Ancora i Giudici di Pace alla nostra attenzione: ecco alcune “originali” sentenze che, credo, avranno almeno il pregio di farci discutere e forse …… Motivazioni ridicole, al limite del ritegno, nepotismo, di tutto e di più pur di annullare verbali per violazioni al C. d. S.. Quando avrà termine tale comportamento? quando qualcuno si deciderà a porre un limite a questi soggetti che hanno l’audacia di sostituirsi perfino al Parlamento e legiferare a….. loro gradimento? Com. te Dr. Pezzullo Michele – Dirigente Area Polizia Municipale ed Amministrativa del Comune di Aversa.
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Proroga della riscossione ad Equitalia
Con nota del 6 giugno abbiamo chiarito che l’articolo 10, comma 2-ter della legge 6 giugno 2013, n. 64, di conversione con modificazioni del decreto legge 35/2013, pubblicata sulla G.U. 132 del 7 giugno 2013, in vigore dal successivo 8 giugno, aveva permesso ai comuni di ricorrere ancora, fino al 31 dicembre 2013, ai servizi di Equitalia per la riscossione delle entrate di natura tributaria; ma tale proroga non consentiva la riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie, comprese quelle relative al Codice della strada.
Il legislatore, avvedutosi del grave errore e dei problemi che tale situazione avrebbe creato per i Comuni e, in generale, per tutti gli enti che si dovevano preoccupare di individuare un nuovo soggetto per la riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie, è corso ai ripari, dopo appena due settimane dall’entrata in vigore della prima normativa.
Con il D. l. 21 giugno 2013, n. 69, conosciuto come “Decreto del fare”, il Governo è immediatamente tornato sull’argomento, prevedendo la proroga ad Equitalia anche per la riscossione delle entrate di natura patrimoniale.
Infatti, l’art. 53 del Decreto del fare ha modificato il comma 2-ter dell’art. 10 della predetta legge 64/13, stabilendo la proroga ad Equitalia, fino al 31.12.2013, anche in materia di sanzioni amministrative pecuniarie.
Che dire …… anche questa volta, e fino al 31 dicembre, la riscossione è salva!!!
E dopo ????
C. te Michele Pezzullo
Ins.to il 3 giugno da arial
- Dicembre, 31
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POLIZIA EDILIZIA: Sull’obbligo di osservare, per le nuove costruzioni, la fascia di rispetto di sicurezza idraulica.(T.A.R. Lombardia Brescia, Sez. II, Sentenza 2 ottobre 2013, n. 814)
Il divieto normativo di costruire in prossimità dagli argini di corsi d’acqua risponde all’evidente finalità di interrompere la pericolosa tendenza a occupare gli spazi prossimi al reticolo idrico, sia a tutela del regolare scorrimento delle acque sia in funzione preventiva rispetto ai rischi per le persone e le cose che potrebbero derivare dalle esondazioni. La natura degli interessi pubblici tutelati comporta, pertanto, che il vincolo operi con un effetto conformativo particolarmente ampio determinando l’inedificabilità assoluta della fascia di rispetto (T.A.R. Toscana, sez. III – 8/3/2012 n. 439). ins.to 8 ott. 2013 da arial
- Ottobre, 13
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Ordinanza contingibile e urgente per la prevenzione del randagismo
Il randagismo è un fenomeno deteriore, una problematica sociale da prevenire e risolvere, ma non è consentito a nessuno di farlo mediante trattamenti contrari al senso umano e al rispetto dovuto agli animali domestici che, come il cane, vivono da millenni uno speciale rapporto simbiotico con l’uomo. Privare i cani randagi del cibo somministrato da occasionali fornitori della strada equivale a ridurli alla fame, ….. fonte:TAR Molise sez. I 17/9/2013 n. 527 Ins.to il 9 ott 2013 da arial
- Settembre, 7
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RIFLESSIONI SUL PROCESSO VERBALE: LA VALENZA PROBATORIA DELL’ATTO TRA ECCESSO E DIFETTO ATTRIBUTIVO DI “FEDE PRIVILEGIATA”
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- Luglio, 13
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CASSAZIONE: VERDE SI, MA CON PRUDENZA
LA CORTE DI CASSAZIONE ricorda che anche quando la ripartenza al semaforo verde avviene da una posizione regolare (ossia quando il veicolo che riprende la marcia si trova prima della linea di arresto della strada che confluisce nell’intersezione) il conducente a cui appare il verde deve tenere una velocità adeguata ai luoghi e accertarsi dell’eventuale presenza di pedoni. Ins.to il 22 giugno 2013 da arial
- Giugno, 22
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PATENTE DI SERVIZIO E POLIZIA LOCALE
In allegato viene pubblicata la circolare del ministero dell’interno dell’11 novembre 2012, in risposta alla Prefettura di Treviso, che chiedeva chiarimenti in merito alla possibilità per gli operatori di servizio appartenenti alla polizia locale, di guidare veicoli immatricolati con targhe speciali “polizia locale” senza la patente di servizio. 6 aprile 2013, G. Giordano
- Aprile, 6
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Nuovo modello per la ricezione di denuncia di smarrimento, sottrazione o distruzione della patente di guida
DUPLICATO DELLA PATENTE DI GUIDA IN CASO DI SMARRIMENTO, SOTTRAZIONE O DISTRUZIONE. Fonte: www.mit.gov.it Ins.to il 10 nov 2012 da Arial
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- Novembre, 10
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Giurisprudenza : Insidia stradale, sinistro, responsabilità, fatto illecito, ANAS, colpa Cassazione civile , sez. III, sentenza 16.01.2013 n° 907
Anche se l’anas ha dimesso il tratto stradale teatro dell’incidente con consegna al Comune, ma comunque continua ad effettuare,di fatto, la manutenzione ordinaria e straordinaria del tratto di strada ove è avvenuto l’incidente , è comunque responsabile ai sensi dell’art. 2043 c.c, se il guard-rail, elemento determinante del sinistro, era stato posto in opera dalla stessa ‘Anas che ne aveva curato sempre la manutenzione. Il gestore della strada pubblica, in virtù del principio del neminem laedere, è tenuto a far sì che il bene demaniale non presenti una situazione di pericolo occulto per l’utente, dando luogo al c.d. trabocchetto o insidia stradale. L’insidia stradale, d’altronde, intesa come pericolo occulto, non visibile e non prevedibile, non integra una regola sostanziale, cioè un’autonoma figura di illecito, ma è solo una figura sintomatica del comportamento colposo dell’ente gestore della strada pubblica. La norma di riferimento rimane quindi sempre l’art. 2043 c.c., e la colpa dell’ente gestore consiste nell’aver creato un affidamento nell’utente della strada o delle sue pertinenze, sulla non pericolosità della stessa. (Contrariamente a quanto è invece nella fattispecie accaduto al ricorrente, ove il guard-rail, tenuto in cattivo stato di manutenzione, a seguito dell’urto della sua autovettura, che sbandava nel percorrere una rotonda, era penetrato come una lama nell’autovettura stessa tranciando entrambe le gambe del guidatore allora diciannovenne.) Dott. Giuseppe Aiello, C.te Polizia municipale di Lioni. Ins.to da arial 29.01.2013
- Ottobre, 10
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Corte dei Conti condanna il Comandante per danno erariale determinato dall’omessa notifica dei verbali
Corte dei conti Sezione giurisdizionale centrale d’appello sez. III 19/6/2013 n. 407 La mancata notifica dei verbali di accertamento di violazioni al Codice della strada comporta la responsabilità erariale del comandante della polizia municipale che omette di controllare il regolare svolgimento delle procedure di notifica. Egli, pertanto. è chiamato a risarcire il danno economico provocato alle casse comunali. il Comandante è ritenuto responsabile esclusivo del servizio redazione ed invio (per notificazione) delle contravvenzioni al Codice della Strada acclarate nel territorio intercomunale” Sulla colpa grave per danno erariale determinato dall’omessa notifica dei verbali – non salva il comandante il complesso quadro normativo. G. aiello agosto 7.08.2013 2013
- Agosto, 7
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