogni momento il suo saldo-punti (Cass. n. 18174 del 2016).
Il sistema così delineato garantisce la possibilità del recupero dei punti decurtati prima dell’azzeramento, per evitare la revisione; ed è, altresì, evidente che, ai fini dell’iscrizione ai corsi di recupero del punteggio non possa essere richiesta la previa comunicazione della avvenuta decurtazione dei punti, così come da tempo afferma la giurisprudenza amministrativa (Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza n. 6189 del 2012), che ha già chiarito che l’iscrizione ai corsi di recupero è consentita, oltre che agli automobilisti che esibiscono la comunicazione, anche a quelli che esibiscono il duplicato della comunicazione, ottenuto tramite il numero verde, ovvero, la stampa del report de “il portale dell’automobilista”, ovvero, l’attestazione a stampa della posizione del conducente rilasciata dall’Ufficio della Motorizzazione (adesso cfr. Circolare Ministero dei trasporti, n. 11490 in data 8 maggio 2013).
In definitiva, il ricorso va rigettato. Le spese seguono la soccombenza.
Deve, altresì, darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, del raddoppio del contributo unificato, ex art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/02, D.Lgs. 546/92.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso principale. Condanna il ricorrente a rifondere alla controricorrente le spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 800,00 oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/02, D.Lgs. 546/92 si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso a norma dell’articolo 1 bis dello stesso articolo 13.
- Maggio, 5
- 548
- Codice Della Strada, Giurisprudenza
- More
San Martino Valle Caudina. Aveva causato un incidente con feriti e si era allontanato. Beccato dalla Polizia Municipale.
- Fonte http://www.retesei.com
Determinante sono stati i rilievi della Polizia Municipale, diretta dal Cap. Serafino Mauriello. I fatti: un cittadino di San Martino Valle Caudina C.P. di anni 70 nel mentre circolava a bordo della sua auto, giunto all’incrocio di Via Crocevia, nonostante avesse la precedenza, veniva sbalzato da una FIAT Panda che non si fermava allo STOP. Non solo danni al veicolo ma anche una prognosi di giorni 10 s.c., con le cure del caso, per il conducente che ignaro circolava a velocità moderata sulla propria corsia di marcia. Il guidatore della Panda, nonostante l’impatto, si dava alla fuga senza prestare soccorso. All’arrivo la Polizia Municipale oltre ai rilievi di rito, repertava e sequestrava alcune parti del paraurti dell’auto che si era allontanata. Ma l’autista originario di Caivano (NA) non aveva fatto i conti con l’efficiente sistema di videosorveglianza di cui è dotato il Comune di San Martino Valle. Infatti l’attenta analisi degli agenti della municipale consentiva di accertare che un veicolo Fiat Panda era entrato pochi minuti prima del sinistro , nel territorio comunale con provenienza da Napoli, e che lo stesso non aveva alcun danno. Ma è apparso subito evidente dalle telecamere che lo stesso veicolo all’uscita sulla S.S. 7 Appia, aveva la parte anteriore e laterale danneggiata. L’analisi incrociata delle targhe consentiva agli agenti d’individuarne una che poi è risultata essere quella del sinistro. Le indagini svolte dal Comandante Mauriello, in sinergia con i colleghi della Polizia Municipale di Caivano (NA) hanno consentito, non solo d’identificare l’autore del reato ma anche di procedere al sequestro dell’autovettura che si era data alla fuga.
Il colpevole non ha saputo dare valide giustificazione sull’accaduto, di certo una volta scoperto si è assunto la responsabilità del fatto, nonostante fosse regolarmente titolare di patente, il veicolo fosse assicurato per il sinistro, ed a bordo dell’auto al momento dell’incidente c’era anche un ragazzino di circa 10 anni ed una persona anziana. Il vigente Codice della Strada, aggiornato dalla legge sull’omicidio stradale prevede in questi casi pene severe con condanne fino a 3 anni di carcere e la sospensione della patente fino a 5 anni. Per i fatti in questione, P.A. di anni 70 originario e residente a Caivano (NA), veniva deferito alla competente Procura della Repubblica di Avellino per il reato di omissione di soccorso e lesioni.